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Delibera 03 agosto 2007

Delibera/Provvedimento 207/07

Proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la definizione di procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia per aree territoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: la Direttiva);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
  • il decreto-legge 18 giugno 2007, n 73/07 (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07, ed in particolare l'Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, anche denominato TIV.

Considerato che:

  • la Direttiva prevede che, a partire dall'1 luglio 2007, siano idonei tutti i clienti finali;
  • l'articolo 3 della Direttiva disciplina specificatamente gli obblighi relativi al servizio pubblico, prevedendo, al comma 5, che gli Stati membri adottino le misure per tutelare i clienti finali ed assicurare in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione comprese le misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture;
  • l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007 stabilisce un regime di salvaguardia per i clienti finali diversi dai clienti finali domestici o dalle imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro e che si trovano senza fornitore o che non hanno scelto il proprio fornitore;
  • il medesimo articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007 prevede che il Ministro dello Sviluppo Economico emani indirizzi e, su proposta dell'Autorità, adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali di cui al precedente alinea entro 60 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge e che tali procedure debbano essere definite per diverse aree territoriali ed a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero;
  • l'attuale disciplina transitoria del servizio di salvaguardia definita dal TIV, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, dà luogo a criticità di carattere applicativo legate in particolare a difficoltà da parte delle imprese distributrici di piccole dimensioni ad approvvigionarsi dell'energia elettrica necessaria per servire i clienti finali in salvaguardia;
  • l'attuale disciplina transitoria del servizio di salvaguardia non consente di selezionare attraverso strumenti di mercato l'esercente il servizio di salvaguardia e che, pertanto, qualora non limitata ad un periodo transitorio, possa condizionare il processo concorrenziale nel mercato della vendita al dettaglio;
  • il carattere innovativo delle procedure concorrenziali per la selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia può limitare il numero di partecipanti a dette procedure concorrenziali in sede di prima applicazione;
  • l'indeterminatezza del numero dei clienti serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia costituisce un potenziale elemento di rischio per i soggetti esercenti il servizio che va opportunamente limitato con misure quali la previsione di un numero massimo di clienti da servire per esercente;
  • qualora il valore assunto dal prezzo dell'energia elettrica applicato nel servizio di salvaguardia sia determinato ex ante, aumenta il rischio sopportato dall'esercente il servizio di salvaguardia che si troverebbe a servire un numero di clienti tanto maggiore quanto più i prezzi applicati si rivelassero, ex post, più convenienti di quelli prevalenti sul mercato; e che tale fatto potrebbe limitare la partecipazione alle procedure concorrenziali ai soli operatori con rilevante disponibilità di capacità produttiva non contrattualizzata;
  • date le circostanze in cui è erogato il servizio di salvaguardia, il cliente finale non ha la possibilità di scegliere l'esercente il servizio stesso in ragione della qualità commerciale del servizio offerto;
  • la tutela del cliente finale, in termini di garanzia di un livello minimo di qualità commerciale erogato dall'esercente il servizio di salvaguardia, richiede che l'esercente detto servizio sia selezionato tra soggetti in possesso di requisiti minimi in termini di competenza e di capacità tecnico-economica di svolgere il servizio di salvaguardia oltre che prevedere la presentazione di adeguate garanzie e l'applicazione di indennizzi in caso di svolgimento dello stesso in difformità dalle disposizioni previste;
  • il numero dei partecipanti alle procedure concorrenziali potrebbe essere limitato sia in ragione della rischiosità dell'impegno assunto che dall'onerosità di assicurare i requisiti minimi di cui al precedente alinea.

Ritenuto opportuno che:

  • il servizio di salvaguardia assicurato attraverso procedure concorsuali possa essere erogato già a partire dall'1 gennaio 2008, anche in considerazione delle problematiche inerenti all'attuale disciplina transitoria dell'erogazione del servizio di salvaguardia, nonché degli effetti sulla concorrenza del mercato della vendita al dettaglio;
  • per le ragioni di cui al precedente alinea, siano definite le proposte dell'Autorità entro i tempi previsti dal decreto-legge 18 giugno 2007;
  • nell'ambito dello schema di decreto proposto:
    • le aree territoriali siano definite in modo tale da essere relative a territori per quanto possibile contigui geograficamente ed amministrativamente e tali da essere caratterizzate da un numero di clienti potenziali omogeneo tra le varie aree individuate;
    • siano previsti dei requisiti minimi e delle garanzie che i partecipanti alle procedure di salvaguardia debbano soddisfare e prestare al fine di assicurare, da un lato, la competenza e la capacità tecnica dei partecipanti a svolgere il servizio di salvaguardia e, dall'altro, l'affidabilità delle offerte presentate;
  • al fine di contemperare le esigenze di urgenza del provvedimento con esigenze di adeguatezza dell'analisi, la determinazione puntuale di alcuni elementi caratterizzanti le procedure concorsuali, quali le aree territoriali e i requisiti minimi che devono essere soddisfatti dai partecipanti alle procedure concorsuali, sia effettuata dall'Autorità con successivi provvedimenti, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dello Sviluppo Economico;
  • per tenere conto dell'evoluzione del quadro concorrenziale nella vendita al dettaglio, dell'evoluzione del disegno di mercato e della numerosità attesa dei clienti serviti nella salvaguardia, la determinazione delle aree territoriali, dei requisiti minimi, nonché di altri elementi caratterizzanti le procedure concorsuali, possa essere rivista in occasione di ciascun periodo di erogazione del servizio di salvaguardia;
  • al fine di limitare il rischio assunto dagli esercenti il servizio di salvaguardia:
    • la selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia avvenga sulla base del valore offerto per un parametro che, moltiplicato per il prezzo che si forma nel sistema delle offerte, dà luogo al corrispettivo da applicare ai consumi dei clienti in salvaguardia a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso e derivanti dallo sbilanciamento e dei costi di commercializzazione;
    • ciascun partecipante indichi il numero massimo di punti di prelievo dei clienti in salvaguardia che si dichiara disponibile a servire nell'ambito del servizio di salvaguardia, fermo restando un numero minimo di punti di prelievo da servire uguale per tutti;
    • sia previsto un meccanismo di compensazione per gli esercenti il servizio di salvaguardia selezionati nell'ambito delle procedure concorsuali nei casi in cui il numero di punti di prelievo dei clienti effettivamente serviti in salvaguardia sia, su base annuale, ridotto;
  • la durata del periodo di erogazione del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti selezionati attraverso procedure concorsuali sia fissata pari a due anni, ad eccezione della prima applicazione in cui il periodo è fissato pari ad un anno

DELIBERA

  1. di approvare la proposta al Ministro dello Sviluppo Economico per la definizione delle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia per aree territoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 contenuta nell'Allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
  2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) successivamente all'emanazione del relativo decreto da parte del Ministro dello Sviluppo Economico.

Allegati:


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