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Data pubblicazione: 31 luglio 2006

Delibera 26 luglio 2006

Delibera/Provvedimento 163/06

Intimazione ad adempiere agli obblighi di ispezione delle reti ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3, del Testo integrato della qualità dei servizi gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 luglio 2006

Viste:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2005, n. 152/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 ed in particolare l'articolo 11, commi 2 e 3 del Testo integrato in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi gas) approvato con la deliberazione medesima.

Considerato che:

  • l'articolo 11, comma 2, Tabella C del Testo integrato della qualità dei servizi gas impone agli esercenti il servizio di distribuzione del gas, con riferimento a ciascun impianto di distribuzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, commi 3 e 4 della medesima deliberazione l'obbligo:
    1. di sottoporre ogni anno ad ispezione almeno il 30% della lunghezza totale della rete in alta e media pressione al 31 dicembre dell'anno precedente;
    2. di sottoporre ogni anno ad ispezione almeno il 20% della lunghezza totale della rete in bassa pressione al 31 dicembre dell'anno precedente;
  • l'articolo 11, comma 3 del Testo integrato della qualità dei servizi gas prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, Tabella C, e fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, il distributore ottemperi agli obblighi di servizio di cui alla Tabella C:
    1. purché nel biennio costituito dall'anno di riferimento e da quello ad esso precedente abbia eseguito l'ispezione su una percentuale della rete maggiore di almeno il 10% del doppio della percentuale annua richiesta con riferimento alla lunghezza totale della rete al 31 dicembre precedente al biennio stesso;
    2. purché nel triennio costituito dall'anno di riferimento e dal biennio ad esso precedente abbia eseguito l'ispezione su almeno il 95% della rete con riferimento alla lunghezza totale della rete al 31 dicembre precedente al triennio stesso;
  • 'articolo 11, comma 4 del Testo integrato della qualità dei servizi gas prevede che, nel caso in cui il distributore non gestisca l'impianto di distribuzione per l'intero anno di riferimento, gli obblighi di servizio indicati all'articolo 11, comma 2, Tabella C vengano ridotti di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi nei quali il distributore non ha gestito l'impianto di distribuzione;
  • le disposizioni di cui ai precedenti alinea non si applicano:
    1. ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del Testo integrato della qualità dei servizi gas ai Comuni nei quali sia in corso il periodo di avviamento del medesimo servizio, limitatamente a tale periodo;
    2. ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c) del Testo integrato della qualità dei servizi gas per i distributori di gas naturale che forniscono un numero di clienti finali inferiore o uguale a 5.000, con riferimento al 31 dicembre 1999, fatta salva l'attuazione obbligatoria di quanto disposto dalla Parte II del Testo integrato per il pronto intervento, limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2005;
  • i dati comunicati all'Autorità dalle società riportate nell'Allegato A evidenziano, per l'anno 2005, il mancato rispetto delle percentuali minime di cui all'articolo 11, comma 2, Tabella C tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 11 del Testo integrato della qualità dei servizi gas per gli impianti di distribuzione riportati nello stesso Allegato A.

Ritenuto che:

  • sia necessario intimare agli esercenti, che ancora non vi abbiano provveduto, l'adempimento degli obblighi di ispezione delle reti previsti dall'articolo 11, commi 2 e 3 del Testo integrato della qualità dei servizi gas;
  • il mancato rispetto dell'intimazione di cui al precedente alinea costituisca elemento di valutazione ai fini della determinazione dell'eventuale misura sanzionatoria

DELIBERA

  1. di intimare alle società riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'adempimento agli obblighi previsti dall'articolo 11, commi 2 e 3 del Testo integrato della qualità dei servizi gas approvato con la deliberazione 29 settembre 2004, n. 168/04, anche per quanto di competenza dell'anno 2005, entro il 31 dicembre 2006;
  2. di prevedere che il mancato rispetto dell'intimazione di cui al punto 1 costituisca elemento di valutazione ai fini della determinazione dell'eventuale misura sanzionatoria;
  3. di comunicare alle società riportate in Allegato A il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

 

Allegato A

N. Prog.

Id distributore

Ragione sociale

Impianto di distribuzione

Parti di rete interessate dal mancato adempimento

1

93

LIBARNA ENERGIE SPA RIVANAZZANO Sia AP/MP sia BP

2

496

COMUNE DI SAN BONIFACIO SAN BONIFACIO ** GAS NATURALE Sia AP/MP sia BP

3

1063

S.E.I. SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI SPA SETTIMO TORINESE Sia AP/MP sia BP

4

1175

C.O.GAS SRL COMUNE DI ORTONA Solo AP/MP

5

1166

NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL SETTIMO MILANESE Solo AP/MP

6

308

HERA SPA CASTELNUOVO RANGONE Solo AP/MP

7

310

ASEC SPA COMUNE DI CATANIA ** GAS NATURALE Solo AP/MP