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Data pubblicazione: 03 aprile 2007

Delibera 29 marzo 2007

Delibera/Provvedimento 82/07

Determinazione delle modalità di adeguamento del prezzo di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 dicembre 2006 e del prezzo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2006

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 marzo 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 novembre 2000 (di seguito: decreto 21 novembre 2000);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: decreto 19 dicembre 2003);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 13 dicembre 2005, recante direttive all'Acquirente unico S.p.A.. (di seguito: l'AU) in materia di contratti pluriennali di importazione, per l'anno 2006 (di seguito: decreto 13 dicembre 2005);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 dicembre 2006 recante determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2007, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) (di seguito: decreto 14 dicembre 2006);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2006 recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l'anno 2007, e direttive all'Acquirente Unico in materia di contratti pluriennali di importazione, per l'anno 2007 (di seguito: decreto 15 dicembre 2006);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 288/06;
  • il documento per la consultazione recante determinazione delle modalità di adeguamento del prezzo di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 dicembre 2006 e del prezzo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2006, pubblicato in data 26 febbraio 2007 (di seguito: documento per la consultazione).

Considerato che:

  • l'articolo 2 del decreto 14 dicembre 2006 prevede che l'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del decreto 21 novembre 2000 è ceduta agli operatori tramite procedure di assegnazione, effettuate dal GSE entro il 31 dicembre 2006, e disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto 14 dicembre 2006;
  • il decreto 14 dicembre 2006 richiama l'opportunità di definire condizioni di cessione che riflettano il prezzo medio dell'energia elettrica come risultante dal sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/1999, mantenendo rispetto a tale prezzo condizioni di approvvigionamento vantaggiose, senza incidere in maniera rilevante sulle tariffe;
  • l'articolo 3 del decreto 14 dicembre 2006 prevede che il prezzo di assegnazione (di seguito: prezzo CIP6), per il primo trimestre dell'anno 2007, sia pari a 64 euro/MWh e venga adeguato in corso d'anno, con modalità indicate dall'Autorità, in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi, di cui all'articolo 5 del decreto 19 dicembre 2003;
  • l'articolo 5, comma 2, del decreto 15 dicembre 2006 prevede che l'energia elettrica importata dal titolare italiano del contratto pluriennale, è interamente ceduta dallo stesso titolare all'AU, alle medesime condizioni di cui al decreto 13 dicembre 2005 e al prezzo di 66 euro/MWh;
  • il decreto 15 dicembre 2006 richiama l'opportunità di definire il prezzo di cessione di cui al precedente alinea in modo tale da riflettere i valori economici del mercato vigente per forniture a termine con profilo costante e la maggiore economicità dell'energia elettrica di importazione rispetto all'energia elettrica di produzione nazionale;
  • l'articolo 5, comma 3, del decreto 15 dicembre 2006 prevede che il prezzo di cessione di cui al comma 2 (di seguito: prezzo AU) è adeguato in corso d'anno, con modalità indicate dall'Autorità, in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi, di cui all'articolo 5 del decreto 19 dicembre 2003;
  • nel documento per la consultazione l'Autorità ha illustrato alcune possibili metodologie per l'aggiornamento del prezzo CIP6 e del prezzo AU sulla base dell'andamento dei prezzi registrati nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica ed in particolare del prezzo di acquisto di cui al comma 30.4, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 (nel seguito: PUN);
  • nelle osservazioni pervenute in esito alla consultazione di cui al precedente alinea gli operatori hanno evidenziato:
    • una generale preferenza, tra le proposte avanzate nel documento per la consultazione, per la modalità di adeguamento del prezzo CIP6 sulla base delle medie trimestrali del PUN proposta al punto 2.1 del documento per la consultazione, segnalando l'opportunità di riferire tale metodologia alla media del PUN relativa al trimestre precedente a quello di applicazione;
    • l'opportunità di adottare due differenti modalità di aggiornamento per il prezzo CIP6 e per il prezzo AU, anche alla luce delle motivazioni addotte dal decreto 14 dicembre 2006 e dal decreto 15 dicembre 2006 a supporto dell'esigenza di aggiornare i medesimi prezzi;
    • un'attesa per un valore del prezzo CIP6 medio annuo intorno a 60 euro/MWh; a tale proposito alcuni operatori hanno richiesto che tale valore sia fissato indipendentemente dall'andamento del PUN.

Ritenuto che:

  • l'adozione, per l'aggiornamento del prezzo CIP6, della metodologia di cui al punto 2.1 del documento per la consultazione sia idonea a garantire il mantenimento di condizioni di approvvigionamento vantaggiose rispetto al prezzo dell'energia come risultante dal sistema delle offerte;
  • l'utilizzo della media del PUN relativa al trimestre precedente a quello di applicazione comporti, sulla base delle stime relative al periodo aprile‑dicembre 2007, una maggior stabilità del prezzo CIP6 nel medesimo periodo;
  • al fine di garantire una maggior stabilità del prezzo AU conformemente a quanto previsto dal decreto 15 dicembre 2006 sia opportuno adottare per l'aggiornamento del medesimo prezzo la metodologia prevista al punto 2.2 del documento per la consultazione

DELIBERA

  1. di prevedere che il prezzo CIP6 per ciascun trimestre dell'anno 2007, a partire dal secondo, sia determinato a partire dal corrispondente prezzo per il primo trimestre del medesimo anno con la seguente formula:

    formula
    Dove:
    PCIP61 è il prezzo CIP6 del primo trimestre 2007, fissato pari a 64 €/MWh;
    PUNè la media aritmetica del PUN nel trimestre precedente quello cui l'aggiornamento si riferisce;
    PUNT1 è la media aritmetica del PUN nell'ultimo trimestre dell'anno 2006;

  2. di prevedere che il prezzo AU per ciascun trimestre dell'anno 2007, a partire dal secondo, sia determinato a partire dal corrispondente prezzo per il primo trimestre del medesimo anno con la seguente formula:

    formula
    Dove:
    PAU1 è il prezzo AU del primo trimestre 2007, fissato pari a 66 €/MWh;
    PUNè la media aritmetica del PUN nei dodici mesi compresi tra il tredicesimo e il secondo mese precedente l'inizio del trimestre cui l'aggiornamento si riferisce;
    PUNYè la media aritmetica del PUN nei dodici mesi compresi tra dicembre 2005 e novembre 2006;

  3. di prevedere che GSE pubblichi sul proprio sito internet, entro il decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre dell'anno 2007 a partire dal secondo, il prezzo CIP6 determinato sulla base della presente deliberazione;
  4. di prevedere che l'AU pubblichi sul proprio sito internet, entro il decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre dell'anno 2007 a partire dal secondo, il prezzo AU determinato sulla base della presente deliberazione;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Altri documenti: