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Data pubblicazione: 16 dicembre 2007

Delibera 04 dicembre 2007

Delibera/Provvedimento 302/07

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi di cui alle deliberazioni 28 dicembre 2000, n. 237/00 e 29 luglio 2004, n. 138/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 dicembre 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 207/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
  • il codice di rete tipo per la distribuzione del gas, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 106/06 (di seguito: deliberazione n. 106/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007,n. 124/07 (di seguito: deliberazione n. 124/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07 (di seguito: deliberazione n. 227/07).

Considerato che:

  • con deliberazione n. 227/07 si è chiusa l'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 124/07 sull'applicazione, da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale, del coefficiente di adeguamento tariffario e del coefficiente di correzione dei volumi di cui alle deliberazioni n. 237/00 e n. 138/04;
  • l'istruttoria conoscitiva era finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili alla predisposizione degli interventi di competenza dell'Autorità e a tal fine è stato chiesto alle imprese di compilare appositi questionari su supporto elettronico, nonché di inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla veridicità delle informazioni trasmesse in via telematica;
  • dall'esame degli elementi acquisiti è emerso, tra l'altro, che alcune imprese di distribuzione, pur utilizzando la metodologia per la correzione dei volumi di gas naturale distribuito proposta dall'Autorità nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00, hanno applicato ai volumi distribuiti presso alcuni punti di riconsegna coefficienti di correzione superiori almeno del 5% rispetto a quanto previsto da tale metodologia;
  • dall'esame degli elementi acquisiti è inoltre emerso che alcune imprese di vendita hanno comunicato di applicare, ai volumi forniti ad alcuni clienti finali, coefficienti di correzione superiori ai valori calcolati dalle imprese di distribuzione per i medesimi punti di riconsegna;
  • la deliberazione n. 227/07 ha dato mandato al Direttore della Direzione Legislativo e Legale di proporre all'Autorità un programma di azioni a seguire, sulla base degli elementi emersi nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva anche al fine di compiere ulteriori approfondimenti e verifiche sui dati acquisiti;
  • le verifiche ispettive hanno lo scopo di verificare la corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale delle deliberazioni n. 237/00, n. 207/02, n. 138/03, n. 138/04, n. 170/04 e n. 106/06, con particolare riferimento al coefficiente di correzione dei volumi;
  • con comunicazione interna in data 3 dicembre 2007, la Direzione Legislativo e Legale ha trasmesso alla Direzione Vigilanza e Controllo il programma delle verifiche ispettive da eseguire nei confronti di n. 6 (sei) imprese di distribuzione e n. 27 (ventisette) imprese di vendita del gas naturale in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi di cui alle deliberazioni n. 237/00 e n. 138/04.

Ritenuto che sia opportuno l'avvio delle verifiche ispettive per l'esecuzione degli accertamenti di cui sopra

DELIBERA

  1. di approvare il programma di n. 33 (trentatre) verifiche ispettive nei confronti di n. 6 (sei) imprese di distribuzione e n. 27 (ventisette) imprese di vendita del gas naturale in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi di cui alle deliberazioni n. 237/00 e n. 138/04, da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 30 giugno 2008;
  2. le verifiche ispettive di cui al punto 1. hanno lo scopo di verificare la corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale delle deliberazioni n. 237/00, n. 207/02, n. 138/03, n. 138/04, n. 170/04 e n. 106/06, con particolare riferimento al coefficiente di correzione dei volumi;
  3. di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al punto 1. siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercato della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
  4. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento agli esercenti interessati;
  5. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercato della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
  6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sull'impegno di spesa n. 325 del 6 dicembre 2006;
  7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità il 16 dicembre 2007 (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.