Data pubblicazione: 28 maggio 2008
Delibera 27 maggio 2008
ARG/elt 66/08
Rinvio del termine per il versamento del corrispettivo tariffario specifico Cts da parte dei clienti alimentati in media tensione serviti da imprese distributrici di minore dimensione
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 maggio 2008
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2004, n. 247/04 (di seguito: deliberazione n. 247/04), e in particolare l'allegato A alla medesima deliberazione;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: deliberazione n. 4/04), e in particolare l'Allegato A come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, e in particolare l'Allegato A recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per il periodo 2008-2011).
Considerato che:
- con la deliberazione n. 247/04 è stato completato il quadro regolatorio, avviato con la deliberazione n. 4/04, concernente la regolazione individuale del numero di interruzioni senza preavviso lunghe per il clienti alimentati in media tensione (di seguito: clienti MT) serviti da imprese distributrici con numero di clienti finali alimentati in bassa tensione superiore a 5.000;
- tale completamento, tra l'altro, prevedeva che:
- entro il 30 giugno 2005 le imprese distributrici informassero i propri clienti MT dell'entrata in vigore della regolazione e delle condizioni da essa poste;
- dal 1° gennaio 2007 decorresse il versamento del corrispettivo tariffario specifico (CTS) a carico dei clienti MT che non avessero adeguato i loro impianti ai requisiti tecnici fissati dall'Autorità con la stessa deliberazione n. 247/07;
- con il Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per il periodo 2008-2011 la regolazione individuale del numero di interruzioni senza preavviso lunghe per i clienti MT è stata estesa alle imprese distributrici con numero di clienti finali alimentati in bassa tensione inferiore o uguale a 5.000 (di seguito: imprese distributrici di minori dimensioni);
- ai sensi del comma 35.4, lettera d), del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per il periodo 2008-2011, per tali imprese distributrici il rispetto dell'obbligo informativo nei confronti dei propri clienti MT circa l'entrata in vigore della regolazione e delle condizioni da essa poste è fissato per la prima volta al 30 giugno 2008;
- per i clienti MT serviti dalle imprese distributrici di minori dimensioni il versamento del corrispettivo tariffario specifico decorre dall'anno 2008.
Ritenuto che:
- sia opportuno consentire ai clienti MT serviti dalle imprese distributrici di minori dimensioni di disporre di un tempo congruo, a partire dal 30 giugno 2008, per l'adeguamento dei propri impianti ai requisiti tecnici fissati dall'Autorità all'articolo 35 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per il periodo 2008-2011;
- tale tempo, come avvenuto in occasione della pubblicazione della deliberazione n. 247/04 per i clienti MT serviti da imprese distributrici con più di 5.000 clienti finali alimentati in bassa tensione, debba essere pari a 18 mesi;
- sia opportuno, per quanto esposto al precedente alinea, posticipare la data di decorrenza del versamento del corrispettivo tariffario specifico per i clienti MT serviti da imprese distributrici di minori dimensioni che non adeguino i propri impianti ai requisiti tecnici fissati dall'Autorità all'articolo 35 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per il periodo 2008-2011 al 1°gennaio 2010;
- sia opportuno rettificare un errore materiale di cui al comma 37.3 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per il periodo 2008-2011
DELIBERA
- di aggiungere all'articolo 37 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per il periodo 2008-2011 il seguente comma 37.5:
"37.5 Per i clienti finali e le altre utenze MT serviti da imprese distributrici escluse dalla regolazione di cui al presente Titolo nel periodo di regolazione 2004-2007, il versamento del corrispettivo tariffario specifico CTS di cui al comma 37.2 decorre dal 1° gennaio 2010."; - di modificare il comma 37.3 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per il periodo 2008-2011 sostituendo alla parole "dell'ammontare annuo di cui al comma 34.3" le parole "del prodotto tra il numero di clienti MT di cui al precedente comma 33.2, lettera a), e il corrispettivo distribuzione ρ1(disMT), di cui al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011";
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per il periodo 2008-2011 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
27 maggio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis