Seguici su:






Data pubblicazione: 04 novembre 2006

Delibera 03 novembre 2006

Delibera/Provvedimento 237/06

Avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.A. per inosservanza della previsione di cui al comma 3.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 200/99

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 novembre 2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200/99 (di seguito: deliberazione n. 200/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 182/04 (di seguito: deliberazione n. 182/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 183/04 (di seguito: deliberazione n. 183/04).

Considerato che:

  • con deliberazione n. 200/99, l'Autorità ha definito le condizioni di fornitura dell'energia elettrica minime inderogabili che gli esercenti l'attività di distribuzione sono tenuti a garantire ai clienti del mercato vincolato;
  • l'articolo 3, comma 1, della citata deliberazione, in particolare, prevede che tali esercenti "sono tenuti ad effettuare almeno una volta l'anno il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW";
  • nel corso delle attività conoscitive condotte dagli Uffici dell'Autorità a seguito dei numerosi reclami di clienti finali e di segnalazioni di associazioni di consumatori e utenti è emerso che la società Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione), la quale esercita l'attività di distribuzione in un ambito territoriale comprendente l'intero territorio nazionale, non ha effettuato, in ciascun anno dal 2003 al 2005, presso tutti i clienti allacciati alla propria rete con potenza impegnata fino a 30 kW, il tentativo di lettura previsto ai sensi del predetto articolo 3, comma 1;
  • tale dato risulta confermato:
    1. dalle stesse risposte di Enel Distribuzione alle numerose richieste di informazioni degli Uffici in merito ai sopra menzionati reclami;
    2. per l'ambito territoriale della provincia di Vicenza, dalla nota in data 11 agosto 2006 (prot. Autorità n. 020364) di risposta alla richiesta di informazioni degli Uffici in data 23 giugno 2006 (prot. RM/M06/3178) con cui Enel Distribuzione, a conferma di quanto segnalato dalla Associazione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle PMI in data 22 dicembre 2005 (prot. Autorità n. 030625), ha precisato di non avere effettuato il tentativo annuale di lettura, rispettivamente, presso 8960 clienti nell'anno 2003, presso 19861 clienti nell'anno 2004 e presso 13736 clienti nell'anno 2005.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti di Enel Distribuzione, di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per ogni anno - dal 2003 al 2005 - in cui non risulta effettuato il tentativo di lettura prescritto dall'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 200/99

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria formale nei confronti di Enel Distribuzione, per l'eventuale adozione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per ogni anno - dal 2003 al 2005 - di inosservanza della previsione di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 200/99;
  2. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera d), della deliberazione n. 182/04 e del punto 18 della deliberazione n. 183/04, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione della presente deliberazione;
  4. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. di stabilire che i soggetti possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5 del dPR n. 244/01, con facoltà di accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01 contestualmente alla produzione dei documenti e delle memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, durante lo svolgimento dell'audizione medesima;
  7. di rendere noto che, chi ne ha titolo, può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione della presente deliberazione, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del dPR n. 244/01 e della data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del medesimo dPR n. 244/01;
  8. di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento a Enel Distribuzione, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma;
  9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).