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Data pubblicazione: 24 gennaio 2007

Delibera 23 gennaio 2007

Delibera/Provvedimento 12/07

Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale a decorrere dal 1 gennaio 2005

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 gennaio 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
  • il decreto legge 4 settembre 2002 n. 193, convertito con legge 28 ottobre 2002, n. 238;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 settembre 2005, n. 184/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 65/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2006, n. 266/06 (di seguito: deliberazione n. 266/06);
  • le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 6 ottobre 2005, n. 3716 (di seguito: sentenza n. 3716/05), 6 ottobre 2005, n. 3718 (di seguito: sentenza n. 3718/05);
  • la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 maggio 2006, n. 3352/06 (di seguito: decisione n. 3352/06);
  • le decisioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 1 e n. 2 dell'11 gennaio 2007 (di seguito: decisioni dell'Adunanza Plenaria, n. 1 e n. 2);
  • il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato con note in data 22 gennaio 2007, n. 8993 e n. 8994 (prot. Autorità n. 1620 e n. 1621).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 248/04, l'Autorità ha modificato il previgente regime di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale;
  • con le sentenze n. 3478/05, 3716/05, 3718/05, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione n. 248/04;
  • con la decisione n. 3352/06, il Consiglio di Stato, nell'annullare la sentenza del Tar Lombardia n. 3478/05, ha tra l'altro:
    • precisato che "l'Autorità è titolare di poteri di regolazione anche nei settori liberalizzati, affinché siano salvaguardate le dinamiche concorrenziali, a tutela dell'utenza";
    • riconosciuto che l'Autorità, con la deliberazione n. 248/04, ha ragionevolmente esercitato il suo potere, avendo essa "motivatamente evidenziato come l'efficienza del settore - con benefici per l'utenza - sia incentivata dall'introduzione obbligatoria nella contrattualistica della clausola di salvaguardia";
  • con le decisioni dell'Adunanza Plenaria, n. 1 e n. 2, il Consiglio di Stato, nel decidere definitivamente sugli appelli presentati dall'Autorità nei confronti delle sentenze n. 3716/05 e n. 3718/05, prendendo atto della loro improcedibilità e dichiarando inammissibili gli ulteriori rimedi esperiti da soggetti terzi, ha precisato che:
    • la deliberazione n. 248/04, stante la sua natura di atto generale, in conseguenza dell'annullamento disposto dalle due richiamate sentenze del Tar Lombardia, non potrà trovare applicazione nei confronti di tutti gli esercenti "anche se non abbiano proposto ricorso ovvero abbiano proposto un ricorso respinto";
    • non può tuttavia "trascurarsi di considerare che tale annullamento discende da una pronuncia limitata soltanto a profili meramente procedurali dell'impugnativa, e che di per sé non pone in dubbio i poteri dell'Autorità di intervenire nuovamente, con effetti riparatori della avvenuta caducazione delle precedenti determinazioni adottate", nei termini riconosciuti dallo stesso Consiglio di Stato con la sopra richiamata decisione n. 3352/06;
    • l'annullamento della deliberazione n. 248/04 "non può, in realtà, comportare pregiudizi non riparabili da un nuovo, tempestivo intervento dell'Autorità", che anzi deve esercitare i propri poteri periodicamente e con la frequenza richiesta dal mercato.

Ritenuto necessario:

  • avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale a decorrere dal 1 gennaio 2005;
  • che tale procedimento sia svolto anche in relazione ai termini fissati dalla deliberazione n. 266/06

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento ai fini dell'adozione di provvedimenti in materia di criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale a decorrere dal 1 gennaio 2005;
  2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore responsabile della Direzione Mercati dell'Autorità;
  3. di prevedere, nell'ambito del procedimento, la successiva pubblicazione di un documento per la consultazione da svolgersi in modo da concludere il medesimo procedimento in termini compatibili con quelli fissati dalla deliberazione n. 266/06;
  4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).