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Data pubblicazione: 08 marzo 2007

Delibera 08 marzo 2007

Delibera/Provvedimento 55/07

Determinazioni in merito al conferimento delle capacità di stoccaggio di gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 marzo 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: deliberazione n. 26/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2005, n. 37/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • il documento per la consultazione recante determinazione degli obblighi di modulazione e dei criteri e priorità di conferimento della capacità di stoccaggio, pubblicato in data 12 dicembre 2005 (di seguito: documento per la consultazione 12 dicembre 2005);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2006, n. 220/06 di approvazione del Codice di stoccaggio della società Stogit S.p.A. (di seguito: Codice di stoccaggio Stogit);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2007, n. 23/07 (di seguito: deliberazione n. 23/07);
  • il documento per la consultazione recante determinazione della richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacità di stoccaggio di gas naturale di cui al comma 9.2, lettere b) e c), della deliberazione n. 119/05 per l'anno termico 2007-2008, pubblicato in data 22 febbraio 2007 (di seguito: documento per la consultazione 22 febbraio 2007).

Considerato che:

  • la deliberazione n. 23/07 ha prorogato al 22 marzo 2007 il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della deliberazione n. 119/05 ed ha indicato nel 9 marzo 2007 il termine per la presentazione delle richieste di capacità per l'anno termico 2007-2008;
  • il comma 9.3 della deliberazione n. 119/05 prevede che la determinazione della richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacità di cui al comma 9.2, lettere b) e c), della medesima deliberazione sia determinato dall'Autorità con proprio provvedimento, tenuto conto anche degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per ciascun comune in funzione dei valori climatici di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00;
  • nel documento per la consultazione 12 dicembre 2005 l'Autorità ha illustrato criteri e proposte relative alla procedura che gli utenti del servizio di stoccaggio, ai fini di quanto stabilito all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00 sono tenuti a seguire per la determinazione delle capacità necessarie di stoccaggio di modulazione stagionale e di punta, nonché relative alle modalità con le quali le imprese di stoccaggio devono provvedere al conferimento delle capacità di stoccaggio;
  • le osservazioni pervenute in esito alla consultazione di cui al precedente alinea hanno evidenziato:
    • una generale condivisione dell'opportunità di identificare una metodologia che definisca in maniera il più possibile oggettiva il fabbisogno di stoccaggio di modulazione degli utenti in relazione al loro portafoglio clienti, della metodologia statistica proposta e della definizione dei consumi annui e di punta stagionale dei clienti di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00 (di seguito: clienti contemplati) a livello di singolo pool REMI;
    • alcune criticità legate ad aspetti di carattere procedurale e alla disponibilità delle informazioni necessarie all'applicazione della metodologia proposta;
  • al termine dell'anno 2006 è stata completata dall'Autorità un'attività di raccolta dati che ha coinvolto le imprese di trasporto e le imprese di distribuzione e che ha consentito il completamento e l'aggiornamento della metodologia per la determinazione del fabbisogno di stoccaggio di modulazione di cui al comma 9.2, lettere b) e c), della deliberazione n. 119/05;
  • con il documento per la consultazione 22 febbraio 2007 l'Autorità ha illustrato i criteri che intende adottare per la determinazione della richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacità di stoccaggio di gas naturale di cui al comma 9.2, lettere b) e c), della deliberazione n. 119/05 e che tale determinazione richiede la disponibilità dei dati di consumo dei clienti finali contemplati a livello di singolo pool REMI;
  • nel medesimo documento l'Autorità ha proposto norme transitorie al fine di consentirne una prima applicazione per l'anno termico 2007‑2008;
  • nelle osservazioni pervenute all'Autorità in esito al processo di consultazione di cui al precedente alinea gli operatori:
    • hanno mostrato apprezzamento per l'iniziativa dell'Autorità e hanno evidenziato una sostanziale condivisione della metodologia proposta;
    • hanno manifestato l'esigenza di valutare gli effetti della metodologia proposta una volta noti anche gli aspetti procedurali della medesima;
    • hanno sottolineato, in considerazione dell'imminenza delle scadenze per la presentazione delle richieste di conferimento, l'opportunità di mantenere per l'anno termico 2007‑2008 i criteri di conferimento previsti dalla normativa vigente, anche in relazione all'impossibilità di disporre di dati che consentano la determinazione dei consumi annui dei clienti contemplati a livello di singolo pool REMI per il medesimo conferimento;
    • hanno sottolineato, anche in considerazione della portata dell'intervento proposto, la necessità che la definizione dei criteri di conferimento della capacità di stoccaggio avvenga attraverso un processo che garantisca la massima partecipazione degli operatori, con tempistiche adeguate a consentire agli operatori del sistema la valutazione dell'impatto dell'intervento stesso sulle rispettive attività;
  • l'applicazione della metodologia proposta nel documento per la consultazione 22 febbraio 2007 per la determinazione, in sede di prima applicazione per l'anno termico 2007-2008, dei quantitativi massimi complessivi di cui al comma 9.2, lettere b) e c), della deliberazione n. 119/05 conduce a valori dei medesimi quantitativi complessivamente inferiori a quelli stabiliti sulla base della normativa in vigore, ma in ogni caso superiori alla capacità di stoccaggio disponibile per il servizio di modulazione per il medesimo anno termico.

Ritenuto che

  • sia opportuno, in considerazione in particolare dell'impossibilità manifestata dagli operatori di disporre di dati che consentano la determinazione dei quantitativi massimi complessivi di cui al comma 9.2, lettere b) e c), della deliberazione n. 119/05 a livello di singolo pool REMI, confermare per l'anno termico 2007‑2008 i criteri per la determinazione dei medesimi quantitativi massimi attualmente in vigore;
  • sia opportuno prevedere che le imprese di stoccaggio, come definite dalla deliberazione n. 26/02, adottino, attraverso opportune modifiche dei rispettivi codici di stoccaggio, procedure concorsuali per il conferimento della capacità di stoccaggio cui al comma 9.2, lettera d), della deliberazione n. 119/05;
  • sia opportuno rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei quantitativi massimi di cui al precedente alinea a livello di singolo pool REMI, garantendo la partecipazione degli operatori con le modalità previste dalla deliberazione n. 23/07

DELIBERA

  1. di confermare, ai fini del conferimento delle capacità di stoccaggio di modulazione per l'anno termico 2007-2008, i criteri previsti dalla normativa vigente, prevedendo che i quantitativi massimi di cui al comma 9.2, lettere b) e c) della deliberazione n. 119/05, siano determinati sulla base dei consumi dei clienti di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00, serviti dal soggetto che richiede capacità di stoccaggio alla data dell'1 marzo 2007;
  2. di prevedere che il conferimento di eventuali capacità di stoccaggio ai sensi del comma 9.2, lettera d), della deliberazione n. 119/05 avvenga tramite procedure concorsuali adottate dalle imprese di stoccaggio attraverso opportune modifiche dei rispettivi codici di stoccaggio, assicurando non discriminazione e trasparenza;
  3. di prevedere che le imprese di stoccaggio trasmettano entro il 31 maggio 2007 all'Autorità una proposta delle procedure concorsuali di cui al precedente punto 2;
  4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, alle società Stogit S.p.A. e Edison Stoccaggio S.p.A.;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.