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Data pubblicazione: 09 luglio 2008

Delibera 07 luglio 2008

VIS 62/08

Chiusura del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/gas 69/08 e richiesta di informazione alla società Ascopiave S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 luglio 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed intergrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la Relazione tecnica "Presupposti e fondamenti di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato" allegata alla deliberazione n. 237/00 (di seguito: Relazione tecnica);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 171/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 87/03 (di seguito: deliberazione n. 87/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 161/03 (di seguito: deliberazione n. 161/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2006,n. 57/06 (di seguito: deliberazione n. 57/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2006, n. 218/06 (di seguito: deliberazione n. 218/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2007, n. 53/07 (di seguito: deliberazione n. 53/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2007,n. 261/07 (di seguito: deliberazione n. 261/07);
  • la deliberazione 14 dicembre 2007, n. 321/07 (di seguito: deliberazione n. 321/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2008, ARG/gas 12/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 12/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2008, ARG/gas 69/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 69/08);
  • la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 13 giugno 2001, n. 6691/01;
  • la decisione del Consiglio di Stato 4 settembre 2002, n. 4448/02;
  • la sentenza del Tar Lombardia 24 marzo 2005, n. 668/05;
  • la sentenza del Tar Lombardia 14 marzo 2006, n. 613/06;
  • la decisione del Consiglio di Stato 20 aprile 2006, n. 2211/06;
  • la decisione del Consiglio di Stato 22 giugno 2007, n. 3476/07;
  • la sentenza del Tar Lombardia 6 maggio 2008, n. 1319/08;
  • la sentenza del Tar Lombardia 7 maggio 2008, n. 1326/08.

Considerato che:

  • con deliberazione ARG/gas 69/08, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'ottemperanza alla sentenza 6 maggio 2008, n. 1319/08 con la quale il Tar Lombardia ha ordinato all'Autorità di rideterminare il valore della componente dei costi di gestione denominata CGD del vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) per l'anno termico 2003-2004 con riferimento all'ambito tariffario denominato Conegliano (di seguito: ambito di Conegliano) e, a tale fine, ha deliberato di procedere alle verifiche necessarie, delegandovi il Direttore della Direzione Tariffe;
  • con nota 9 giugno 2008 (prot. Autorità 0016755), nell'ambito del procedimento, la Direzione Tariffe ha, tra l'altro, richiesto alla società Ascopiave, di fornire adeguata documentazione dalla quale risulti che l'impresa di distribuzione abbia comunque calcolato i vincoli sui ricavi di distribuzione su base di località al fine di consentire alle amministrazioni comunali di valutare l'opportunità e le condizioni dell'aggregazione, in conformità agli obblighi di correttezza e diligenza cui è tenuto l'esercente e all'articolo 3.2 della deliberazione n. 237/00, così come specificato dal Capitolo 3 della Relazione tecnica;
  • con nota 13 giugno 2008 (prot. Autorità 043882096), la società Ascopiave ha documentato l'adesione dei Comuni appartenenti all'ambito di Conegliano alla gestione in forma associata del servizio di distribuzione, ma non ha fornito elementi comprovanti di avere offerto agli enti locali interessati un'adeguata e corretta informazione sugli effetti economici derivanti dall'aggregazione, in particolare, con riguardo all'incremento tariffario derivante dalla minore economicità e efficienza del servizio gestito in forma associata;
  • con nota 19 giugno 2008 (prot. Autorità 0018118), gli uffici dell'Autorità hanno effettuato la comunicazione prevista dall'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, prospettando la rideterminazione della componente CGD del vincolo sui ricavi per l'anno termico 2003 - 2004.

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di chiedere informazioni e documenti a tutti gli esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori di competenza; e che la lettera c) del medesimo comma prevede che la mancata ottemperanza a tale richiesta, salvo che il fatto costituisca reato, sia presupposto per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
  • a norma degli articoli 1 e 2, comma 18 e comma 20, lettere e) e g) della medesima legge, l'Autorità promuove l'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, anche attraverso un sistema tariffario certo e trasparente, e controlla lo svolgimento dei servizi di pubblica utilità con poteri, tra l'altro, di acquisizione della documentazione e di notizie utili.

Ritenuto che:

  • sia necessario determinare, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 6 maggio 2008, n. 1319/08, le tariffe di distribuzione per l'anno termico 2003-2004 dell'ambito di Conegliano gestito dalla società Ascopiave S.p.A., secondo quanto indicato nella "Tabella 1";
  • al fine di esercitare le funzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera g) della legge n. 481/95, sia necessario richiedere alla società Ascopiave informazioni comprovanti di avere fornito ai Comuni dell'ambito di Conegliano tutti gli elementi necessari a valutare le conseguenze, in termini di convenienza e opportunità, della gestione in forma associata del servizio, con riguardo particolare alla conseguente minore efficienza dell'uso delle risorse e all'incremento, che ne è derivato, della tariffa di distribuzione a carico degli utenti, anche fornendo agli enti locali interessati il calcolo dei vincoli sui ricavi separatamente su base di ciascuna località, come indicato dal Capitolo 3 della Relazione tecnica

DELIBERA

  1. di determinare, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 6 maggio 2008, n. 1319/08, le tariffe di distribuzione per l'anno termico 2003-2004 dell'ambito di Conegliano gestito dalla società Ascopiave S.p.A., secondo quanto indicato nella Tabella 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di richiedere alla società Ascopiave S.p.A. di inviare le informazioni comprovanti di avere fornito ai Comuni dell'ambito di Conegliano tutti gli elementi necessari a valutare le conseguenze, in termini di convenienza e opportunità, della gestione in forma associata del servizio, con riguardo particolare alla conseguente minore efficienza dell'uso delle risorse e all'incremento, che ne è derivato, della tariffa di distribuzione a carico degli utenti residenti, anche fornendo agli enti locali interessati il calcolo dei vincoli sui ricavi separatamente su base di ciascuna località, come indicato dal Capitolo 3 della Relazione tecnica;
  3. di prevedere che le informazioni richieste ai sensi del predetto punto 1 debbano pervenire al Direttore della Direzione Tariffe entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente per mezzo fax al n. 02.65565222;
  4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni riportati nell'allegata Tabella 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in persona dei Sindaci pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;
  5. di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento società ASCOPIAVE S.p.A.
  6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

7 luglio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


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