Seguici su:






Data pubblicazione: 31 luglio 2008

Delibera 30 luglio 2008

ARG/gas 102/08

Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione dellAutorità per lenergia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 luglio 2008
 

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
  • il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 aprile 2008 (di seguito: decreto 22 aprile 2008);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 166/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 178/05 (di seguito: deliberazione n. 178/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2005, n. 234/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07 (di seguito: deliberazione n. 205/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 225/07 (di seguito: deliberazione n. 225/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2007, n. 260/07(di seguito: deliberazione n. 260/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08 (di seguito: deliberazione VIS 41/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito deliberazione ARG/gas 92/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2008, VIS 65/08 (di seguito: deliberazione VIS 65/08).

Considerato che:

  • le società Carbotrade S.p.A., Netenergy Service S.r.l. e Società Gasdotti Italia (di seguito: SGI) con lettere rispettivamente in data 28 marzo 2008 (prot. generale A/9242 del 1 aprile 2008), in data 31 marzo 2008 (prot. generale A/9931 del 7 aprile 2008) ed in data 31 marzo 2008 (prot. generale A/9453 del 2 aprile 2008), hanno presentato le proposte di cui all'articolo 16 della deliberazione n. 166/05 relative all'anno termico 2008-2009; e che tali proposte tariffarie sono risultate conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;
  • il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas (di seguito: Consorzio della Media Valtellina) e la società Retragas con lettere in data 31 marzo 2008 (rispettivamente prot. generale A/8473 del 7 aprile 2008 e prot. generale A/9247 dell'1 aprile 2008), successivamente integrate e modificate con lettere in data 16 giugno 2008 (rispettivamente prot. generale A/18140 del 19 giugno 2008 e prot. generale A/18006 del 18 giugno 2008), hanno presentato le proposte di cui all'articolo 16 della deliberazione n. 166/05 relative all'anno termico 2008-2009; e che tali proposte tariffarie sono risultate conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;
  • la società Metanodotto Alpino S.r.l. con lettera in data 31 marzo 2008 (prot. generale A/9669 del 3 aprile 2008) ha presentato le proposte di cui all'articolo 16 della deliberazione n. 166/05 relative all'anno termico 2008-2009;
  • gli uffici dell'Autorità hanno richiesto alla società Metanodotto Alpino S.r.l., in data 30 maggio 2008 (prot. generale P/15918 del 30 maggio 2008), una modifica della proposta tariffaria in modo da tenere conto del proporzionamento dei valori dei ricavi applicato per l'anno termico 2007-2008; e hanno informato la società che l'eventuale revisione del livello dei ricavi riconosciuti per l'anno termico 2008-2009, limitatamente agli asset trasferiti dalla rete di distribuzione alla rete di trasporto, avverrà qualora la società di distribuzione Metan Alpi Val Susa S.r.l. presenti istanza di determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale secondo le tempistiche definite in esito al provvedimento avviato con deliberazione n. 225/07 e qualora tale istruttoria si concluda positivamente;
  • la società Metanodotto Alpino S.r.l.con lettera in data 16 giugno 2008 (prot. generale A/18246 del 20 giugno 2008) ha fornito le informazioni richieste e ha presentato una nuova proposta tariffaria; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;
  • la società Edison Stoccaggio S.p.A. con lettera in data 31 marzo 2008 (prot. generale A/9536 del 2 aprile 2008) ha presentato le proposte di cui all'articolo 16 della deliberazione n. 166/05 relative all'anno termico 2008-2009 ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione n. 166/05;
  • gli uffici dell'Autorità hanno richiesto alla società Edison Stoccaggio S.p.A in data 4 giugno 2008 (prot. generale P/16212 del 4 giugno 2008), integrazioni alla proposta tariffaria e, al fine di un eventuale riproporzionamento dei ricavi di riferimento, evidenza che le opere di pertinenza della società relative alla realizzazione del metanodotto Cavarzere-Minerbio, funzionale all'immissione nella rete nazionale di gasdotti del Gnl rigassificato dal terminale di Rovigo, fossero state ultimate;
  • con lettera in data 16 giugno 2008 (prot. generale A/17818 del 17 giugno 2008) Edison Stoccaggio S.p.A. ha trasmesso le informazioni richieste, l'attestazione da parte del legale rappresentante in merito al completamento delle opere di competenza e una nuova proposta tariffaria; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05.

Considerato che:

  • il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 22 aprile 2008, ha individuato l'elenco dei gasdotti classificati come reti di trasporto regionale ed in particolare ha disposto che i gasdotti gestiti dalla società di trasporto Gas Plus Trasporto S.r.l. siano classificati come reti di trasporto regionali con decorrenza dall'1 ottobre 2009;
  • gli uffici dell'Autorità hanno comunicato alla società Gas Plus Trasporto S.r.l. in data 30 maggio 2008 (prot. generale P/15920 del 30 maggio 2008), con riferimento alla proposta tariffaria per l'anno termico 2008-2009 inviata dalla società in data 31 marzo 2008 (prot. generale A/9535 del 2 aprile 2008), che non esistono i presupposti per l'approvazione di detta proposta tariffaria.

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 234/05, l'Autorità ha avviato un procedimento per la modifica dei criteri tariffari di cui alla deliberazione n. 166/05 al fine di prevedere una revisione dei meccanismi di aggiornamento della quota di ricavo riconducibile ai costi sostenuti dall'impresa di trasporto per l'acquisto del gas destinato al funzionamento delle centrali di compressione ed all'integrazione delle perdite di rete;
  • con deliberazione n. 205/07, l'Autorità ha previsto transitoriamente per l'anno termico 2007-2008 l'introduzione di un corrispettivo tariffario unitario CVF, addizionale al corrispettivo unitario variabile, al fine di tenere conto dell'eventuale riconoscimento dei costi addizionali sostenuti dall'impresa di trasporto in merito all'acquisto del gas per la compressione e le perdite di rete; e che tale corrispettivo potrà essere determinato con specifico provvedimento dell'Autorità, solamente a seguito di una corretta quantificazione dei costi corrispondenti;
  • al fine di completare il procedimento di cui al precedente alinea l'Autorità ha ritenuto necessario procedere ad approfondimenti che hanno evidenziato, nel periodo 2004-2006, un andamento anomalo del gas non contabilizzato e, poiché le analisi presentate da Snam Rete Gas sulle cause che hanno determinato l'andamento suddetto non sono risultate sufficienti a chiarirne la motivazione, ha ritenuto opportuno avviare, con deliberazione VIS 41/08, un'istruttoria conoscitiva al fine di accertare le cause dell'andamento anomalo del gas non contabilizzato e ha prorogato, con deliberazione VIS 65/08, il termine di conclusione della suddetta istruttoria conoscitiva al 31 ottobre 2008.

Considerato che:

  • la società Snam Rete Gas S.p.A. con lettera in data 31 marzo 2008 (prot. generale A/9156 del 31 marzo 2008) ha presentato le proposte di cui all'articolo 16 della deliberazione n. 166/05 relative all'anno termico 2008-2009;
  • gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Snam Rete Gas S.p.A. con nota del 20 giugno 2008 (prot. generale P/18218 del 20 giugno 2008), richiesta di alcune modifiche rispetto alla determinazione dei ricavi di riferimento ed ha comunicato alla società che la determinazione del corrispettivo tariffario unitario CVF, istituito con la deliberazione n. 205/07 al fine di tenere conto dell'eventuale riconoscimento di costi addizionali sostenuti dall'impresa di trasporto in merito all'acquisto del gas per la compressione e le perdite di rete è possibile solamente a valle della conclusione dell'istruttoria avviata con deliberazione VIS 41/08; pertanto fino all'emanazione di uno specifico provvedimento da parte dell'Autorità il valore del corrispettivo tariffario unitario CVF è pari a zero;
  • con lettera in data 21 luglio 2008 Snam Rete Gas S.p.A. (prot. generale A/21669 del 21 luglio 2008), ha trasmesso una nuova proposta tariffaria ed ha sottoposto all'approvazione dell'Autorità un corrispettivo unitario variabile CVF per l'anno termico 2008-2009, finalizzato al riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 e dei maggiori oneri stimati per gli anni termici 2007-2008 e 2008-2009, con efficacia subordinata all'adozione di uno specifico provvedimento da emanarsi in esito al procedimento avviato con deliberazione n. 234/05;
  • con lettera in data 29 luglio 2008 Snam Rete Gas S.p.A. (prot. generale A/22812del 29 luglio 2008), ha trasmesso una nuova proposta tariffaria al fine di recepire i rilievi formulati dagli uffici dell'Autorità con nota del 23 luglio 2008 (prot. generale P/21985 del 23 luglio 2008) in merito alla determinazione dei ricavi di riferimento; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05, per la parte non relativa all'istanza di approvazione del corrispettivo unitario variabile CVF.

Considerato che:

  • con la deliberazione ARG/gas 92/08, recante criteri tariffari per la determinazione delle tariffe di rigassificazione per il terzo periodo di regolazione, l'Autorità ha introdotto alcune modifiche alla deliberazione n. 166/05, prevedendo che, ai fini del calcolo dei corrispettivi unitari di trasporto della rete nazionale di gasdotti, la capacità prevista in conferimento per i punti di entrata interconnessi con i terminali di Gnl sia pari alla capacità di rigassificazione del terminale;
  • con la deliberazione ARG/gas 92/08, l'Autorità, al fine diriscuotere l'ammontare necessario alla copertura degli oneri del fattore di garanzia di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 178/05, ha previsto l'introduzione, a partire dal 1 ottobre 2008, di un corrispettivo unitario variabile CVFG e che tale corrispettivo può essere aggiornato dall'Autorità su base trimestrale; e che il comma 24.2 della medesima deliberazione prevede inoltre che le spettanze derivanti dall'applicazione della disciplina del fattore correttivo, relative all'anno termico 2006-2007 ed inclusive degli importi di competenza degli anni termici precedenti non ancora riconosciuti all'impresa, siano versate con le medesime modalità e tempistiche previste per il fattore di garanzia relativo all'anno termico 2008-2009.

Ritenuto che:

  • sia necessario, al fine di assicurare alle imprese e agli utenti certezza sul valore delle tariffe per il servizio di trasporto entro i termini previsti per la richiesta dell'impegno di capacità per l'anno termico 2008-2009:
    • approvare le proposte tariffarie presentate dalle società Carbotrade S.p.A., Consorzio della Media Valtellina, Edison Stoccaggio S.p.A., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service Srl, Retragas S.r.l. e SGI S.p.A.;
    • approvare la proposta tariffaria presentata dalla società Snam Rete Gas S.p.A., demandando ad un eventuale specifico provvedimento, in esito alla deliberazione VIS 41/08, la determinazione del corrispettivo unitario variabile CVF;
    • rigettare la proposta tariffaria di Gas Plus Trasporto srl in quanto non sussistono i presupposti per l'approvazione della proposta tariffaria relativa all'anno termico 2008-2009.

Ritenuto opportuno:

  • istituire per l'anno termico 2008-2009 un corrispettivo tariffario unitario CVFL, addizionale al corrispettivo unitario variabile, da applicare, senza le riduzioni previste dalla deliberazione n. 166/05, all'energia complessivamente immessa in rete, al fine di tenere conto dell'eventuale riconoscimento dei costi addizionali sostenuti dall'impresa di trasporto in merito all'acquisto del gas per la compressione e le perdite di rete;
  • autorizzare Snam Rete Gas S.p.A. ad inserire nei contratti di trasporto clausole che prevedano l'applicazione di conguagli a seguito della definizione del corrispettivo di cui al precedente alinea.

Ritenuto opportuno:

  • prevedere che il valore del corrispettivo unitario variabile CVFGper l'anno termico 2008-2009 sia fissato ad un valore pari a zero

DELIBERA

  1. di approvare le proposte di cui all'articolo 16 della deliberazione dell'Autorità n. 166/05, presentate dall'impresa maggiore per l'anno termico 2008-2009, aventi ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete nazionale di gasdotti, come riportati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
  2. di approvare le proposte di cui all'articolo 16 della deliberazione n. 166/05, presentate dalle società Carbotrade S.p.A., Consorzio della Media Valtellina, Edison Stoccaggio Spa, Metanodotto Alpino Srl, Netenergy Service Srl, Retragas Srl, SGI Spa e Snam Rete Gas Spa per l'anno termico 2008-2009, aventi ad oggetto le tariffe come riportate nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;
  3. di fissare per l'anno termico 2008-2009 il valore del corrispettivo unitario variabile CVFG di cui all'articolo 18.1 della deliberazione ARG/gas 92/08 pari a 0 (zero);
  4. di prevedere transitoriamente per l'anno termico 2008-2009 l'istituzione di un corrispettivo tariffario unitario CVFL, addizionale al corrispettivo unitario variabile, il cui valore è definito dall'Autorità con successivo provvedimento;
  5. di autorizzare Snam Rete Gas S.p.A. ad inserire nei contratti di trasporto clausole che prevedano l'applicazione di conguagli a seguito della definizione del corrispettivo di cui al punto 4;
  6. di notificare alle società Carbotrade S.p.A., con sede legale in Via Sottoripa n. 7 int. 10-12, 16124 Genova, Consorzio della Media Valtellina con sede legale in Via Nazario Sauro n. 33, 23100 Sondrio, Edison Stoccaggio S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano, Metanodotto Alpino S.r.l., con sede legale in Via Bardonecchia n. 5, 10139 Torino, Netenergy Service S.r.l., con sede legale in Zona Industriale, 86039 Termoli (CB), Retragas S.r.l., con sede legale in via Lamarmora n. 230, 25124 Brescia, SGI S.p.A., con sede legale in via del Lauro n. 7, 20121 Milano e Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  7. di trasmettere alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico nella persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento;
  8. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.

30 luglio 2008

Il Presidente Alessandro Ortis


Allegati:


Documenti collegati