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Data pubblicazione: 22 maggio 2008

Delibera 21 maggio 2008

ARG/elt 65/08

Disposizioni urgenti per la determinazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nell'anno 2005

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 maggio 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07 (di seguito: deliberazione n. 177/07);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 (di seguito: TILP);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007 n. 336/07 (di seguito: deliberazione n. 336/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2008, ARG/elt 5/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 5/08);
  • le lettera di Terna S.p.A. (di seguito Terna) del 7 aprile 2008 prot. Autorità 10490 del 10 aprile 2008 (di seguito: lettera Terna del 7 aprile 2008);
  • la nota delle Direzioni Mercati e Tariffe a Terna del 21 maggio 2008 prot. Autorità 14844 (di seguito: nota del 21 maggio 2008).

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 affida all'Autorità, fra le altre, la finalità di garantire la promozione dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, promuovendo altresì la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
  • il decreto 20 aprile 2005 stabilisce che Terna ha per oggetto l'esercizio efficiente delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica;
  • la deliberazione n. 118/03, adottando per la prima volta disposizioni relativamente alla determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non è trattato su base oraria, stabilisce:
    • una fase di conguaglio della determinazione convenzionale medesima da concludersi entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di competenza (di seguito: conguaglio annuale);
    • le modalità del suddetto conguaglio annuale che prevedono la determinazione per ogni area di riferimento di un prezzo di valorizzazione calcolato come la media, ponderata per i valori orari del prelievo residuo d'area, dei prezzi orari di acquisto dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima e degli oneri di dispacciamento applicabili all'energia elettrica prelevata nella medesima ora;
  • la deliberazione n. 168/03 stabilisce che:
    • per l'anno 2005 l'energia elettrica prelevata, per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, e i corrispettivi di cui agli articoli dal 32 al 42 sono determinati entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza;
    • le modalità di determinazione del corrispettivo unitario uplift, di cui all'articolo 36, per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento sono funzione dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento;
  • la metodologia adottata con la deliberazione n. 118/03 per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo comporta che la modifica anche di una sola misura utile per il calcolo del prelievo residuo d'area determini la modifica dell'energia attribuita agli utenti del dispacciamento per quanto compete ai loro punti di prelievo non trattati orari, nonché la modifica del prezzo di valorizzazione medio annuale della fase di conguaglio annuale;
  • l'Autorità, nell'ambito della revisione del load profiling stabilita con il TILP, che trova applicazione a partire dall'1 aprile 2008, ha posticipato al 31 maggio la definizione delle partite economiche inerenti il conguaglio load profiling dell'anno precedente, introducendo, nel contempo, il termine del 10 maggio dopo il quale, ai fini del conguaglio load profiling, i dati di misura comunicati dalle imprese distributrici assumono carattere definitivo e non possono essere ulteriormente modificati ai fini del conguaglio dell'anno precedente e rimanda a successivo provvedimento la definizione dei criteri e modalità di definizione ed attribuzione delle partite economiche insorgenti da eventuali rettifiche dei dati successive al termine del 10 maggio.

Considerato che:

  • per l'energia elettrica immessa e prelevata nell'anno 2005 sebbene Terna abbia già proceduto a due sessioni di fatturazioni di conguaglio dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento, realizzando pertanto un allungamento significativo dei tempi di determinazione delle posizioni economiche degli operatori ben oltre i termini previsti dalla normativa e procurando una significativa incertezza manifestata dai medesimi, anche recentemente, con più segnalazioni all'Autorità, Terna ha informato l'Autorità, con la lettera del 7 Aprile 2008, che per l'anno 2005, sta effettuando ulteriori riscontri per la conciliazione dei dati di misura di energia elettrica utilizzati per la ricostruzione delle partite fisiche rilevanti ai fini del trasporto e quelle rilevanti ai fini del dispacciamento;
  • nelle fatturazioni di conguaglio di cui al precedente alinea Terna non ha proceduto a modificare il valore del corrispettivo unitario di cui all'art. 36 della deliberazione n. 168/03;
  • l'eventualità di un reiterarsi ulteriore di sessioni di conguaglio comporterebbe ulteriori gravi incertezze nel settore tali da poter turbare i normali meccanismi operativi con rischio di pregiudicare l'ordinato funzionamento del mercato elettrico;
  • la decisione di adottare interventi di regolazione a tutela dell'esigenza di assicurare certezza nella regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento per l'anno 2005, non costituisce preclusione all'esercizio dei poteri sanzionatori e prescrittivi dell'Autorità, di cui all'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge n. 481/95, qualora ne vengano accertati i presupposti in esito all'indagine conoscitiva avviata con deliberazione n. 177/07, tutt'ora in corso;
  • la deliberazione n. 336/07, prorogando al 30 giugno 2008 la conclusione dell'istruttoria di cui alla deliberazione n. 177/07 avviata in merito alle anomalie riscontrate nella quantificazione delle partite di energia prelevate dalla RTN relativamente ai primi tre mesi dell'anno 2007 e finalizzata anche ad indagare la possibilità che i medesimi errori potessero essere stati commessi anche per gli anni precedenti, fra l'altro raccomanda a Terna di procedere ai conguagli del servizio di dispacciamento a seguito di rettifiche di errori di misura determinanti la ridefinizione delle partite fisiche ed economiche, previa completa informativa agli utenti del dispacciamento interessati;
  • con nota del 21 maggio 2008, sono stati, fra l'altro, richiesti a Terna ragguagli sullo stato dell'arte delle verifiche volte alla definitiva determinazione delle partite fisiche ed economiche per l'anno 2006;
  • la deliberazione ARG/elt 5/08 avvia un procedimento per la formazione di provvedimenti in merito a criteri di definizione ed attribuzione delle partite economiche insorgenti da eventuali rettifiche tardive per la fase di conguaglio-load profiling con riferimento all'energia elettrica prelevata a partire dall'1 Aprile 2008.

Ritenuto :

  • necessario e urgente, stabilire una modalità di fatturazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento differente da quella prevista dalle deliberazioni n. 118/03 e 168/03, al fine di limitare l'impatto di eventuali ulteriori modifiche delle energie immesse e prelevate sugli utenti del dispacciamento;
  • necessario, quindi, prevedere che eventuali ulteriori rettifiche non producano effetti diretti che sui titolari nel cui contratto di dispacciamento rientrano i punti interessati alle rettifiche dei dati di misura, mantenendo inalterati i corrispettivi unitari così come determinati per le precedenti fatturazioni;
  • gli importi fatturati ai sensi del precedente alinea siano adeguati con un coefficiente al fine di tenere conto dei ritardi nella fatturazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento;
  • opportuno prevedere che dell'eventuale saldo diverso da zero in esito alle partite economiche di cui al precedente alinea ne sia tenuto conto nella determinazione del corrispettivo uplift di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06;
  • opportuno prevedere, rimandando a successivo provvedimento, analoghi interventi per gli anni 2006 e 2007, eventualmente anche nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/ELT 5/08

DELIBERA

  1. di stabilire che le quantità di energia immessa e prelevata per l'anno 2005 oggetto delle fatturazioni dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento già emesse alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non siano oggetto di ulteriori fatturazioni; alle eventuali successive rettifiche delle medesime quantità si applica quanto previsto al punto 2;

  2. di prevedere che le fatture dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, limitatamente ai quantitativi di energia elettrica oggetto di rettifiche e non già utilizzate per le fatturazioni di cui al punto 1, siano emesse con le modalità di determinazione ed attribuzione delle partite di energia elettrica per l'anno 2005 e delle corrispondenti partite economiche riportate nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  3. di prevedere che il saldo tra proventi e oneri derivanti a Terna dall'applicazione di quanto disposto ai precedenti punti sia ricompreso nel calcolo del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 (uplift) in egual proporzione mensile nei sei mesi successivi;
  4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Terna S.p.A. e alla società Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A.;
  5. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

21 maggio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


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