Data pubblicazione: 03 agosto 2006
Delibera 02 agosto 2006
Delibera/Provvedimento 183/06
Modifiche e integrazioni della deliberazione n. 168/03 nell'ambito dell'aggregazione delle misure di energia elettrica ai fini del dispacciamento
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 agosto 2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 maggio 1999, n. 78/99, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 78/99);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 118/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 5/04).
Visti:
- la comunicazione della società Terna Spa (di seguito: Terna) alle imprese distributrici in data 24 aprile 2006 (prot. Autorità n. 11281 dell' 8 maggio 2006) (di seguito: comunicazione del 24 aprile 2006);
- la comunicazione di Terna all'Autorità in data 9 giugno 2006 (prot. Autorità n. 15606 del 30 giugno 2006) (di seguito: comunicazione del 9 giugno 2006);
- la comunicazione di Terna (prot. n. 7719) alle imprese distributrici in data 18 maggio 2006 (prot. Autorità n. 12384 del 1 giugno 2006) (di seguito: comunicazione del 18 maggio 2006);
- la comunicazione di Terna alle imprese distributrici in data 1 giugno 2006 (prot. Autorità n. 15605 del 7 giugno 2006) (di seguito: comunicazione dell'1 giugno 2006);
- la comunicazione di Terna all'Autorità in data 20 luglio 2006 (prot. Autorità n. 17319 del 21 luglio 2006) (di seguito: comunicazione del 20 luglio 2006).
Considerato che:
- l'articolo 47, comma 47.1, della deliberazione n. 168/03 prevede che le imprese distributrici tengano, anche per i punti di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, un registro elettronico organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (di seguito: POD);
- l'articolo 47, comma 47.1.1, della deliberazione n. 168/03 (di seguito: comma 47.1.1), prevede che Terna, con il coinvolgimento delle imprese distributrici e dei soggetti interessati, coordini la definizione del POD, nonché le regole di manutenzione e aggiornamento del medesimo, affinché le imprese distributrici pervengano alla piena applicazione del suddetto POD entro il 30 giugno 2006;
- con comunicazione del 24 aprile 2006 inviata alle imprese distributrici di riferimento e a Federutility, Terna ha :
- in esito al coordinamento di cui al precedente alinea, reso note le regole di codifica del POD e le regole di manutenzione e aggiornamento del medesimo codice;
- evidenziato la sussistenza di criticità in ordine all'assegnazione del POD entro i termini stabiliti dal sopra citato comma 47.1.1, con riferimento ai punti di prelievo del mercato vincolato non trattati su base oraria, nonché di alcuni elementi di incertezza nell'assegnazione del medesimo POD inerenti, tra l'altro, ai punti di emergenza;
- in conseguenza di quanto evidenziato al precedente alinea, Terna ha :
- con comunicazione del 18 maggio 2006, avviato una attività ricognitiva in merito all'applicazione del POD da parte delle imprese distributrici ai punti di prelievo del mercato libero, e trasferito i relativi esiti all'Autorità con comunicazione del 9 giugno 2006, aggiornati con comunicazione del 20 luglio 2006;
- con comunicazione dell'1 giugno 2006, invitato le imprese distributrici a inviare, anche per conoscenza all'Autorità, entro il 15 giugno 2006, proposte di modifica del termine di applicazione del POD per i punti di prelievo ricompresi nel mercato vincolato non trattati su base oraria;
- in esito all'attività ricognitiva di Terna, avviata con comunicazione del 18 maggio 2006, alcune imprese hanno risposto di non essere in grado di applicare il POD per i punti di prelievo del mercato libero nei termini di cui al comma 47.1.1;
- in esito alla comunicazione dell'1 giugno 2006, alcune imprese distributrici hanno confermato, con comunicazioni inviate in certi casi in data successiva al 30 giugno 2006, la sussistenza delle sopra indicate criticità e hanno evidenziato che, anche in ragione di vincoli tecnici e organizzativi in merito all'adattamento dei sistemi informatici aziendali, risulterebbe opportuno prevedere un differimento del termine fissato al 30 giugno 2006.
Considerato inoltre che:
- l'articolo 44.1, comma 44.1.2, della deliberazione n. 168/03 stabilisce che le imprese distributrici di riferimento aggreghino, e comunichino a Terna, entro il 20 del mese successivo a quello di competenza, le misure dei prelievi di energia elettrica nell'ambito di competenza delle imprese distributrici ad esse sottese e dei prelievi di energia elettrica relative a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
- l'articolo 44.1, comma 44.1.3, della deliberazione n. 168/03 stabilisce che Terna aggreghi tali misure dei prelievi di energia elettrica ad essa comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
- gli utenti del dispacciamento in prelievo hanno rappresentato all'Autorità in diverse occasioni difficoltà di verifica delle partite fisiche sottostanti alla quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento.
Ritenuto che sia:
- necessario, tenuto conto degli esiti delle attività ricognitive svolte da Terna di cui ai precedenti alinea ivi incluse le attestazioni di mancata applicazione del POD nei termini indicati dalla deliberazione n.168/03, differire il termine di cui al comma 47.1.1;
- necessario che il termine di cui al comma 47.1.1 sia differito non oltre il 31 dicembre 2006 al fine di garantire che i clienti finali dispongano di una procedura ordinata e trasparente per il cambio di venditore in tempo utile per l'avvio delle contrattazioni, anche tenendo conto dei tempi di recesso dei contratti di fornitura di cui alla deliberazione n.78/99, in vista della completa apertura del mercato prevista per l'1 luglio 2007;
- opportuno estendere l'applicazione del POD anche ai punti di emergenza, ferme restando le previsioni di cui alla deliberazione n. 5/04, articolo 14, entro il 31 dicembre 2006;
- necessario prevedere, al fine di garantire l'ordinato flusso informativo tra i soggetti coinvolti, che le imprese distributrici comunichino all'utente del dispacciamento, coerentemente con i tempi previsti dal comma 47.3 della deliberazione n. 168/03, il POD relativo a ciascun punto di prelievo appartenente al punto di dispacciamento nella titolarità di tale utente, evidenziandone la corrispondenza con la codifica identificativa precedente.
Ritenuto inoltre che sia opportuno:
- rendere disponibili, entro gli stessi termini e con le stesse modalità della pubblicazione del profilo residuo d'area ai sensi della deliberazione n. 118/03, agli utenti del dispacciamento in prelievo le misure aggregate per punto di dispacciamento che l'impresa distributrice di riferimento comunica a Terna nell'ambito del servizio di aggregazione delle misure, così migliorando la trasparenza del servizio di aggregazione e le possibilità di riscontro da parte degli utenti del dispacciamento in prelievo delle relative partite fisiche
DELIBERA
- di modificare e integrare l'allegato A della deliberazione n. 168/03 nei seguenti termini:
- all'articolo 44.1, dopo il comma 44.1.5, è inserito il seguente comma:
" 44.1.6 Terna rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento le comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del comma 44.1.2, con riferimento ai punti di dispacciamento nella titolarità del medesimo utente, entro gli stessi termini e con le stesse modalità con cui rende disponibile il prelievo residuo d'area ai sensi del comma 7.5 della deliberazione n. 118/03."; - all'articolo 47, il comma 47.1, è sostituito dal seguente:
" 47.1 Le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti immissione e dei punti di prelievo, ivi compresi i punti di emergenza, localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale."; - all'articolo 47, dopo il comma 47.1.1, è inserito il seguente comma:
"47.1.2 L'assegnazione del codice alfanumerico di cui al comma 47.1 ad un punto di prelievo corrispondente ad un cliente del mercato libero deve essere comunicata dall'impresa distributrice all'utente del dispacciamento responsabile di tale punto, indicandone la corrispondenza con la codifica utilizzata precedentemente, entro i termini previsti ai fini della comunicazione di cui al comma 47.3 e con separata evidenza."; - all'articolo 48.1, dopo il comma 48.1.9, è inserito il seguente comma:
" 48.1.10 L'obbligo di inclusione dei punti di emergenza nel registro di cui al comma 47.1 decorre dal 31 dicembre 2006.";
- all'articolo 44.1, dopo il comma 44.1.5, è inserito il seguente comma:
- di differire il termine di cui all'articolo 47, comma 47.1.1, della deliberazione n. 168/03 al 31 dicembre 2006;
- di prevedere che il mancato rispetto del termine differito di cui al punto 2 costituisca elemento di valutazione ai fini di eventuali misure sanzionatorie;
- entro 90 giorni dal presente provvedimento Terna mette a punto le procedure informatiche opportune alle disposizioni di cui essa risulta incisa dal presente provvedimento;
- di ripubblicare, a seguire, l'allegato A alla deliberazione n. 168/03 sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it) con le modifiche e le integrazioni risultanti dall'applicazione del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
- di notificare a Terna S.p.a. il presente provvedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento.