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Data pubblicazione: 20 febbraio 2008

Delibera 14 febbraio 2008

ARG/com 15/08

Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 157/07 in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 febbraio 2008

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: decreto legge n. 73/07);
  • la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito: decreto legislativo n. 196/03);
  • la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 25 luglio 2007, n. 39 (di seguito: deliberazione n. 39);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01;
  • ladeliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/04)
  • il Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, Allegato 2 alla deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: Codice di rete distribuzione gas);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 138/06;
  • la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, approvato con deliberazione n. 348/07 (di seguito richiamato anche come TIT);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione n. 156/07, come di seguito modificato e integrato (di seguito: TIV);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2007, n. 134/07 (di seguito: deliberazione n. 134/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 157/07 (di seguito: deliberazione n. 157/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 183/07 (di seguito: deliberazione n. 183/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 225/07;
  • il Codice di rete della società Snam Rete Gas pubblicato dall'Autorità il 3 ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della deliberazione n. 137/02 (di seguito: Codice di rete Snam Rete Gas);
  • il documento per la consultazione 15 ottobre 2007, "Accesso ai dati di base per l'invio di proposte commerciali relative alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale 18 settembre 2007", atto n. 39/07 (di seguito: documento per la consultazione 15 ottobre 2007).

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 73/07 dispone che l'Autorità definisca le modalità con cui le imprese distributrici garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura;
  • con deliberazione n. 157/07 l'Autorità ha dato disposizioni in materia di accesso ai dati di base dei clienti finali domestici per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e gas naturale (di seguito: accesso ai dati di base);
  • la medesima deliberazione n. 157/07 ha rinviato a successivo provvedimento la definizione di norme per la copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e di gas naturale per l'attuazione della disciplina in materia di accesso ai dati di base, nonché la specificazione dei limiti e degli obblighi per i venditori con riferimento al corretto utilizzo dei suddetti dati di base, in conformità all'esito della procedura di cooperazione attivata con il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo n. 196/03;
  • la deliberazione n. 39 del Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito della procedura di cooperazione di cui al precedente alinea, ha definito il contenuto minimo dell'avviso da far pervenire ai clienti finali in merito all'esercizio dei diritti rispetto al trattamento dei dati personali da parte dei venditori di energia elettrica e di gas naturale, nell'ambito della formulazione di proposte commerciali per la fornitura di energia elettrica e/o gas (di seguito: informativa in materia di protezione dei dati personali);
  • la medesima deliberazione n. 39 del Garante per la protezione dei dati personali ha dato indicazioni anche relativamente ai limiti ed agli obblighi dei venditori ai fini di garantire il corretto utilizzo dei dati di base;
  • l'articolo 9 del decreto legislativo n. 196/03, disciplina le modalità secondo le quali il cliente finale domestico, cui si riferiscono i dati personali, può trasmettere le proprie richieste al titolare del trattamento dei dati personali;
  • con deliberazione n. 183/07 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di copertura dei costi derivanti dall'applicazione della disciplina in materia di accesso ai dati di base di cui alla deliberazione n. 157/07;
  • nel documento per la consultazione 15 ottobre 2007 l'Autorità ha formulato alcune proposte per l'identificazione e la copertura dei costi che i distributori devono sostenere per l'adempimento degli obblighi imposti dalla deliberazione n. 157/07;
  • nel documento per la consultazione di cui al precedente alinea, ai fini della quantificazione e del corretto riconoscimento dei suddetti oneri, l'Autorità ha posto in consultazione l'identificazione delle fasi di realizzazione e degli investimenti necessari ad adempiere agli obblighi posti in capo ai distributori dalla deliberazione n. 157/07, chiedendo, tra l'altro, ai distributori medesimi di stimarne l'impatto economico;
  • la maggior parte dei distributori intervenuti nell'ambito della consultazione non ha fornito valutazioni economiche di dettaglio riguardo ai possibili investimenti ed all'attività di gestione necessari all'assolvimento dei suddetti obblighi informativi; e che, in ogni caso, le limitate informazioni fornite sono state scarsamente documentate;
  • rispetto alle proposte contenute nel documento per la consultazione 15 ottobre 2007 la maggioranza degli operatori ha espresso dubbi relativamente alle tempistiche ipotizzate per la realizzazione delle fasi propedeutiche necessarie affinché lo scambio dei dati di base tra distributori e venditori possa essere reso operativo;
  • nell'ambito della consultazione diversi operatori hanno evidenziato l'opportunità di modificare la definizione di "cliente finale domestico di gas naturale" rispetto a quella riportata nella deliberazione n. 157/07 e di estendere il numero di dati di base che devono essere trasmessi ai venditori affinché possano formulare proposte commerciali;
  • dalle osservazioni fornite da alcune imprese distributrici è emersa la necessità di una parziale revisione della definizione di consumo totale annuo rispetto a quanto già previsto dalla deliberazione n. 157/07;
  • l'aumento della valor medio della tariffa applicata dai distributori ai clienti finali, connesso al riconoscimento degli investimenti e dei costi operativi derivanti dagli adempimenti previsti dal presente provvedimento, potrebbe indurre alcuni soggetti a lucrare sulla tariffa medesima senza rendere operativo il servizio di accesso ai venditori ai dati di base entro i termini previsti dall'Autorità.

Ritenuto opportuno:

  • che il contenuto dell'informativa in materia di protezione dei dati personali riportata nella deliberazione n. 39 del Garante per la protezione dei dati personali debba essere standardizzato e reso obbligatorio;
  • integrare la deliberazione n. 157/07 con disposizioni riguardanti la copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e di gas naturale per l'attuazione della disciplina in materia di accesso ai dati di base e la definizione dei limiti e degli obblighi per i venditori con riferimento al corretto utilizzo dei dati di base, in conformità all'esito della procedura di cooperazione attivata con il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo n. 196/03;
  • modificare ed integrare le disposizioni della deliberazione n. 157/07, con riferimento alla definizione dei dati di base e alle tempistiche di attuazione delle fasi propedeutiche necessarie affinché lo scambio dei dati di base tra distributori e venditori possa essere reso operativo, anche sulla base delle osservazioni ricevute dagli operatori al documento per la consultazione 15 ottobre 2007;
  • che la tipologia di strumenti telematici utilizzati per l'assolvimento di quanto previsto in materia di accesso dei dati di base dei clienti finali domestici garantisca, in linea con quanto proposto nel documento per la consultazione 15 ottobre 2007, segretezza e integrità dei dati da trasferire, certezza dell'avvenuto trasferimento dei dati medesimi, non discriminatorietà dell'accesso da parte dei venditori aventi diritto;
  • prevedere che lo scambio dei dati di base possa essere effettuato anche tramite messaggi di posta elettronica certificati o altro strumento telematico purché garantiscano il rispetto dei requisiti di cui al precedente alinea;
  • promuovere l'adozione, anche da parte di più distributori congiuntamente, di piattaforme telematiche di comunicazione dedicate, quali strumenti standardizzati per lo scambio dei dati di base, atti a garantire oltre al raggiungimento degli obbiettivi sopra richiamati anche quello di minimizzare i costi connessi a ciascuna richiesta di accesso ai dati di base da parte dei venditori (di seguito: costi per richiesta);
  • individuare una prima fase di attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, durante la quale i distributori dovranno effettuare investimenti e sostenere costi operativi necessari ad adattare i propri sistemi informativi in modo da poter gestire, a partire dalla data dell'1 ottobre 2008, le richieste di accesso ai dati di base da parte dei venditori (di seguito: periodo transitorio);
  • individuare una fase di attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, successiva al periodo transitorio, durante la quale i distributori dovranno effettuare investimenti e sostenere costi operativi prevalentemente orientati all'aggiornamento ed alla manutenzione dei sistemi informativi in modo tale da poter regolarmente evadere le richieste di accesso ai dati di base da parte dei venditori e trasmettere a questi ultimi dati costantemente aggiornati;
  • gli investimenti necessari all'adempimento delle disposizioni del presente provvedimento siano riconosciuti nell'ambito degli ordinari meccanismi di aggiornamento tariffario in corso di periodo regolatorio, prevedendo una socializzazione degli oneri tra i clienti interessati al trattamento dei dati di base;
  • che i costi operativi connessi alle attività che il presente provvedimento prevede vengano svolte dal distributore nel periodo transitorio siano riconosciuti sulla base del costo medio delle attività medesime, desumibile da un'analisi critica dei preventivi forniti dai distributori; e che tali costi operativi siano coperti attraverso un'apposita componente tariffaria da applicare ai clienti finali interessati al trattamento dei dati di base;
  • garantire la copertura dei costi sostenuti dai distributori successivamente al periodo transitorio nell'ambito degli ordinari aggiornamenti tariffari annuali e che tali oneri vengano ribaltati sui clienti finali interessati al trattamento dei dati di base;
  • non prevedere il riconoscimento ai distributori dei costi per richiesta in quanto, grazie all'utilizzo di idonee piattaforme telematiche di comunicazione, il livello dei costi sostenuti per ciascuna richiesta di accesso ai dati non risulta significativamente influenzato dal numero di richieste ricevute;
  • prevedere la quantificazione separata degli elementi e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri connessi agli adempimenti previsti dal presente provvedimento ed il riconoscimento parziale dei suddetti oneri ai distributori che non dovessero rispettare i termini previsti dal presente provvedimento per la messa in operatività del servizio di accesso ai dati di base

DELIBERA

  1. di modificare ed integrare la deliberazione 27 giugno 2007, n. 157/07, nei termini di seguito indicati:

    1.1 il comma 1.1, lettera c) è sostituito dal seguente:
    c)"cliente finale domestico " è un cliente finale di energia elettrica identificato ai sensi dell'articolo 2, comma 2.2, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07, ovvero, ai soli fini degli adempimenti previsti dal presente provvedimento, un cliente finale di gas naturale con un consumo fino a 200.000 metri cubi all'anno a condizioni standard e titolare di un punto di riconsegna riconducibile alle categorie d'uso previste dalla classificazione contenuta nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;

    1.2 il comma 1.1, lettera d) è sostituito dal seguente:
    d) "dati di base" sono i dati relativi al cliente finale domestico necessari per l'invio di proposte commerciali relative alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale; i dati di base sono costituiti da:
    1. cognome e nome;
    2. indirizzo civico del punto di prelievo per la fornitura di energia elettrica o del punto di riconsegna della rete di distribuzione per la fornitura del gas naturale;
    3. per la fornitura di energia elettrica, tipo di misuratore installato (monofase o trifase) e conformità o meno del misuratore medesimo ai requisiti previsti dagli articoli 4 e 6 della deliberazione n. 292/06;
    4. per la fornitura di gas naturale, codice identificativo dell'impianto di regolazione e misura (codice REMI) di cui al capitolo 10 del Codice di rete Snam Rete Gas;
    5. per la fornitura di gas naturale, il fattore di correzione di cui al paragrafo 9.2.1 del Codice di rete distribuzione gas, o indicazione della presenza del convertitore dei volumi;
    6. consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi di gas naturale riportati in condizioni standard, e indicazione del periodo cui tale consumo si riferisce;
    7. potenza impegnata espressa in kW o calibro del misuratore di gas naturale;
     

    1.3 il comma 1.1, lettera e) è sostituito dal seguente:
    e)"consumo totale annuo" è la quantità di energia elettrica o di gas naturale prelevata dal cliente finale domestico, riferita agli ultimi dodici mesi antecedenti l'ultima lettura o autolettura disponibile. In ogni caso l'ultima lettura o autolettura non deve riferirsi ad una data anteriore a 18 (diciotto) mesi precedenti la data di richiesta dei dati. Per i clienti attivi da meno di 12 mesi, il distributore rende disponibile i dati, eventualmente stimati, relativi alla quantità di energia elettrica o di gas naturale prelevata dal cliente medesimo, a partire dalla data di attivazione.
    Con riferimento ai consumi di elettricità, qualora disponibili, il distributore è tenuto a comunicare i dati relativi alla ripartizione del consumo totale annuo secondo le fasce orarie F1, F2, F3 o, in mancanza del dettaglio dei consumi nelle fasce F2 e F3, secondo le fasce orarie F1, F23 definite dal TIV;

    1.4 il comma 1.1, lettera h) è sostituito dal seguente:
    h) "venditore" è il soggetto autorizzato alla vendita di gas sul mercato libero dal Ministero dello Sviluppo Economico e il venditore di energia elettrica sul mercato libero iscritto nell'elenco istituito ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 134/07 o la cui attività risulti dai certificati emessi dalle Camere di Commercio;

    1.5 Dopo la lettera h) del comma 1.1 è aggiunta la seguente lettera:
    i)"potenza impegnata espressa in kW" è la potenza impegnata come definita dal comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07;

    1.6 il comma 3.1 è sostituito dal seguente:
    3.1 Lo scambio di informazioni tra venditori e imprese distributrici, con riferimento ai dati di base dei clienti finali domestici, deve avvenire tramite utilizzo di una piattaforma telematica di comunicazione, realizzata anche congiuntamente da più distributori, al quale i venditori accreditati, potranno accedere mediante procedure di autenticazione forte e dalla quale potranno esportare i dati di base nei formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati. Tale piattaforma deve garantire integrità e segretezza dei dati trasferiti, certezza dell'avvenuta trasmissione dei dati, nonché la non discriminatorietà di accesso per i venditori.
    3.1bis I distributori con un numero di punti di prelievo inferiore a 5.000 alla data di approvazione del presente provvedimento, in alternativa a quanto previsto dal comma 3.1, possono garantire lo scambio di informazioni relative ai dati di base anche attraverso messaggi di posta elettronica certificati o altro strumento telematico atto a garantire integrità e segretezza dei dati trasferiti, certezza dell'avvenuta trasmissione dei dati nonché la non discriminatorietà di accesso per i venditori;

    1.7 il comma 3.3 è soppresso.

    1.8 il comma 5.1 è sostituito dal seguente:
    5.1 Il venditore, una volta acquisiti i dati di base, deve fornire ai clienti finali domestici, in allegato alle proposte commerciali cartacee, l'informativa di cui all'Allegato Aalla presente deliberazione. Inoltre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il venditore pubblica l'informativa di cui all'Allegato A sul proprio sito internet;

    1.9 dopo il comma 5.1 sono aggiunti i seguenti:
    5.2 Il venditore deve utilizzare i dati di base a cui ha avuto accesso solo con modalità strettamente correlate all'invio delle proposte commerciali cartacee relative alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e non può conservare i dati relativi a clienti finali domestici che, decorso un termine non superiore a sei mesi dalla data di messa a disposizione dei dati di base, non abbiano aderito alla proposta commerciale.
    5.3 Il venditore deve comunque cancellare i dati di base dei clienti finali domestici decorso il termine di cui all'articolo 2 della presente deliberazione;

    1.10 il comma 6.1 è sostituito dal seguente:
    6.1 Il distributore è tenuto a informare i clienti finali domestici, prima di fornire i dati di base ai venditori, preferibilmente con formule sintetiche e colloquiali idonee a specificare gli elementi previsti dal decreto legislativo n. 196/03.

    1.11 dopo il comma 6.1 sono aggiunti i seguenti:
    6.2 Ai fini dell'adempimento all'obbligo previsto dal comma 6.1, entro la data del 31 marzo 2008 il distributore:

    1. invia ai soggetti che svolgono il servizio di vendita di energia elettrica o del gas nei confronti dei clienti finali domestici allacciati alla propria rete una specifica comunicazione contenente l'informativa di cui all'Allegato B al presente provvedimento;
    2. pubblica l'informativa di cui all'Allegato B sul proprio sito internet.
    6.3 Il soggetto che svolge il servizio di vendita di energia elettrica o del gas, sia esso venditore sul libero mercato o esercente la maggior tutela, allega alla bolletta inviata ai clienti finali domestici, entro il primo ciclo di fatturazione utile, e comunque non oltre il 30 giugno 2008, l'informativa di cui alla lettera a) del precedente comma 6.2.
    6.4 Nel caso di nuove connessioni, subentri, o volture la comunicazione di cui al precedente comma 6.2 lettera a) è resa disponibile dal soggetto che svolge il servizio di vendita di energia elettrica o del gas al cliente finale domestico entro 15 giorni dalla data di attivazione della fornitura, di subentro o di voltura e comunque non oltre il momento di addebito degli oneri di connessione.
    6.5 È fatto divieto al distributore di trasmettere al venditore i dati di base dei clienti finali domestici che avessero manifestato il rifiuto alla comunicazione dei dati stessi in assoluto o nei confronti del venditore medesimo. venditore medesimo.
    6.6 Anche in relazione a quanto prescritto all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 196/03, il distributore tiene un apposito registro dei dinieghi al trattamento dei dati di base nel quale devono essere riportati, per ciascun cliente, il codice di identificazione del punto di prelievo, di cui al comma 37.1 della deliberazione n. 111/06, o il codice di identificazione del punto di riconsegna della rete di distribuzione, di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 138/04, la data in cui è stato comunicato il diniego stesso, se il diniego al trattamento dei dati è riferito a tutti i venditori o solamente ad alcuni di essi e, in quest'ultimo caso, l'elenco dei venditori nei confronti dei quali il cliente non ha acconsentito al trattamento dei dati base;;
     

    1.12 l'articolo 7 è sostituito dal seguente:


    Articolo 7
    Copertura dei costi sostenuti dai distributori

    7.1 Gli investimenti necessari all'adempimento delle disposizioni del presente provvedimento sono riconosciuti nell'ambito dei meccanismi di remunerazione del capitale investito in corso di periodo regolatorio ed i relativi oneri sono posti in capo ai clienti finali domestici.

    7.2 I costi di cui al comma 7.1 sono coperti tramite le componenti tariffarie a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione.

    7.3 I costi operativi connessi alle attività che il presente provvedimento dispone vengano svolte dal distributore entro la data dell'1 ottobre 2008 (di seguito: attività preliminari) vengono quantificati e riconosciuti dall'Autorità sulla base dei costi mediamente stimati per le attività medesime, anche desumibili dai preventivi forniti dai distributori, con l'esclusione dei costi destinati a capitalizzazione.

    7.4 Il costo riconosciuto di cui al comma 7.3 è determinato dall'Autorità, anche previa valutazione di congruità dei preventivi forniti dai distributori, sulla base dei costi per il personale, dei costi per servizi, del tempo macchina, del valore del tempo macchina e tenendo conto di una quota di spese generali convenzionalmente fissata pari al 20% dei costi riconosciuti.

    7.5 La copertura dei costi riconosciuti di cui al precedente punto 7.3 avviene, tramite l'adeguamento della componente tariffaria a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione, posta a carico dei clienti domestici, a partire dall'ultimo trimestre dell'anno 2008 e dimensionata in modo da consentire il completo recupero degli oneri non oltre la fine dell'anno 2009.

    7.6 E' affidato alla Direzione tariffe dell'Autorità il compito di avviare, entro la data del 15 aprile 2008, una specifica raccolta dati nell'ambito della quale sarà richiesto ai distributori di fornire il piano operativo per lo svolgimento delle attività preliminari di cui al punto 7.3 ed il dettaglio delle risorse previste per la realizzazione del piano operativo suddetto.

    7.7 Entro il 15 ottobre 2008, i distributori sono tenuti a comunicare all'Autorità, a firma del legale rappresentante, l'avvenuta attivazione a partire dall'1 ottobre 2008 dei sistemi finalizzati alla comunicazione dei dati di base ai venditori secondo le disposizioni del presente provvedimento. In caso di ritardi rispetto alla data dell'1 ottobre 2008, il distributore è tenuto a versare le maggiorazioni di cui al precedente comma 7.5 al conto di cui all'articolo 62 del TIT, dal momento dell'attivazione delle componenti medesime fino alla messa in attività del suddetto sistema di comunicazione.

    7.8 I costi operativi connessi alle attività che il presente provvedimento dispone vengano svolte dal distributore successivamente alla data dell'1 ottobre 2008 saranno tenuti in conto nell'ambito degli ordinari aggiornamenti annuali dei costi riconosciuti tramite la componente relativa ad eventi imprevedibili ed eccezionali, mutamenti del quadro normativo e variazioni degli obblighi relativi al servizio universale, prevista dall'articolo 19, lettera b) della legge n. 481/95 e verranno posti in capo ai clienti finali domestici.

    7.9 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 7.8, i distributori sono tenuti a tenere separata evidenza contabile degli investimenti e degli altri costi connessi agli adempimenti previsti dal presente provvedimento;

    1.13 l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

    Articolo 8
    Disposizioni transitorie e finali

    8.1 Qualora l'ultima lettura o autolettura disponibile sia riferita ad una data anteriore a 18 (diciotto) mesi precedenti la data di richiesta dei dati di base, il distributore è tenuto a comunicare al venditore la migliore stima relativa al consumo del cliente riferito ad un periodo di 12 (dodici) mesi anteriori il bimestre precedente la richiesta dei dati di base, specificando al venditore che il dato comunicato è stimato.

    8.2 In fase di prima attuazione, al fine di concedere ai clienti finali domestici il tempo sufficiente a manifestare l'eventuale rifiuto alla comunicazione dei propri dati di base, ed ai distributori di recepire e registrare nei propri data base le eventuali comunicazioni di rifiuto dei propri clienti al trattamento dei dati di base, è fatto divieto al distributore di dar corso alle richieste di accesso ai dati di base fino all'1 ottobre 2008, data a partire dalla quale decorrerà il termine di cui al comma 4.1 della presente deliberazione;

  2. di inviare il presente provvedimento al Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito della procedura di cooperazione avviata, affinché possa assumere le determinazioni di propria competenza;
  3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la deliberazione 27 giugno 2007, n. 157/07 con le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore con decorrenza dalla data di pubblicazione.

14 febbraio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis

 


Allegati:


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