Seguici su:






Data pubblicazione: 28 settembre 2007

Delibera 27 settembre 2007

Delibera/Provvedimento 237/07

Disposizioni in materia di condizioni economiche del servizio di maggior tutela basate su prezzi biorari e modifica della deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 (TIV)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2007, n. 125;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione n. 156/07);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione n. 156/07 (di seguito: TIV);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 159/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 208/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 236/07;
  • il documento per la consultazione del 18 giugno 2007, atto n. 24/07, in materia di determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria;
  • la lettera della società Enel SpA in data 30 luglio 2007, ricevuta dall'Autorità in data 18 settembre 2007 (prot. Autorità n. 24938);
  • la lettera della società Enel SpA in data 21 settembre 2007, ricevuta dall'Autorità in data 25 settembre 2007 (prot. Autorità n. 25640).

Considerato che:

  • l'articolo 19 del TIV prevede la riprogrammazione dei misuratori dell'energia elettrica per i clienti in bassa tensione non trattati orari, stabilendo in particolare che siano riprogrammati sulla base delle fasce orarie F1, F2 e F3:
    • entro il 30 settembre 2007 i punti di prelievo dei clienti ai quali alla data del 30 giugno 2007 erano applicate strutture tariffarie biorarie(di seguito: clienti ex vincolati biorari);
    • entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta per tutti gli altri punti di prelievo;
  • la suddetta riprogrammazione è finalizzata a predisporre i punti di prelievo di cui al precedente alinea all'applicazione di nuovi corrispettivi di vendita articolati per fasce orarie dall'1 ottobre 2007;
  • alcuni operatori hanno segnalato tardivamente gravi difficoltà ed elevata onerosità nel modificare in tempi brevi i sistemi informativi per la gestione commerciale e la fatturazione dei clienti finali al fine di rendere possibile l'applicazione di condizioni economiche differenziate su un numero di raggruppamenti orari maggiore di due.

Ritenuto che sia opportuno:

  • modificare il TIV al fine di introdurre, a partire dall'1 ottobre 2007, condizioni economiche per il servizio di maggior tutela basate su prezzi differenziati tra le ore appartenenti alla fascia F1 e le ore appartenenti alle fasce orarie F2 ed F3 (di seguito: prezzi biorari) da applicare ai clienti ex vincolati biorari ed ai clienti che ne abbiano già fatto richiesta o che lo richiedano ai sensi del comma 19.5 del TIV;
  • nella prima fase di applicazione di prezzi biorari, consentire ai clienti finali a cui sono applicati, alla data del presente provvedimento, prezzi monorari di mantenere tali prezzi ovvero aderire esplicitamente all'applicazione di condizioni economiche basate su prezzi biorari;
  • che gli esercenti il servizio di maggior tutela procedano con la massima tempestività ad informare i clienti finali serviti nel servizio di maggior tutela, con particolare riferimento ai clienti ex vincolati biorari, della possibilità per i medesimi clienti di aderire per l'applicazione di condizioni economiche basate su prezzi biorari a partire dal mese di ottobre 2007; e che i medesimi esercenti procedano con la massima tempestività all'applicazione dei prezzi biorari ai clienti che ne abbiano fatto richiesta;
  • che gli esercenti il servizio di maggior tutela trasmettano all'Autorità un programma delle attività di cui al precedente alinea, precisando le modalità e le tempistiche previste per l'avvio dell'applicazione delle condizioni economiche basate su prezzi biorari

DELIBERA

  1. di modificare il TIV, a decorrere dall'1 ottobre 2007, nei termini di seguito indicati:
    1. all'articolo 1, dopo la definizione di "esercente la salvaguardia" sono inserite le seguenti definizioni:
      "· fascia oraria F23 è la fascia oraria comprendente tutte le ore incluse nelle fasce orarie F2 e F3;
      · parametro PDbio (prezzo dispacciamento biorario) è la stima della media trimestrale, per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23, della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
      · parametro PEbio (prezzo energia biorario) è la stima della media trimestrale, per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23, della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;"
    2. al comma 7.3, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
      "b) il prodotto tra il parametro l ed il parametro PEF, per i clienti finali per i quali sia possibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 e che abbiano richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le medesime fasce entro il 30 settembre 2007;"
    3. al comma 7.3, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera:
      "c) il prodotto tra il parametro l ed il parametro PEbio, per i clienti finali diversi da quelli di cui alla lettera b) per i quali sia possibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23."
    4. al comma 7.4, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
      "b) il prodotto tra il parametro l ed il parametro PDF, per i clienti finali per i quali sia possibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 e che abbiano richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le medesime fasce entro il 30 settembre 2007;"
    5. al comma 7.4, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera:
      "c) il prodotto tra il parametro l ed il parametro PDbio, per i clienti finali diversi da quelli di cui alla lettera b) per i quali sia possibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23."
    6. all'articolo 25, dopo il comma 25.8, è inserito il seguente comma:
      "25.9 Per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2007 e il 31 dicembre 2008 i parametri PEbio e PDbio applicati ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a), sono pari alla stima della media annuale, per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23, delle corrispondenti componenti del prezzo di cessione dell'energia elettrica."
  2. di prevedere che gli esercenti il servizio di maggior tutela procedano entro il 5 ottobre 2007 ad inviare un'informativa individuale ai clienti finali serviti nel servizio di maggior tutela di cui al comma 19.3, lettera a), del TIV, relativa alla possibilità per i medesimi clienti di aderire all'applicazione di condizioni economiche per il medesimo servizio basate su prezzi biorari a partire dal mese di ottobre 2007;
  3. di prevedere che i medesimi esercenti procedano all'applicazione delle condizioni di cui al precedente punto 2:
    1. a decorrere dall'1 ottobre 2007 per i clienti che ne facciano richiesta entro il 31 ottobre 2007;
    2. entro 90 giorni dalla richiesta per i clienti che ne facciano richiesta successivamente al 31 ottobre 2007;
  4. di prevedere che, per i clienti di cui al punto 3., lettera a), l'energia prelevata nel periodo compreso tra la data di decorrenza dell'applicazione delle condizioni di cui al punto 2 e la data a partire dalla quale è disponibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per la fascia oraria F1 e per l'insieme delle fasce orarie F2 ed F3, sia ripartita in tali raggruppamenti orari secondo le seguenti percentuali:
    1. 30 % nella fascia F1;
    2. 70 % per l'insieme delle fasce orarie F2 ed F3.
  5. di prevedere che gli esercenti il servizio di maggior tutela trasmettano all'Autorità entro il 3 ottobre 2007 un programma delle attività di cui ai punti precedenti precisando le modalità e le tempistiche previste per l'avvio dell'applicazione delle condizioni economiche per il medesimo servizio basate su prezzi biorari;
  6. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione n. 156/07 risultante dalle modifiche di cui al punto 1.;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.