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Data pubblicazione: 18 settembre 2007

Delibera 14 settembre 2007

Delibera/Provvedimento 222/07

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per il servizio di rigassificazione per il terzo periodo di regolazione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 settembre 2007

Visti:

  • la Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 1 agosto 2005, n. 167/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 178/05 (di seguito: deliberazione n. 178/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 168/06.

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità persegue la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
  • l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 prevede, tra l'altro, che l'Autorità determini le tariffe per il servizio di rigassificazione in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;
  • con la deliberazione n. 178/05, l'Autorità ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione per il secondo periodo di regolazione, fissato per il periodo di tre anni, compreso tra l'1 ottobre 2005 ed il 30 settembre 2008;
  • in particolare, la deliberazione n. 178/05, al fine di promuovere la concorrenza mediante lo sviluppo di nuove capacità, all'articolo 13, ha introdotto misure per incentivare la realizzazione e l'utilizzo di nuovi terminali di rigassificazione, rinviando a successivo provvedimento la definizione delle relative modalità applicative;
  • dalle informazioni sinora acquisite, risulta che terminali di rigassificazione di nuova realizzazione saranno in grado di entrare in esercizio non prima del terzo periodo di regolazione.

Ritenuto che sia necessario:

  • avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per il servizio di rigassificazione per il terzo periodo di regolazione, che definiscano anche una disciplina completa e dettagliata per incentivare la realizzazione e l'utilizzo di nuovi terminali coerente con le misure indicate all'articolo 13 della deliberazione n. 178/05;
  • individuare alcune esigenze generali di cui tenere conto ai fini della formazione dei provvedimenti previsti per il terzo periodo di regolazione

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per il servizio di rigassificazione per il terzo periodo di regolazione ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 164/00;
  2. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle associazioni che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  3. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti per la definizione delle tariffe per il servizio di rigassificazione per il terzo periodo di regolazione;
  4. di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al punto 1, delle esigenze di garantire lo sviluppo del sistema gas nazionale e di promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale coerentemente con le misure previste dall'articolo 13 della deliberazione n. 178/05;
  5. di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità per i seguiti di competenza;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).