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Data pubblicazione: 29 novembre 2006

Delibera 29 novembre 2006

Delibera/Provvedimento 266/06

Proroga dei termini relativi agli obblighi degli esercenti l'attività di vendita nei contratti di compravendita all'ingrosso di gas naturale di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della deliberazione 28 giugno 2006, n. 134/06

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 novembre 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito: deliberazione n. 65/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06).

Considerato che:

  • il combinato disposto dall'articolo 3, commi 1 e 2, della deliberazione n. 134/06 ha previsto che:
    • entro il 30 novembre 2006, gli esercenti l'attività di vendita, limitatamente ai contratti di compravendita all'ingrosso di gas naturale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 248/04 e fino alla data di pubblicazione della deliberazione n. 65/06, offrano ai propri clienti nuove condizioni economiche formulate in coerenza con i criteri di aggiornamento previsti dalla disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 2, della medesima deliberazione n. 248/04, come pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 3 febbraio 2005;
    • entro il 31 dicembre 2006, gli esercenti l'attività di vendita ai clienti finali comunichino all'Autorità, congiuntamente al proprio fornitore all'ingrosso, l'avvenuto adempimento degli obblighi di rinegoziazione di cui al precedente alinea;
  • alcune associazioni di esercenti l'attività di vendita ai clienti finali hanno segnalato all'Autorità la difficoltà per i loro associati di addivenire ad un accordo con i loro fornitori nei tempi previsti dalla deliberazione n. 134/06 e pertanto hanno chiesto la proroga dei suddetti termini, al fine di consentire il prosieguo delle attività di rinegoziazione.

Ritenuto che sia opportuno accogliere la richiesta di cui al precedente considerato prorogando i termini di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 134/06

DELIBERA

  1. di prorogare al 28 febbraio 2007 il termine di cui all'articolo 3, comma 1 della deliberazione n. 134/06;

  2. di prorogare al 31 marzo 2007, il termine di cui all'articolo 3, comma 2 della deliberazione n. 134/06;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).