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Data pubblicazione: 13 luglio 2007

Delibera 09 luglio 2007

Delibera/Provvedimento 169/07

Avvio di procedimento per la definizione della regolazione funzionale-prestazionale e dell'assetto del servizio di misura nella distribuzione gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 luglio 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01 (di seguito: deliberazione n. 229/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2002, n. 130/02, (di seguito: deliberazione n. 130/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 139/03, (di seguito: deliberazione n. 139/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04), come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito: deliberazione n. 168/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito: deliberazione n. 108/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/06 (di seguito: deliberazione n. 275/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione n. 11/07);
  • l'Allegato A alla deliberazione n. 11/07 (di seguito: Testo integrato di unbundling);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07 (di seguito: deliberazione n. 17/07);
  • le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 139/03 da parte dei soggetti che esercitano l'attività di misura del gas naturale;
  • il documento per la consultazione "Estensione della misura del gas su base oraria ai clienti finali con consumi di gas superiori ai duecentomila metri cubi annui e ai punti di consegna delle reti di distribuzione" del 26 maggio 2005 (di seguito: documento per la consultazione 26 maggio 2005) e le successive osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;
  • il documento per la consultazione "Regolazione del servizio di misura del trasporto gas e criteri per la definizione del corrispettivo di misura di cui alla deliberazione 29 luglio 2005, n. 166/05" del 6 giugno 2006 e le successive osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;
  • il documento per la consultazione "Proposte per la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per l'utenza di media tensione" del 26 luglio 2006 (di seguito: documento per la consultazione 26 luglio 2006) e le successive osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate.

Considerato che:

  • la relazione tecnica allegata alla deliberazione n. 237/00 classifica le attività connesse con i sistemi di misura in quattro tipologie:
    1. attività di approvvigionamento da parte di chi ha la proprietà del misuratore;
    2. attività di esecuzione di lavori sul misuratore, quali la posa e la sostituzione;
    3. attività di manutenzione e di verifica del corretto funzionamento del misuratore;
    4. attività di lettura e di gestione dei dati di consumo;
  • tra i costi di distribuzione riconosciuti rientrano quelli relativi all'approvvigionamento, ai lavori sul misuratore e alla sua manutenzione, mentre i costi connessi alle attività di natura immateriale e commerciale, quali le attività di lettura dei misuratori e di gestione dei dati, sono inclusi nell'attività di vendita e attualmente remunerati attraverso la componente QVD delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 237/00;
  • l'articolo 4, comma 9, della deliberazione n. 311/01 disponeva che le imprese esercenti l'attività distribuzione del gas naturale gestissero, mantenendone la responsabilità, l'attività di misura del gas naturale per tutti i clienti collegati alla propria rete, con separazione amministrativa fra le due attività, fino a diversa disposizione dell'Autorità;
  • l'articolo 4, comma 9, della deliberazione n. 311/01 disponeva che l'obbligo di gestione decadesse per lo svolgimento delle sole operazioni di lettura dei consumi e di gestione dei dati di consumo (meter reading) nel caso in cui l'impresa di vendita del gas naturale avesse richiesto espressamente di non volersi avvalere dell'esercente l'attività distribuzione per lo svolgimento di tali operazioni (nei confronti dei propri clienti) e che in quest'ultimo caso l'impresa di vendita avesse l'obbligo di comunicare i dati di competenza alle imprese di distribuzione secondo le modalità stabilite dall'Autorità;
  • l'articolo 4, comma 1, del Testo integrato di unbundling approvato con la deliberazione n. 11/07 individua tra le attività del settore gas anche l'attività di misura del gas naturale;
  • l'articolo 4, comma 17, del Testo integrato di unbundling ridefinisce l'attività di misura del gas naturale e, secondo la nuova definizione, tale attività comprende le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla rilevazione, alla messa a disposizione ed all'archiviazione dei dati di misura validati del gas naturale immesso e prelevato, sulle reti di trasporto e di distribuzione, sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici;
  • il medesimo Testo integrato di unbundling prevede che l'attività di misura del gas naturale, qualora sia operata da un'impresa verticalmente integrata, venga svolta in ottemperanza degli obblighi di separazione funzionale;
  • l'articolo 6, comma 12, del Testo integrato di unbundling dispone che per l'attività di misura costituiscono comparti di separazione contabile:
    • l'installazione e la manutenzione dei misuratori nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione, nei punti di consegna delle reti di trasporto e nei punti di riconsegna delle reti di trasporto corrispondenti alla fornitura ai clienti finali;
    • l'installazione e la manutenzione dei misuratori nei punti di interconnessione, nei punti di consegna alle reti di distribuzione e nei punti di riconsegna delle reti di trasporto, con l'esclusione dei punti di riconsegna corrispondenti alle forniture ai clienti finali;
    • la rilevazione e la registrazione dei dati di misura nei punti di cui ai due precedenti alinea;
    • l'installazione e la manutenzione dei misuratori del potere calorifico e della qualità del gas, nonché rilevazione e registrazione dei relativi dati;
    • gli interventi di natura commerciale sui misuratori;
  • in relazione ai comparti di cui al precedente alinea:
    • le azioni di "installazione e manutenzione" prevedono la messa in loco, la messa a punto e l'avvio del dispositivo di misura, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento del medesimo dispositivo e l'eventuale ripristino della funzionalità dello stesso e la messa a disposizione delle misure al soggetto responsabile della rilevazione;
    • le azioni di "rilevazione e registrazione" prevedono le operazioni necessarie alla raccolta, alla validazione, all'eventuale ricostruzione, all'archiviazione, all'elaborazione e alla messa a disposizione ai soggetti interessati dei dati di misura;
    • gli "interventi di natura commerciale" prevedono le operazioni connesse agli interventi, diretti o indiretti, sui misuratori conseguenti a modifiche contrattuali o gestioni del rapporto commerciale, che non richiedano la sostituzione del misuratore;
  • l'articolo 10, comma 2, del Testo integrato di unbundling stabilisce che l'impresa verticalmente integrata che gestisce congiuntamente le attività di distribuzione e misura del gas naturale è transitoriamente esentata dall'obbligo di separare funzionalmente, tra loro, tali attività; e che a far data dall'1 gennaio 2012 il medesimo soggetto separa funzionalmente l'attività di distribuzione dall'attività di misura, almeno con riferimento alla struttura organizzativa prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del medesimo Testo integrato di unbundling, dedicata esclusivamente alle operazioni di rilevazione e registrazione dei dati di misura;
  • l'articolo 3 della deliberazione n. 229/01, limitatamente al proprio ambito di applicazione, disciplina le modalità con cui il soggetto che effettua il servizio di vendita di gas naturale deve eseguire la lettura del gruppo di misura del cliente finale, definendo le frequenze minime con cui tale operazione deve essere effettuata;
  • l'articolo 25, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che la determinazione delle condizioni economiche relative all'attività di lettura dei consumi e di gestione dei dati di consumo di cui all'articolo 4, comma 9, della deliberazione n. 311/01, applicate dall'impresa di distribuzione, costituiranno oggetto di successivo provvedimento da parte dell'Autorità;
  • con la deliberazione n. 17/07, l'Autorità ha introdotto i profili di prelievo standard da utilizzare per la stima dei consumi dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione in caso di non disponibilità di letture effettive;
  • con la deliberazione n. 108/06, l'Autorità ha introdotto il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, contenente indicazioni circa le modalità di svolgimento dell'attività di misura del gas presso i punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione;
  • con la deliberazione n. 275/06, l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi per l'erogazione del servizio di misura e delle componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, in coerenza con il meccanismo previsto per l'aggiornamento dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di distribuzione; la medesima deliberazione ha inoltre avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di perequazione della remunerazione riconosciuta al servizio di misura in bassa tensione per l'anno 2007, al fine di garantire che la remunerazione connessa agli investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione sia riconosciuta esclusivamente alle imprese distributrici che hanno realizzato tali investimenti nel periodo fino al 31 dicembre 2005;
  • con la deliberazione n. 5/04, l'Autorità ha attribuito alle imprese distributrici di energia elettrica la responsabilità dell'attività di misura presso i clienti finali e ha inoltre definito i corrispettivi per il servizio di misura;
  • con la deliberazioni n. 130/02 e 139/03 il termine di avvio della misura oraria per i clienti finali con consumi annui superiori a 200.000 Smc è stato differito al 31 dicembre 2004 per i clienti finali con consumo superiore ai 10 milioni di Smc annui e all'1 luglio 2005 per i clienti finali con consumo annuo compreso tra i 200.000 Smc e i 10 milioni di Smc;
  • con il documento per la consultazione 26 maggio 2005 l'Autorità, a seguito delle osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 139/03 da parte dei soggetti che esercitano l'attività di misura del gas naturale, ha riproposto un piano di implementazione della telemisura oraria presso i clienti finali con consumi annui inferiori a 10 milioni di Smc e superiori a 200.000 Smc e presso i city gates;
  • per i clienti finali con consumi annui inferiori a 10 milioni di Smc e superiori a 200.000 Smc, tale piano di implementazione ha proposto, per l'avvio della misura oraria, un ulteriore termine rispetto a quello previsto dall'articolo 2, comma 2.1 della deliberazione n. 139/03, in considerazione sia delle difficoltà economiche e tecniche rappresentate dai soggetti consultati che dell'esigenza di adeguamento, per ogni tipologia di misuratore gas, a requisiti funzionali minimi;
  • con il documento di consultazione 6 giugno 2006, l'Autorità ha proposto criteri di determinazione delle condizioni tecnico ed economiche per l'erogazione del servizio di misura del trasporto gas, al fine di migliorare la tempestività, la completezza e la qualità dei dati di misura necessari al funzionamento sicuro ed efficiente del sistema;
  • con il documento per la consultazione 26 luglio 2006 l'Autorità ha annunciato che, al fine di promuovere la concorrenza nella vendita di gas ai clienti finali, avrebbe successivamente adottato iniziative volte alla diffusione di misuratori idonei alla telemisura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale;
  • con la deliberazione n. 292/06 l'Autorità ha introdotto per il settore elettrico obblighi di installazione di misuratori elettronici e di sistemi di telegestione caratterizzati da requisiti funzionali minimi per tutti i clienti di bassa tensione.

Considerato che:

  • attualmente, nell'ambito dell'attività di misura, le operazioni di lettura sono prevalentemente gestite dalle imprese di distribuzione;
  • gli esercenti l'attività di vendita che si sono avvalsi della facoltà di svolgere le operazioni di lettura dei consumi e di gestione dei dati di consumo ai sensi dell'articolo 4, comma 4.9, della deliberazione n. 311/01, a seguito della deliberazione n. 11/07 devono svolgere tale attività in ottemperanza degli obblighi di separazione funzionale;
  • attualmente non sono previste frequenze minime di rilevazione dei dati di misura per tutti i clienti finali che hanno esercitato l'idoneità;
  • l'introduzione dei profili di prelievo standard potrebbe consentire una più corretta determinazione dei consumi attribuibili a periodi in cui sono applicate diverse condizioni economiche di fornitura.

Ritenuto che:

  • sia necessario pervenire, anche in considerazione della progressiva convergenza dei settori energia elettrica e gas alla definizione:
    • della regolazione funzionale-prestazionale del servizio di misura nella distribuzione gas;
    • dell'assetto del servizio di misura nella distribuzione gas, con riferimento alle responsabilità dei soggetti coinvolti, coerente con l'attuale assetto dell' attività di misura nella distribuzione elettrica;
    • di frequenze minime di rilevazione del dato di misura per tutti i clienti allacciati alle reti di distribuzione che tengano conto sia della tutela dei clienti finali sia del corretto funzionamento del sistema gas;
  • sia necessario armonizzare il sistema tariffario delle attività di distribuzione e misura del gas naturale con l'assetto del servizio di misura che sarà definito;
  • sia necessario introdurre sistemi di telemisura per la rilevazione dei consumi dei clienti finali, al fine, tra l'altro, di migliorare l'efficienza complessiva del sistema, di garantire la tempestività nel trasferimento del dato di misura ai soggetti interessati e di promuovere la concorrenza assicurando la progressiva emissione di fatture basate su prelievi effettivi;
  • sia opportuno sottoporre a consultazione la previsione di un termine ulteriore rispetto a quello indicato dall'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 139/03 per l'avvio della misura oraria per i clienti finali con consumi annui inferiori a 10 milioni di Smc e superiori a 200.000 Smc;
  • sia opportuno avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la definizione della regolazione funzionale-prestazionale e dell'assetto del servizio di misura nella distribuzione gas

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto:
    • la definizione della regolazione funzionale-prestazionale e dell'assetto del servizio di misura nella distribuzione gas;
    • l'introduzione di sistemi di telemisura per la rilevazione dei consumi dei clienti finali;
    • l'armonizzazione del sistema tariffario con l'assetto del servizio di misura che sarà definito ai sensi dei due precedenti alinea;
  2. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  3. di predisporre, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, questionari e raccolte dati rivolti alle imprese esercenti l'attività di misura del gas nella distribuzione, da utilizzare per la predisposizione di documenti per la consultazione;
  4. di conferire mandato ai Direttori delle Direzioni Consumatori e Qualità del Servizio, Tariffe e Mercati di dar corso, per le attività di propria competenza, agli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive, ivi inclusa, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, l'istituzione di gruppi di lavoro informali, per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti regolati al procedimento;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).