Data pubblicazione: 31 luglio 2006
Delibera 31 luglio 2006
Delibera/Provvedimento 170/06
Approvazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione, relative all'anno termico 2006-2007 per la società Gnl Italia Spa, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 agosto 2005, n. 178/05
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 31 luglio 2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione n. 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 178/05 (di seguito: deliberazione n. 178/05);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2005, n. 197/05 (di seguito: deliberazione n. 197/05);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 153/06 (di seguito: deliberazione n. 153/06);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 5 giugno 2006, n. 1299/06 (di seguito: sentenza n. 1299/06).
Considerato che:
- con la sentenza sopra richiamata, resa sul ricorso promosso da Gnl Italia Spa (di seguito: Gnl Italia) avverso la deliberazione n. 178/05, il Tar Lombardia ha annullato parzialmente tale provvedimento, in particolare l'articolo 10, comma 10.2 che prevede che l'aggiornamento del costo riconosciuto del capitale investito netto avvenga mediante il ricalcolo annuale del capitale investito netto, tenuto conto dell'inflazione e delle dismissioni eventualmente effettuate dall'impresa di rigassificazione nel corso del periodo;
- l'Autorità, ai sensi della deliberazione n. 153/06, ha proposto appello, innanzi al Consiglio di Stato avverso le statuizioni di cui all'alinea precedente, le quali esplicano i propri effetti sui procedimenti di determinazione del vincolo sui ricavi a far data dall'anno termico 2006-2007, con contestuale istanza di sospensione degli effetti della sentenza medesima;
- nella Camera di Consiglio celebratasi in data 14 luglio 2006 innanzi al Consiglio di Stato, Gnl Italia si è impegnata a rinunciare agli effetti esecutivi della sentenza di primo grado fino all'esito della definizione nel merito sulla controversia.
Considerato che:
- l'articolo 11 della deliberazione n. 178/05 prevede che le imprese di rigassificazione presentano all'Autorità i ricavi e le proposte tariffarie entro il 31 marzo di ogni anno;
- la società Gnl Italia, con lettera in data 31 marzo 2006 (prot. Autorità n. 7752 del 31 marzo 2006), ha presentato, ai sensi dell'articolo 11, comma 11.1, della deliberazione n. 178/05, i ricavi e le proposte tariffarie relative all'anno termico 2006-2007;
- in data 22 giugno 2006, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla Gnl Italia (prot. EF/M06/3149/sp) richiesta di approfondimenti e di correzioni relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento;
- con lettera in data 7 luglio 2006 (prot. Autorità n. 16341 del 7 luglio 2006), Gnl Italia ha fornito gli approfondimenti richiesti;
- con lettera in data 24 luglio 2006 (prot. EF/R06/3640/lj) gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto a Gnl Italia, in esito all'udienza innanzi al Consiglio di Stato del 14 luglio 2006, l'invio della proposta tariffaria per l'anno termico 2006-2007 di cui all'articolo 11 della deliberazione n. 178/05, rettificata secondo quanto emerso nel terzo alinea;
- con lettera in data 25 luglio 2006 (prot. Autorità n. 17848 del 25 luglio 2006), Gnl Italia ha presentato una nuova proposta tariffaria; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 178/05.
Ritenuto che:
- sia necessario, in tempi utili all'avvio dell'anno termico 2006-2007, procedere all'approvazione della sopra richiamata proposta tariffaria, salvo eventuale conguaglio in esito alla decisione di merito del Consiglio di Stato relativamente alla sentenza n. 1299/06
DELIBERA
- di approvare le proposte tariffarie di cui all'articolo 11 della deliberazione dell'Autorità n. 178/05, presentate dalla società Gnl Italia Spa per l'anno termico 2006-2007, come riportate nelle tabelle 1 e 2, allegate al presente provvedimento, salvo eventuale conguaglio in esito alla decisione di merito del Consiglio di Stato relativamente alla sentenza n. 1299/06;
- di notificare alla società Gnl Italia Spa, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Allegati: