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Data pubblicazione: 22 maggio 2008

Delibera 20 maggio 2008

ARG/elt 63/08

Integrazione delle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 aprile 2008 ARG/elt 47/08, in materia di regimi tariffari speciali

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 maggio 2008

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193;
  • la legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: legge n. 83/03);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (di seguito: legge n. 125/07);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 (di seguito: DPR n. 730/63);
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 17 aprile 2000;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007 n. 348/07, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come modificato e integrato con deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2008, n. ARG/elt 30/08, (di seguito: TIT);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008 ARG/elt 47/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 47/08);
  • la lettera della società RFI S.p.A. del Gruppo Ferrovie dello Stato, prot. RFI-AD\A0011\P\2008\332 in data 31 marzo 2008, prot. Autorità 9510 del 2 aprile 2008 (di seguito: lettera 31 marzo 2008);
  • la lettera della società Ferrovie dello Stato S.p.A. prot- FS-AD\AD011\P\2008\212 in data 17 aprile 2008, prot. Autorità 11671 del 21 aprile 2008 (di seguito: lettera 17 aprile 2008);
  • la lettera della società Ferrovie dello Stato S.p.A prot. FS-AD\A0011\P\2008\0000268 in data 12 maggio 2008, prot. Autorità 14250 del 15 maggio 2008.

Considerato che

  • il regime tariffario speciale al consumo spettante alle Ferrovie dello Stato S.p.A. ai sensi dell'articolo 4 del decreto DPR n. 730/63, costituisce un onere generale del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 1, articolo 1, comma 1, lettera c), della legge n. 83/03;
  • la regolazione tariffaria dei regimi tariffari speciali al consumo, ivi incluse le deroghe alla disciplina delle componenti tariffarie A e UC, è attualmente definita nella Parte V del TIT;
  • l'articolo 11-bis della legge n. 80/05 stabilisce che il regime speciale relativo alle Ferrovie dello Stato S.p.A. continui ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004, salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del citato DPR n. 730/63;
  • come previsto dalla Parte prima della convenzione di cui all'articolo 4 del DPR n. 730/63 (di seguito: convenzione Ferrovie), il regime tariffario speciale include una pluralità di punti di prelievo (detti anche di "collegamento") destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario;
  • la medesima convenzione Ferrovie prevede la possibilità di "&attivare altri punti di collegamento, come pure sopprimere o modificare qualcuno di quelli (&) in servizio (&) attraverso la stipula di apposite Convenzioni di dettaglio contenenti, oltre che la necessaria congruenza con la Convenzione generale (di cui all'articolo 4 del DPR n. 730/63), anche specifici articoli relativi ai punti di collegamento&" ;
  • con deliberazione ARG/elt 47/08 l'Autorità ha introdotto specifiche modalità applicative del regime tariffario speciale delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;
  • la formulazione adottata per le modalità di cui al precedente punto, in coerenza con le disposizioni di cui alla legge n. 80/05, fa riferimento alle condizioni applicate al 31 dicembre 2004, senza prevedere disposizioni per il caso di revisione dell'elenco dei punti di prelievo destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario.

Ritenuto opportuno:

  • disciplinare esplicitamente le modalità applicative per la revisione dell'elenco dei punti di prelievo destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario, in coerenza con quanto previsto nella convenzione di cui al DPR n. 730/63, nell'ambito delle esigenze di continuità ed efficienza dell'esercizio ferroviario e nell'ottica di favorire iniziative di ottimizzazione del sistema di alimentazione elettrica da parte di Ferrovie dello Stato S.p.A.

DELIBERA

Articolo 1
Modificazione del TIT
  1. All'articolo 74, comma 74.4 del TIT, nella definizione del termine OG sono soppresse le parole "attivi alla data del 31 dicembre 2004".
Articolo 2
Modificazione e integrazione della deliberazione ARG/elt 47/08
  1. All'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione ARG/elt 47/08, sono soppresse le parole "attivi alla data del 31 dicembre 2004 e".
  2. All'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione ARG/elt 47/08, sono soppresse le parole "attivi alla data del 31 dicembre 2004 e".
  3. All'articolo 3, comma 3.3, della deliberazione ARG/elt 47/08, sono soppresse le parole "attivi alla data del 31 dicembre 2004 e".
  4. All'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 47/08, dopo il comma 3.2 sono aggiunti i seguenti commi:
    "3.2bis Nel rispetto dei limiti e dei criteri generali previsti dalla convenzione di cui all'articolo 4 del DPR n. 730/63 e nell'ambito delle esigenze di continuità ed efficienza del servizio ferroviario, l'elenco dei punti di prelievo di cui al precedente comma 3.2 può, di comune accordo tra la Cassa e le Ferrovie dello Stato S.p.A., essere aggiornato con l'inclusione di nuovi punti ovvero con la soppressione o la modificazione di punti esistenti. L'elenco aggiornato, è comunicato all'Autorità entro 30 giorni dall'avvenuto aggiornamento."
Articolo 3
Disposizioni finali
  1. La nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 e della deliberazione ARG/elt 47/08, risultanti dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità.
  2. Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal giorno della sua prima pubblicazione.

20 maggio 2008
Il Presidente Alessandro Ortis