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Data pubblicazione: 14 dicembre 2007

Delibera 11 dicembre 2007

Delibera/Provvedimento 314/07

Rinnovazione dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.A. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 novembre 2006, n. 237/06, ai fini dell'adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 dicembre 2007

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2006, n. 237/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 200/99, l'Autorità ha definito le condizioni di fornitura dell'energia elettrica minime inderogabili che gli esercenti l'attività di distribuzione erano tenuti a garantire ai clienti del mercato vincolato (ora, del servizio di maggior tutela ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 156/07);
  • l'articolo 3, comma 1, della citata deliberazione, in particolare, prevede che tali esercenti "sono tenuti ad effettuare almeno una volta l'anno il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW";
  • nel corso delle attività conoscitive condotte dagli Uffici dell'Autorità a seguito di numerosi reclami di clienti finali e di segnalazioni di associazioni di consumatori e utenti è emerso che la società Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione), la quale esercita l'attività di distribuzione in un ambito territoriale comprendente l'intero territorio nazionale, non ha effettuato, in ciascun anno dal 2003 al 2005, presso tutti i clienti allacciati alla propria rete con potenza impegnata fino a 30 kW, il tentativo di lettura previsto ai sensi del predetto articolo 3, comma 1;
  • tale dato è risultato confermato:
    1. dalle risposte di Enel Distribuzione alle numerose richieste di informazioni degli Uffici in merito ai sopra menzionati reclami;
    2. per l'ambito territoriale della provincia di Vicenza, dalle note dell'11 agosto 2006 (prot. Autorità n. 020364) e del 6 ottobre 2006 (prot. Autorità n. 024635), in risposta alla richiesta di informazioni degli Uffici del 23 giugno 2006 (prot. RM/M06/3178); in particolare, con la prima lettera Enel Distribuzione, a conferma di quanto segnalato dall'Associazione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle PMI in data 22 dicembre 2005 (prot. Autorità n. 030625), ha precisato di non avere effettuato il tentativo annuale di lettura, rispettivamente, presso 8960 clienti nell'anno 2003, presso 19861 clienti nell'anno 2004 e presso 13736 clienti nell'anno 2005; con la seconda lettera, l'esercente ha dichiarato che il numero dei clienti per i quali in seguito alla sostituzione del misuratore è stata emessa una fatturazione di conguaglio relativa ad un periodo superiore a 12 mesi è stato pari a 160, 416 e 317 rispettivamente per il 2003, il 2004 e il 2005;
  • con deliberazione 3 novembre 2006, n. 237/06, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Enel Distribuzione, un'istruttoria formale per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per ogni anno - dal 2003 al 2005 - di inosservanza della previsione di cui all'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 200/99;
  • nell'ambito di questa istruttoria, l'esercente con nota del 2 marzo 2007 (prot. Autorità n. 5541) ha evidenziato il numero dei clienti allacciati alla propria rete, con potenza impegnata fino a 30 kW, che non hanno ricevuto almeno una lettura annua del gruppo di misura in ciascun anno dal 2003 al 2005;
  • con lettera del 9 novembre 2007 (prot. Autorità n. 30768) Enel Distribuzione ha informato l'Autorità di aver avviato, nell'ambito della propria politica commerciale di miglioramento dei servizi e delle relazioni con la sua clientela di maggior tutela, le seguenti iniziative:
    1. restituzione degli interessi dilatori applicati ai clienti nei casi di rateizzazioni, effettuate in base all'art. 13 della delibera n. 200/99, di fatture emesse negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 e rinuncia agli interessi dilatori non ancora addebitati;
    2. rateizzazione, a richiesta dei clienti, senza l'applicazione degli interessi di cui all'art. 13.4 della deliberazione n. 200/99, delle bollette di conguaglio emesse nell'anno 2008 sia nei casi previsti nell'art. 13 della deliberazione n. 200/99, sia in quelli in cui il periodo oggetto del conguaglio risulti superiore all'anno (365 giorni) e l'importo del conguaglio risulti superiore all'addebito medio degli importi degli acconti ricevuti dal cliente successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;
    3. estensione del numero di punti di pagamento gratuito delle bollette, prevedendo, per quattro anni a partire dal 1° gennaio 2008, almeno 130 nuovi punti;
  • a seguito di ulteriori richieste di informazioni avanzate dall'Autorità, Enel Distribuzione, oltre ad allegare documentazione comprovante la consistenza delle iniziative in questione, ha precisato con nota del 12 novembre 2007 (prot. Autorità 31024) che:
    1. con riferimento alla restituzione degli interessi dilatori ai clienti finali per le bollette degli anni 2004, 2005, 2006, 2007, il sistema operativo verrà modificato entro il 30 aprile 2008, data in cui avranno inizio le relative restituzioni che termineranno entro il 9 luglio 2008;
    2. con riferimento alle bollette del 2008, il sistema operativo verrà modificato entro il 31 dicembre 2007 e dal 1° gennaio 2008 verrà inserito, nelle bollette per le quali sarà applicabile la rateizzazione gratuita, il relativo messaggio informativo al cliente per metterlo in condizione di esercitare tale diritto;
    3. con riferimento all'estensione dei punti di pagamento gratuiti, entro il 15 dicembre 2007 è prevista la stipula di un accordo con un primario istituto di credito nazionale, entro il 21 dicembre 2007 verrà inviato un comunicato stampa con cui si darà notizia dell'incremento dei punti di pagamento gratuiti, i quali entreranno in servizio il 1° gennaio 2008;
  • le iniziative di cui sopra sono meritevoli di considerazione nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 237/06 ai fini della quantificazione della sanzione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/81, in quanto consistono in misure a favore del consumatore idonee ad attenuare il pregiudizio arrecato all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata;
  • in particolare, ai sensi dell'art.11 della legge n.689/81, dette iniziative potrebbero assumere rilievo, qualora effettivamente poste in essere, sia sotto il profilo dell'opera svolta dall'agente per l'attenuazione delle conseguenze della violazione sia sotto il profilo della "personalità dell'agente". Invero, la condotta contestata all'esercente, e cioè l'omissione della lettura annuale imposta dall'art. 3 della deliberazione n. 200/99, ha comportato alti conguagli (corrispondenti al consumo effettivo, non tempestivamente rilevato), per la rateizzazione dei quali ai clienti sono stati applicati i tassi di interesse di cui all'art. 13.4 della deliberazione n. 200/99;
  • sussistono peraltro i presupposti per l'eventuale adozione di un ordine di cessazione della condotta lesiva, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d) della legge n. 481/1995, che tenga conto anche dell'avvenuta realizzazione delle suddette iniziative.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per la rinnovazione dell'istruttoria formale avviata nei confronti di Enel Distribuzione con deliberazione n. 237/06;
  • in particolare, la violazione dell'art. 3.1 della deliberazione n. 200/99 vada contestata al duplice fine dell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 e dell'adozione di un ordine di cessazione della condotta lesiva del diritto degli utenti ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di rinnovare l'istruttoria formale avviata, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., con deliberazione n. 237/06 e, per l'effetto, di avviare un'istruttoria formale per:
    1. l'adozione di un ordine di cessazione della condotta lesiva del diritto degli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
    2. l'accertamento della violazione dell'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 229/01 e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  2. di chiedere ad Enel Distribuzione S.p.A. di trasmettere al responsabile del procedimento di cui al successivo punto 3) un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento e sulla effettiva realizzazione delle suddette iniziative;
  3. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  4. di acquisire agli atti della presente istruttoria tutti i documenti di cui all'istruttoria formale avviata con deliberazione n. 237/06;
  5. di fissare in 240 (duecentoquaranta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento;
  6. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 5;
  7. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  8. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01 contestualmente alla produzione dei documenti e delle memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  9. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e della data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  10. di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a Enel Distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma;
  11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).