Seguici su:






Data pubblicazione: 05 ottobre 2007

Delibera 02 ottobre 2007

248/07

Approvazione di proposte di modifica ed integrazione del codice di rete della società Italgas, ai sensi dell' articolo 3, comma 4, della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 ottobre 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04) e sue successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito: deliberazione n. 108/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 giugno 2007, (di seguito: delibera n. 131/07), di approvazione del codice di rete della Società Italiana per il Gas S.p.A (di seguito: Italgas).

Considerato che:

  • l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di verificare la conformità dei codici di rete predisposti dalle imprese di distribuzione con la disciplina di accesso e di erogazione del servizio medesimo dalla stessa definita; e che tale disciplina è contenuta nella deliberazione n. 138/04 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  • il comma 3.1 della deliberazione n. 138/04 prevede che l'Autorità adotti un codice di rete tipo, in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile, anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del Direttore generale dell'Autorità;
  • il comma 3.2 della deliberazione n. 138/04 prevede che, in seguito all'entrata in vigore del codice di rete tipo di cui al precedente comma 3.1, l'impresa di distribuzione adotti il proprio codice di rete, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00:
    1. adottando la disciplina prevista dal codice di rete tipo, mediante apposita dichiarazione scritta trasmessa all'Autorità; ovvero
    2. redigendo tale codice sulla base dello schema di codice di rete allegato al provvedimento;
  • nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), il comma 3.3 della predetta deliberazione prevede che:
    1. l'approvazione di competenza dell'Autorità si intende rilasciata con decorrenza dalla data di ricevimento della dichiarazione dell'impresa;
    2. l'impresa di distribuzione ha facoltà di integrare il proprio codice di rete, previa approvazione da parte dell'Autorità, mediante apposite clausole che si giustificano in ragione di specifiche esigenze debitamente motivate.

Considerato che:

  • in data 2 ottobre 2006, Italgas, ai sensi dei commi 3.2, lettera a), e 3.3 della deliberazione n. 138/04 ha adottato la disciplina del codice di rete tipo, presentando contestualmente proposte di modifica ed integrazione ed una versione del codice di rete tipo con inserite le medesime proposte;
  • l'Autorità, con deliberazione n. 131/07, ha approvato le sopra citate proposte di modifica ed integrazione del codice di rete della società Italgas.

Considerato che:

  • il codice di rete predisposto dalla società Italgas e approvato dall'Autorità con la deliberazione n. 131/07:
    • nel capitolo 8 "Modalità operative per l'erogazione del servizio", paragrafo 8.2.5, disciplina le modalità attraverso le quali l'impresa di distribuzione esegue la prestazione relativa alla verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale;
    • nel paragrafo 8.2.6 del medesimo capitolo, disciplina le modalità attraverso le quali l'impresa di distribuzione esegue la prestazione relativa alla verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale;
    • nel capitolo 16 "Sicurezza e continuità del servizio", paragrafo 16.1, disciplina le modalità attraverso le quali l'impresa di distribuzione garantisce il rispetto delle disposizioni dell'Autorità in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas;
    • nel capitolo 18 "Qualità del gas", paragrafo 18.1, disciplina le modalità attraverso le quali l'impresa di distribuzione garantisce il rispetto dei principali parametri di qualità del gas distribuito.

Considerato che:

  • Italgas ha presentato con comunicazione in data 3 settembre 2007 (prot. Autorità n. 23516) nuove proposte di modifica ed integrazione del proprio codice di rete ;
  • le predette proposte, in particolare, comportano l'aggiornamento della disciplina del codice di rete relativamente ai seguenti profili:
    • precisazione dei riferimenti normativi relativi alla disciplina attraverso la quale l'impresa di distribuzione esegue la prestazione relativa alla verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale;
    • precisazione dei riferimenti normativi relativi alla disciplina attraverso la quale l'impresa di distribuzione esegue la prestazione relativa alla verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale;
    • definizione, nell'ambito degli aspetti legati alla disciplina relativa al servizio di pronto intervento, dei casi inerenti le segnalazioni di pronto intervento, degli obblighi di comunicazione in capo all'impresa di distribuzione, delle fattispecie nelle quali la medesima impresa di distribuzione è obbligata a sospendere o negare la fornitura;
    • precisazione degli obblighi in capo all'impresa di distribuzione riguardanti i parametri qualitativi caratterizzanti il gas riconsegnato.

Considerato che:

  • in data 21 settembre 2007, l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito internet di aver ricevuto comunicazione da parte di Italgas relativamente alle nuove proposte di modifica ed integrazione del codice di rete della medesima società;
  • in data 28 settembre 2007, la Direzione Mercati dell'Autorità ha comunicato ad Italgas di aver valutato positivamente le proposte di modifica ed integrazione contenute nella comunicazione di cui sopra.

Ritenuto che:

  • le proposte di modifica ed integrazione proposte da Italgas risultano coerenti con i criteri e le disposizioni contenute nella deliberazione n. 138/04 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  • sia necessario approvare le sopra richiamate proposte di modifica ed integrazione

DELIBERA

  1. di approvare le proposte di modifica ed integrazione richiamate in motivazione e riportate in allegato alla presente deliberazione (Allegato A);
  2. di prevedere che Italgas, entro 5 (cinque) giorni solari dalla notifica del presente provvedimento, pubblichi nel proprio sito internet il testo del proprio codice di rete, costituito dal testo del vigente codice di rete modificato ed integrato dalle proposte contenute nell'Allegato di cui sopra;
  3. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ad Italgas, con sede legale in Torino via XX Settembre, 41, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.


Allegati:


Documenti collegati