Data pubblicazione: 11 dicembre 2007
Delibera 06 dicembre 2007
Delibera/Provvedimento 307/07
Aggiornamento, a decorrere dal 1 gennaio 2008, dei parametri di riferimento per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42/02
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 6 dicembre 2007
Visti:
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 2004/8/CE, in materia di cogenerazione (di seguito: direttiva 2004/8/CE);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07, recante attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia (di seguito: decreto legislativo n. 20/07);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02, come modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 201/04 e dalla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 296/05 (di seguito: deliberazione n. 42/02);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 296/05 (di seguito: deliberazione n. 296/05);
- la decisione 21 dicembre 2006 della Commissione europea;
- gli esiti dei ricorsi presentati innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso la deliberazione n. 42/02;
- il documento per la consultazione 31 luglio 2007, n. 30/07, recante proposte per l'attuazione del decreto legislativo n. 20/07 in materia di cogenerazione ad alto rendimento, in particolare la parte prima (di seguito: documento per la consultazione n. 30/07);
- le osservazioni pervenute al documento per la consultazione n. 30/07;
Considerato che:
- l'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 42/02 prevede che i valori per i parametri di riferimento ηes, ηts,civ, ηts,ind, e i valori di LTmin e IREmin siano aggiornati dall'Autorità con cadenza biennale per tenere conto dell'evoluzione tecnologica del settore;
- con la deliberazione n. 296/05, l'Autorità ha aggiornato i valori dei parametri ηes, ηts,civ, ηts,ind, LTmin e IREmin a valere per il biennio 2006-2007;
- ai sensi dell'articolo 3, commi 3.2, 3.3 e 3.4, della deliberazione n. 42/02, i valori dei parametri ηes, ηts,civ, ηts,ind, LTmin e IREmin assegnati inizialmente a ciascuna sezione rimangono fissi, ai fini del riconoscimento della condizione tecnica di cogenerazione:
- per un periodo di dieci anni (quindici anni per le sezioni dotate di rete di distribuzione del calore utile prodotto) a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 42/02 per ciascuna sezione esistente;
- per un periodo di quindici anni (venti anni per le sezioni dotate di rete di distribuzione del calore utile prodotto) dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, a seguito di nuova realizzazione o rifacimento;
- continuano a mantenere validità le considerazioni esposte nella relazione tecnica alla deliberazione n. 42/02 e nella parte motiva della deliberazione n. 296/05 a sostegno della scelta dei valori dei parametri ηes, ηts,civ, ηts,ind, LTmin e IREmin;
- i ricorsi presentati innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso la deliberazione n. 42/02, che contestavano la scelta, da parte dell'Autorità, dei valori del parametro ηes, sono stati respinti;
- il decreto legislativo n. 20/07, nel recepire la direttiva 2004/8/CE, ha previsto che le forme di sostegno previste per la cogenerazione dal decreto legislativo n. 79/99 e dal decreto legislativo n. 164/00 siano applicate alla cogenerazione ad alto rendimento;
- l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 20/07 prevede che, fino al 31 dicembre 2010, la cogenerazione ad alto rendimento sia la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, cioè la cogenerazione che soddisfa i requisiti definiti dall'Autorità con la deliberazione n. 42/02; e che, a decorrere dall'1 gennaio 2011, la cogenerazione ad alto rendimento è invece la cogenerazione che rispetta i requisiti previsti dall'Allegato III alla direttiva 2004/8/CE, ripresi dall'Allegato III al decreto legislativo n. 20/07;
- la direttiva 2004/8/CE, come recepita dal decreto legislativo n. 20/07, non contiene tutti gli elementi necessari ai fini dell'applicazione della definizione di cogenerazione ad alto rendimento ivi inclusa;
- sulla base di quanto sopra detto, l'Autorità, con il documento per la consultazione n. 30/07, in prospettiva dell'aggiornamento biennale dei valori dei parametri ηes, ηts,civ, ηts,ind, LTmin e IREmin, ha proposto, in alternativa, di:
- modificare la deliberazione n. 42/02 e aggiornare i valori dei medesimi parametri al fine di allinearli con gradualità a quelli definiti dalla Commissione europea con decisione del 21 dicembre 2006, in linea con i principi di cui alla direttiva 2004/8/CE;
- confermare la deliberazione n. 42/02 e i valori dei parametri attualmente definiti dalla medesima deliberazione oltre che dalla deliberazione n. 296/05 anche per gli anni successivi al 2007;
- nell'ambito della consultazione, la maggior parte dei produttori ha ritenuto che sia preferibile:
- confermare lo schema dell'attuale deliberazione n. 42/02 fino al 31 dicembre 2010, al fine di garantire stabilità agli investitori nei prossimi tre anni, in attesa della completa definizione delle linee guida per l'applicazione della definizione di cogenerazione ad alto rendimento contenuta nella direttiva 2004/8/CE;
- confermare i valori dei parametri di riferimento definiti dalla deliberazione n. 42/02 e dalla deliberazione n. 296/05, ovvero allineare i valori del rendimento elettrico di riferimento attualmente in vigore a quelli stabiliti dalla Commissione europea con la decisione 21 dicembre 2006 nei casi in cui questi ultimi risultano inferiori ai primi;
- considerare, ai fini del calcolo dell'IRE, l'energia elettrica lorda, anziché quella netta, come indicherebbe la direttiva 2004/8/CE, seppur in assenza delle linee guida per la sua applicazione;
Ritenuto opportuno:
- non modificare la deliberazione n. 42/02 e non aggiornare i valori ad oggi vigenti dei parametri ηes, ηts,civ, ηts,ind, LTmin e IREmin, ivi inclusi quelli di cui alla deliberazione n. 296/05, confermando i presupposti di cui alle deliberazioni n. 42/02 e n. 296/05 e tenendo conto degli esiti dei ricorsi presentati innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso la deliberazione n. 42/02, al fine di garantire stabilità agli investitori nei prossimi due anni, in attesa della completa definizione delle linee guida per l'applicazione della definizione di cogenerazione ad alto rendimento contenuta nella direttiva 2004/8/CE;
DELIBERA
- Di prevedere che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 3.2 a 3.6, della deliberazione n. 42/02, i valori dei parametri ηes, ηts,civ, ηts,ind, LTmin e IREmin in vigore dall'1 gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2009 siano i medesimi previsti dalla deliberazione n. 296/05.
- Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.