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Data pubblicazione: 01 giugno 2007

Delibera 01 giugno 2007

Delibera/Provvedimento 124/07

Avvio di istruttoria conoscitiva sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale del coefficiente di adeguamento tariffario stabilito con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e del coefficiente di correzione dei volumi di cui alla deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'1 giugno 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481, e in particolare l'articolo 2, comma 22;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144(di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (che abroga la direttiva 98/30/CE);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione dei propri provvedimenti, e in particolare l'art. 3;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00), recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02), direttiva agli esercenti l'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03), recante criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04), come successivamente modificata ed integrata, recante adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04), recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito: deliberazione n. 108/06), che ha approvato il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale.

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 affida all'Autorità la finalità di promuovere la concorrenza e l'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, promuovendo altresì la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
  • con l'articolo 17, comma 1, della deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha introdotto il coefficiente M di adeguamento delle componenti variabili delle tariffe di distribuzione e di fornitura al mercato vincolato, per i clienti del mercato vincolato dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione e non provvisti di correttori;
  • con l'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha stabilito che qualora il gas fornito al cliente sia misurato in media pressione o in bassa pressione, con l'installazione presso il cliente di un gruppo di misura di classe non inferiore alla classe G40, i clienti possono richiedere che il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei volumi fatturati sia corredato di un idoneo correttore omologato e che in caso di utilizzo dei correttori il coefficiente M è pari ad uno;
  • la relazione tecnica allegata alla deliberazione n. 237/00 ha precisato che la definizione delle modalità e della procedure di misura del gas consegnato ai clienti alimentati dalle reti di distribuzione sarebbe avvenuta con l'emanazione delle disposizioni relative al codice della rete di distribuzione e ha indicato che, per i clienti idonei, in attesa dell'emanazione di tali disposizioni, sarebbero stati considerati validi gli accordi in vigore tra le parti;
  • con comunicato dell'ottobre 2001 l'Autorità ha chiarito che "Nelle forniture in media pressione, per qualsiasi classe di misuratore, e in quelle a bassa pressione caratterizzate dalla presenza di misuratori non inferiori alla classe G40, qualora il cliente finale non eserciti la facoltà di richiedere l'installazione di un correttore di misura omologato, così come previsto dall'articolo 17, comma 2 della deliberazione n.237/00, l'impresa utilizza, in sostituzione del coefficiente di adeguamento tariffario M, un coefficiente di correzione della misura da concordare con il cliente finale.";
  • con la deliberazione n. 138/03, articolo 3, comma 2, l'Autorità ha stabilito che "Le componenti variabili di cui al comma 3.1 sono rapportate all'energia consumata, espressa in GJ e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri degli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00.", ed in particolare che dette disposizioni si applicano ai clienti finali con consumi inferiori a 200 000 metri cubi annui;
  • con comunicato del 13 aprile 2004 l'Autorità ha ribadito che "nel caso non venga esercitata la facoltà prevista dall'art. 17, comma 2 della deliberazione 237/00 riguardante l'installazione di un correttore di misura omologato, gli eventuali coefficienti correttivi della misura devono essere concordati dal distributore con gli utenti della rete e applicati contemporaneamente agli stessi, senza creare discriminazioni di trattamento. Per la definizione del coefficiente di correzione della misura può essere utilizzata la metodologia proposta nella relazione tecnica della deliberazione n.237/00, utilizzando come valore di pressione relativa di misura convenzionale (prc) il valore di pressione concordato tra le parti.Si ribadisce il carattere vincolante delle disposizioni sopraccitate. In particolare gli operatori della distribuzione dovranno astenersi dall'applicare il coefficiente tariffario M alle quote variabili delle tariffe praticate ai clienti forniti in bassa pressione, dotati di gruppi di misura volumetrici non inferiori alla classe G40 e sprovvisti di strumenti di correzione della misura, potendosi, in tal caso, procedere alla correzione dei volumi secondo le indicazioni fornite.";
  • con l'articolo 19, comma 1, della deliberazione n. 138/04, come successivamente integrata e modificata, l'Autorità ha stabilito che ai fini allocativi idati relativi ai prelievi presso punti di riconsegna con gruppi di misura non dotati di correttore, sono riportati a condizioni standard applicando un opportuno fattore di correzione;
  • con l'articolo 18, comma 8, della deliberazione n. 138/04, come successivamente integrata e modificata, l'Autorità ha stabilito che in relazione alla verifica del massimo prelievo orario, in assenza di apparecchiature elettroniche per la rilevazione dei valori di prelievo orario e per punti di riconsegna non dotati di correttore di volume, tali valori sono determinati utilizzando il valore del coefficiente K di correzione dei volumi associato al punto di riconsegna, ove applicato, o il valore del coefficiente M della località, negli altri casi, in coerenza con i criteri della deliberazione n. 237/00;
  • con l'articolo 22 comma 2, della deliberazione n. 138/04, come successivamente integrata e modificata, l'Autorità ha stabilito che sino a nuova diversa disposizione, rimangono in vigore i criteri di cui agli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00, in relazione al potere calorifico superiore e al coefficiente di adeguamento M relativo alla quota altimetrica e alla zona climatica;
  • con l'articolo 4, comma 2 della deliberazione n. 170/04 l'Autorità ha stabilito che "L'impresa di distribuzione applica le quote variabili di cui al comma 4.1, rapportate all'energia consumata, espressa in GJ, e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri degli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00, che rimangono in vigore fino all'adozione del codice di rete tipo di cui all'articolo 3, comma 1 della deliberazione dell'Autorità n. 138/04." ed ha successivamente integrato il suddetto articolo 4, comma 2 stabilendo che "L'impresa di distribuzione applica le quote variabili di cui al comma 4.1, rapportate all'energia consumata, espressa in GJ, e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri definiti nel codice di rete tipo, approvato con deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06.";
  • il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato dall'Autorità con deliberazione n. 108/06, al paragrafo 11.3.1 prevede che "per tutti i Punti di Riconsegna in Media pressione e per quelli in Bassa pressione con Contatore di classe non inferiore a G 40, in assenza di Correttori di volumi i dati relativi ai prelievi saranno riportati in condizioni standard moltiplicandoli per un opportuno fattore di correzione corrispondente al coefficiente di correzione dei volumi, determinato dall'Impresa di distribuzione con apposita metodologia in accordo con gli Utenti del servizio di distribuzione (in assenza di accordo verrà utilizzata la metodologia indicata nella relazione tecnica della deliberazione n. 237)"; che il medesimo codice al paragrafo 9.2.1 prevede che ai fini allocativi "tutti i dati relativi ai prelievi (di cui ai precedenti punti da 1 a 3), in assenza di Gruppi di misura con Correttore dei volumi, saranno riportati in condizioni standard moltiplicandoli per un opportuno fattore di correzione corrispondente al:
    • coefficiente di correzione dei volumi in riconsegna, determinato dall'Impresa di distribuzione con apposita metodologia in accordo con gli Utenti del servizio di distribuzione (in assenza di accordo verrà utilizzata la metodologia indicata nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00), per le riconsegne in Media pressione e per quelle in Bassa pressione con Contatore di classe non inferiore a G40;
    • coefficiente "M" del Comune in cui sono ubicati i Punti di Riconsegna, definito dalla deliberazione n. 237/00, negli altri casi."
  • da recenti notizie di stampa, riprese e segnalate all'Autorità anche da Associazioni di consumatori, è emerso che le disposizioni dell'Autorità potrebbero non essere state osservate da imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale

Ritenuto che sia opportuno:

  • avviare un'istruttoria conoscitiva in ambito nazionale sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale del coefficiente di adeguamento tariffario stabilito con deliberazione dell'Autorità n. 237/00 e del coefficiente di correzione dei volumi di cui alla deliberazione n. 138/04

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria conoscitiva sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale, in ambito nazionale, del coefficiente di adeguamento tariffario stabilito con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e del coefficiente di correzione dei volumi di cui alla deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04, finalizzataall'acquisizione di informazioni e dati utili alla predisposizione degli interventi di competenza;
  2. di conferire mandato al Direttore responsabile della Direzione Legislativo e Legale dell'Autorità, con il supporto delle altre Direzioni interessate, di condurre le attività istruttorie e conoscitive di cui al precedente punto;
  3. di prevedere, qualora ciò sia opportuno, per alcuni aspetti della presente istruttoria conoscitiva, analisi e valutazioni da effettuare con il supporto di servizi di consulenza esterni;
  4. di prevedere che la presente istruttoria conoscitiva venga conclusa entro 2 (due) mesi dal suo avvio, salvo tempi più lunghi che si rendano necessari per le analisi e valutazioni tecniche;
  5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).