Seguici su:






Data pubblicazione: 06 luglio 2007

Delibera 04 luglio 2007

Delibera/Provvedimento 167/07

Modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/05, in materia di modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 luglio 2007

Visti:

  • la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
  • la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge n. 296/06), e in particolare l'articolo 1, comma 1120;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
  • il decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07 recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, allegato alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: TIV).

Considerato che:

  • ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del DPCM 11 maggio 2004, a far data del 1° novembre 2005, è stato conferito a Terna S.p.A. (nel seguito: Terna) il ramo d'azienda del Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: GRTN) relativo alle attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'articolo 3, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 79/99, ad eccezione, tra l'altro, dei beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, e di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo n. 387/03 (ivi inclusa quindi l'applicazione della deliberazione n. 34/05);
  • con effetto dall'1 novembre 2005 il GRTN ha modificato la propria ragione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A. (di seguito: Gestore del sistema elettrico);
  • con effetto dall'1 ottobre 2006 il Gestore del sistema elettrico ha modificato la propria ragione sociale in Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE);
  • con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2007, la deliberazione n. 168/03 è stata sostituita dalla deliberazione n. 111/06;
  • l'articolo 1, comma 1120, della legge n. 296/06 ha, tra l'altro:
    • abrogato l'articolo 17, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, escludendo quindi i rifiuti non biodegradabili dal trattamento previsto per le fonti rinnovabili;
    • ha soppresso le parole: «o assimilate» all'articolo 22, comma 1, della legge n. 9/91; ha soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 22, comma 5, della medesima legge; ha soppresso le parole: «ed assimilate» all'articolo 22, comma 7, della legge n. 9/91; ha soppresso le parole: «e assimilate» dalla rubrica degli articoli 22 e 23 della medesima legge;
  • le disposizioni richiamate al precedente alinea comportano, rispettivamente, che
    • per l'energia elettrica prodotta dalla parte non biodegradabile dei rifiuti, si applichino i prezzi e le condizioni previste dalla deliberazione n. 34/05 per l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04;

    • le eccedenze da impianti alimentati da fonti assimilate di potenza maggiore o uguale a 10 MVA non possano più essere ritirate dai gestori di rete applicando le modalità e le condizioni economiche previste dalla deliberazione n. 34/05;

  • a partire dall'1 luglio 2007 è venuto meno il mercato vincolato e i meccanismi che regolavano le condizioni di approvvigionamento dell'energia elettrica per tale segmento di mercato, ivi incluso il prezzo di cessione dell'energia elettrica dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato di cui all'articolo 30, comma 30.1, del Testo integrato;
  • con il TIV l'Autorità ha definito le modalità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali;
  • gli elementi indicati nei precedenti alinea comportano la necessità di adeguare la deliberazione n. 34/05.

Ritenuto opportuno:

  • modificare la deliberazione n. 34/05:
    1. distinguendo i ruoli di Terna e del GSE, a seguito delle evoluzioni societarie negli anni 2005 e 2006 derivanti dell'applicazione del DPCM 11 maggio 2004;
    2. sostituendo i riferimenti alla deliberazione n. 168/03 con gli equivalenti riferimenti alla deliberazione n. 111/06;
    3. recependo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1120, della legge n. 296/06;
    4. coordinando la medesima deliberazione con le disposizioni relative all'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali di cui al TIV;
    5. definendo un prezzo di ritiro dell'energia elettrica transitorio in attesa della completa revisione delle modalità e delle condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04

DELIBERA

  1. di modificare la deliberazione n. 34/05 nei punti di seguito indicati:
  • all'articolo 1, comma 1.1, le parole:
    "le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo integrato, nonché",
    sono sostituite dalle parole:
    "le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 111/06, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo integrato, le definizioni di cui all'articolo 1 del TIV di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 156/07, nonché";
  • all'articolo 1, comma 1.1, lettere a) e b), la parola "GRTN" è sostituita dalla parola "GSE";
  • all'articolo 1, comma 1.1, lettera a), la frase "L'energia elettrica prodotta dagli impianti di potenza inferiore a 10 MVA alimentati dai rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03." è soppressa;
  • all'articolo 1, comma 1.1, lettera b), le parole "da fonti assimilate o" sono soppresse;
  • all'articolo 1, comma 1.1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
    " c) il GSE è la società Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa;";
  • all'articolo 1, comma 1.1, lettera d), le parole "il GRTN" sono sostituite dalla parola "Terna";
  • all'articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera e):
    " e) Terna è la società Terna - Rete elettrica nazionale Spa;";
  • all'articolo 3, comma 3.4, secondo periodo, le parole:
    "Se il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è un'impresa distributrice, il controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 viene scomputato dagli acquisti di energia elettrica effettuati dall'impresa distributrice medesima presso l'Acquirente unico. Se il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è il GRTN o un gestore di rete diverso dalle imprese distributrici, l'Acquirente unico riconosce al medesimo gestore di rete tali soggetti i prezzi di cui all'articolo 4."
    sono sostituite dalle parole:
    "Se il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è un soggetto esercente la maggior tutela, il controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 viene scomputato dagli acquisti di energia elettrica effettuati dal medesimo presso l'Acquirente unico. Se il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato non è un soggetto esercente la maggiore tutela, l'Acquirente unico riconosce al medesimo gestore di rete i prezzi di cui all'articolo 4.";
  • all'articolo 3, il comma 3.5 è sostituito dal seguente:
    "3.5 Se il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è un soggetto esercente la maggiore tutela che non dispone di un bacino di clienti in maggior tutela nel proprio ambito territoriale sufficiente ad assorbire l'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, il medesimo gestore di rete cede la parte eccedente i propri fabbisogni all'Acquirente unico. Per detta energia l'Acquirente unico riconosce al gestore di rete i prezzi di cui all'articolo 4.";
  • all'articolo 3, comma 3.7, le parole "il GRTN" sono sostituite dalla parola "Terna";
  • all'articolo 3, comma 3.7, lettere a) e b), le parole "dall'articolo 5, comma 2, della deliberazione n. 168/03" sono sostituite dalle seguenti "dall'articolo 4, comma 2, della deliberazione n. 111/06";
  • all'articolo 3, comma 3.9, le parole "di cui all'articolo 17, comma 17.1, della deliberazione n. 168/03" sono sostituite dalle parole "di cui all'articolo 17, comma 17.1, della deliberazione n. 111/06, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 14.8, della medesima deliberazione";
  • all'articolo 3, comma 3.10, le parole "all'articolo 32 della deliberazione n. 168/03" sono sostituite dalle parole "all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06";
  • all'articolo 3, comma 3.11, la parola "GRTN" è sostituita dalla parola "GSE";
  • all'articolo 4, comma 4.3, lettera b), le parole "prezzo di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03" sono sostituite dalle parole "prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06";
  • all'articolo 5, il comma 5.2 è soppresso;
  • all'articolo 7, comma 7.1, le parole "articolo 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03" sono sostituite dalle parole "articolo 43 della deliberazione n. 111/06";
  • all'articolo 7, comma 7.1, lettera b), le parole "o dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 387/03" sono soppresse;
  • all'articolo 7, comma 7.2, le parole "di cui all'articolo 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03" sono soppresse;
  • all'articolo 8, il comma 8.1 è sostituito dal seguente:
    "8.1 I prezzi di cui ai commi 4.1 e 4.3, lettera a), vengono pubblicati dall'Acquirente unico nel proprio sito internet.";
  • all'articolo 8, comma 8.2, le parole "e dell'Autorità" sono soppresse;
  • all'articolo 8, commi 8.3 e 8.4, la parola "GRTN" è sostituita dalla parola "GSE";
  • all'articolo 8, comma 8.6, le parole "rispetto alla data di pubblicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera a), del Testo integrato," sono soppresse;
  • all'articolo 10, dopo il comma 10.2, è inserito il seguente:
    "10.3 A decorrere dall'1 luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, i prezzi di cui all'articolo 4, commi 4.1, 4.2 e 4.3, lettera a), così come il prezzo dall'Acquirente unico alle imprese distributrici richiamato all'articolo 5, comma 5.5, sono costanti e pari ai rispettivi valori relativi al mese di giugno 2007.";
  1. di prevedere che le modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1 si applichino con effetti a decorrere dall'1 luglio 2007;
  2. di prevedere che, nel caso di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3, comma 3.6, della deliberazione n. 34/05, vigenti all'1 gennaio 2007, le modifiche apportate per effetto dell'articolo 1, comma 1120, della legge n. 296/06 si applichino a decorrere dal giorno successivo alla prima scadenza della convenzione e comunque a decorrere dall'1 gennaio 2008;
  3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 34/05, nella versione risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 1.;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Documenti collegati