Seguici su:






Data pubblicazione: 31 luglio 2006

Delibera 31 luglio 2006

Delibera/Provvedimento 171/06

Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05 e determinazione delle tariffe per la società Netenergy Service Srl

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 luglio 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 e sue successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2005, n. 204/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2006, n. 32/06 (di seguito: deliberazione n. 32/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 125/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 154/06 (di seguito: deliberazione n. 154/06);
  • la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 5 giugno 2006, n. 1298/06.

Considerato che:

  • con la sentenza sopra richiamata, resa sul ricorso promosso da Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas) avverso la deliberazione n. 166/05, il Tar Lombardia ha annullato parzialmente tale provvedimento, in particolare l'articolo 15, comma 15.2 che prevede che l'aggiornamento del costo riconosciuto del capitale investito netto avvenga mediante il ricalcolo annuale del capitale investito netto, tenuto conto dell'inflazione e delle dismissioni eventualmente effettuate dall'impresa di trasporto nel corso del periodo;
  • l'Autorità, con la deliberazione n. 154/06, ha proposto appello, innanzi al Consiglio di Stato avverso le statuizioni di cui all'alinea precedente, le quali esplicano i propri effetti sui procedimenti di determinazione del vincolo sui ricavi a far data dall'anno termico 2006-2007, con contestuale istanza di sospensione degli effetti della sentenza medesima;
  • in data 28 luglio 2006, il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di sospensione di cui all'alinea precedente.

Considerato che:

  • l'articolo 18, comma 18.4, della deliberazione n. 166/05 prevede che per l'anno termico 2006-2007 il corrispettivo unitario relativo alla rete regionale di gasdotti è calcolato da ciascuna impresa di trasporto nel rispetto dei propri ricavi di riferimento, relativi alla rete regionale di gasdotti;
  • l'articolo 18, comma 18.5, della deliberazione n. 166/05 prevede che per l'anno termico 2006-2007 il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna è pari a zero;
  • la delibera n. 32/06 ha prorogato, per l'anno termico 2006-2007, il termine previsto per la trasmissione delle proposte tariffarie di cui all'articolo 16, commi 16.1 e 16.2 della deliberazione n. 166/05, al 30 giugno 2006;
  • la società Comunità Montana della Valtellina di Sondrio con lettera in data 30 giugno 2006 (prot. Autorità n. 16065 del 5 luglio 2006) ha presentato le proposte di cui all'articolo 16 della deliberazione n. 166/05 relative all'anno termico 2006-2007; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;
  • la società Retragas Srl con lettera in data 30 giugno 2006 (prot. Autorità n. 16066 del 5 luglio 2006) successivamente integrata e modificata con lettera in data 26 luglio 2006 (prot. Autorità n. 17942 del 26 luglio 2006) ha presentato le proposte di cui all'articolo 16 della deliberazione n. 166/05 relative all'anno termico 2006-2007; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;
  • la società Società Gasdotti Italia Spa (di seguito: SGI Spa) con lettera in data 30 giugno 2006 (prot. Autorità n. 15703 del 30 giugno 2006) successivamente integrata e modificata con lettera in data 25 luglio 2006 (prot. Autorità n. 17972 del 26 luglio 2006) ha presentato le proposte di cui all'articolo 16 della deliberazione n. 166/05 relative all'anno termico 2006-2007; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;
  • la società Snam Rete Gas con lettera in data 30 giugno 2006 (prot. Autorità n. 15694 del 30 giugno 2006) ha presentato le proposte di cui all'articolo 16 della deliberazione n. 166/05 relative all'anno termico 2006-2007;
  • in data 26 luglio 2006, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla Snam Rete Gas (prot. EF/M06/3678/lj) richiesta di approfondimenti e di correzioni relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento;
  • con lettera in data 27 luglio 2006 (prot. Autorità n. 18223 del 28 luglio 2006), Snam Rete Gas ha presentato una nuova proposta tariffaria; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05.

Considerato che:

  • la società Netenergy Service Srl (di seguito: Netenergy Service) con lettera in data 30 giugno 2006 (prot. Autorità n. 15877 del 4 luglio 2006) ha presentato le proposte di cui all'articolo 16 della deliberazione n. 166/05 relative all'anno termico 2006-2007;
  • in data 24 luglio 2006, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla Netenergy Service (prot. EF/R06/3637/lj) richiesta di correzioni relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento informando la società che avrebbe provveduto alla determinazione di tariffe d'ufficio in caso di mancata ricezione della medesima o nel caso in cui la proposta non fosse stata coerente con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 166/05;
  • con lettere in data 26 luglio 2006 (prot. Autorità n. 18116 del 27 luglio 2006) e 31 luglio 2006 (prot. Autorità n. 18426 del 31 luglio 2006), Netenergy Service ha presentato una nuova proposta tariffaria; e che tale proposta tariffaria non è risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;
  • alla luce di quanto sopra riportato, è necessario procedere alla determinazione:
    • dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2006-2007, coerenti con i criteri di cui alla deliberazione n. 166/05, che saranno comunicati alla società Netenergy Service Srl;
    • del corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete regionale per l'anno termico 2006-2007.

Ritenuto che:

  • sia necessario, al fine di assicurare alle imprese e agli utenti certezza sul valore delle tariffe per il servizio di trasporto entro i termini per la presentazione delle richieste di conferimento per l'anno termico 2006-2007:
    • approvare le proposte tariffarie presentate dalla Comunità Montana della Valtellina di Sondrio e dalle società Retragas Srl, SGI Spa e Snam Rete Gas;
    • rigettare la proposta tariffaria presentata dalla Netenergy Service e provvedere alla determinazione d'ufficio dei ricavi di riferimento e del corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete regionale per l'anno termico 2006-2007 in coerenza con i criteri di cui alla deliberazione n. 166/05.

DELIBERA

  1. di approvare le proposte di cui all'articolo 16 della deliberazione dell'Autorità n. 166/05, presentate dall'impresa maggiore per l'anno termico 2006-2007, aventi ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete nazionale di gasdotti, come riportati nella tabella 1, allegata al presente provvedimento;
  2. di approvare le proposte di cui all'articolo 16 della deliberazione n. 166/05, presentate dalla Comunità Montana della Valtellina di Sondrio e dalle società Retragas Srl, SGI Spa e Snam Rete Gas per l'anno termico 2006-2007, aventi ad oggetto le tariffe come riportate nella tabella 2, allegata al presente provvedimento;
  3. di rigettare la proposta tariffaria presentata dalla società Netenergy Service;
  4. di determinare per l'anno termico 2006-2007 i ricavi di riferimento e il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete regionale per la società Netenergy Service, in coerenza con i criteri di cui alla deliberazione n. 166/05;
  5. di notificare alla Comunità Montana della Valtellina di Sondrio con sede legale in Via Nazario Sauro n. 33, 23100 Sondrio e alle società Retragas Srl, con sede legale in via Lamarmora n. 230, 25124 Brescia, SGI Spa, con sede legale in via del Lauro n. 7, 20121 Milano e Snam Rete Gas, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  6. di notificare alla società Netenergy Service, con sede legale in Zona Industriale, 86039 Termoli (CB), in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento e il valore dei ricavi di riferimento riconosciuti ai fini tariffari, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  7. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.


Allegati: