Delibera 02 agosto 2006
Delibera/Provvedimento 182/06
Intimazione alle imprese distributrici ad adempiere alle disposizioni in materia di servizio di misura dell'energia elettrica in corrispondenza dei punti di immissione di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 agosto 2006
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 3 agosto 2000, n. 138/00, come successivamente integrato e modificato, recante direttive al Gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione delle regole tecniche per la misura dell'energia elettrica e della continuità del servizio ai sensi dell'articolo 17, comma 17.1 della deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 52/00(di seguito: deliberazione n. 138/00);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente integrato e modificato (di seguito: Testo Integrato);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- le regole transitorie per l'installazione e l'attivazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica, adottate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A. (di seguito: Terna), ai sensi dell'articolo 13, comma 13.1 della deliberazione n. 138/00, il 18 ottobre 2000 (di seguito: Regole di misura);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4 del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- il documento per la ricognizione della Direzione Energia Elettrica dell'Autorità 13 aprile 2005, "Ricognizione sui servizi di misura dell'energia elettrica e di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento" (di seguito: documento di ricognizione 13 aprile 2005);
- il documento di consultazione dell'Autorità del 2 dicembre 2005, "Modalità di regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica prelevata in corrispondenza di punti di immissione" (di seguito: documento di consultazione 2 dicembre 2005);
- le osservazioni e le segnalazioni pervenute in esito alla consultazione di cui al precedente alinea;
- la lettera inviata da Federpern Italia all'Autorità in data 30 giugno 2005 (prot. Autorità n. 20143 del 13 settembre 2005);
- la lettera inviata da Eusebio Energia S.p.A. a Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione) e all'Autorità in data 14 dicembre 2005 (prot. Autorità n. 30587 del 28 dicembre 2005);
- la lettera di risposta al documento di consultazione 2 dicembre 2005 di Enel Distribuzione all'Autorità in data 17 gennaio 2006 (prot. Autorità 1629 del 24 gennaio 2006);
- la lettera inviata da Italgen S.p.A. a Terna, a Enel Distribuzione e all'Autorità in data 1° febbraio 2006 (prot. Autorità n. 2853 del 6 febbraio 2006);
- la lettera inviata da Idroelettriche Riunite S.p.A. al Presidente dell'Autorità in data 22 febbraio 2006 (prot. Autorità n. 5446 del 6 marzo 2006);
- la lettera inviata da MF Power S.p.A. all'Autorità in data 20 marzo 2006 (prot. Autorità n. 6645 del 21 marzo 2006);
- la lettera inviata dalla Direzione Energia Elettrica dell'Autorità a MF Power S.p.A. in data 3 aprile 2006 (prot. GB/M06/1859/ag);
- la lettera inviata dall'Associazione degli industriali della provincia di Varese all'Enel Distribuzione e all'Autorità in data 22 maggio 2006 (prot. Autorità n. 12579 del 24 maggio 2006);
- la lettera inviata da New Solution Entreprise S.a.s. all'Autorità in data 27 giugno 2006 (prot. Autorità n. 15835 del 3 luglio 2006);
- la lettera inviata da Endesa Italia S.p.A. all'Autorità in data 3 luglio 2006 (prot. Autorità n. 15973 del 4 luglio 2006);
- la lettera inviata da Wärtsilä Italia S.p.A. all'Autorità in data 4 luglio 2006 (prot. Autorità n. 16192 del 6 luglio 2006);
- la lettera inviata da Enel Distribuzione all'Autorità in data 25 maggio 2006, prot. n. DD/P2006004268, prot. Autorità n. 13060 del 30 maggio 2006 (di seguito: lettera del 25 maggio 2006).
Considerato che:
- il Testo Integrato fissa, tra l'altro, le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica;
- l'articolo 35 del Testo integrato, in particolare, dispone che:
- con riferimento all'attività di installazione e manutenzione dei misuratori, il soggetto responsabile è:
- per i punti di prelievo, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano l'energia elettrica da tali punti;
- per i punti di immissione relativi ad un impianto di produzione di energia elettrica, il soggetto titolare dell'impianto medesimo;
- con riferimento all'attività di rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica, il soggetto responsabile è:
- per i punti di prelievo, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano l'energia elettrica da tali punti;
- per i punti di immissione situati su una rete con obbligo di connessione di terzi, il soggetto che gestisce la medesima rete;
- con riferimento all'attività di installazione e manutenzione dei misuratori, il soggetto responsabile è:
- gli articoli 39 e 40 del Testo Integrato fissano i corrispettivi, rispettivamente, per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica ai clienti finali e per la remunerazione del servizio di misura nei punti di interconnessione e di immissione;
- in base alle predette disposizioni, come già ribadito nel documento di consultazione 2 dicembre 2005, e fatte salve eventuali azioni conseguenti ad approfondimenti presso la Direzione energia elettrica dell'Autorità avviati con il documento di ricognizione 13 aprile 2005, si evince che in presenza di prelievi di energia elettrica dalla rete in coincidenza del medesimo punto in cui avviene, in periodi diversi, l'immissione di energia elettrica in rete:
- il soggetto responsabile dell'attività di installazione e manutenzione dei misuratori è il soggetto titolare dell'impianto medesimo;
- il soggetto responsabile dell'attività di rilevazione e registrazione dell'energia elettrica prelevata e immessa è il gestore di rete a cui l'impianto di produzione risulta essere connesso;
- con deliberazione n. 138/00, l'Autorità ha emanato direttive al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (ora Terna) per l'adozione delle regole tecniche per la misura dell'energia elettrica e della continuità del servizio, promuovendo, tra l'altro, l'impiego delle migliori tecniche e tecnologie disponibili nelle apparecchiature di misura, tenendo conto dell'esigenza di contenere i costi complessivi del sistema di misura;
- in applicazione della disposizione di cui al precedente alinea, le Regole di misura dispongono, al paragrafo 5.1, che, anche con riferimento agli impianti di generazione, "i complessi di misura devono essere in grado di misurare entrambi i versi dell'energia attiva (entrante ed uscente) e i relativi versi dell'energia reattiva (entrante ed uscente per ciascuno dei due versi dell'energia attiva)"; ciò è anche ribadito al punto 4, dell'Appendice B, al capitolo 5, del Codice di rete;
- alla luce delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 138/00, le apparecchiature di misura installate dal titolare dell'impianto di produzione ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del Testo Integrato devono essere in grado di rilevare entrambi i flussi di energia elettrica scambiati con la rete, con ciò facendo venire meno la necessità da parte dell'impresa distributrice territorialmente competente di installare ulteriori apparecchiature volte alla misura dell'energia elettrica prelevata in coincidenza del punto di immissione;
- pertanto, l'eventuale installazione di ulteriori apparecchiature di misura sul medesimo punto di immissione da parte della impresa distributrice comporterebbe un ingiustificato aumento dei costi del servizio;
- nel periodo compreso tra il 30 giugno 2005 e il 4 luglio 2006 sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni di casi in cui, su un punto di immissione, Enel Distribuzione avrebbe applicato la disciplina del servizio di misura prevista per i punti di prelievo, ivi compresa la richiesta di pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 39 del Testo Integrato;
- quanto sopra ha trovato conferma nelle affermazioni di Enel Distribuzione con lettera 17 gennaio 2006 di risposta al documento di consultazione 2 dicembre 2005 e con lettera del 25 maggio 2006;
- l'applicazione della disciplina del servizio di misura, così come rilevata dalle segnalazioni pervenute all'Autorità, è incompatibile con i principi di contenimento dei costi complessivi del sistema di misura e con gli obiettivi di minimizzazione dei costi di installazione, esercizio e manutenzione delle apparecchiature di misura posti alla base delle disposizioni dell'Autorità in materia.
Ritenuto necessario:
- intimare alle imprese distributrici, con riferimento al servizio di misura in corrispondenza dei punti di immissione in cui l'energia elettrica viene anche prelevata:
- di applicare unicamente l'articolo 35, comma 35.1, lettera b), l'articolo 35, comma 35.2, lettera b), e l'articolo 40, comma 40.2 del Testo integrato;
- di provvedere ai necessari conguagli a favore degli utenti che abbiano versato corrispettivi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle condizioni economiche richiamate al punto precedente;
- prevedere che il mancato rispetto dell'intimazione di cui al precedente alinea costituisca elemento di valutazione ai fini della determinazione di eventuali misure sanzionatorie
DELIBERA
- di intimare alle imprese distributrici, con riferimento al servizio di misura in corrispondenza dei punti di immissione in cui l'energia elettrica viene anche prelevata:
- di applicare unicamente l'articolo 35, comma 35.1, lettera b), l'articolo 35, comma 35.2, lettera b) e l'articolo 40, comma 40.2, del Testo Integrato;
- di provvedere, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento, ai necessari conguagli a favore degli utenti che abbiano versato corrispettivi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle condizioni economiche richiamate al punto precedente, dandone comunicazione all'Autorità entro i 5 (cinque) giorni successivi;
- di prevedere che il mancato rispetto dell'intimazione di cui al punto 1 costituisca elemento di valutazione ai fini della determinazione di eventuali misure sanzionatorie;
- di conferire mandato al Direttore della Direzione Energia Elettrica dell'Autorità di notificare il presente provvedimento alle imprese distributrici interessate, mediante invio di plico raccomandato, con avviso di ricevimento, nonché di procedere alle attività necessarie alla verifica del rispetto delle disposizioni richiamate al punto 1 del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).