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Data pubblicazione: 22 giugno 2006

Delibera 20 giugno 2006

Delibera/Provvedimento 122/06

Rilevazione dei clienti alimentati in bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico (modifiche e integrazioni dell'articolo 14 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 giugno 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04, (di seguito deliberazione n. 4/04) come successivamente modificata e integrata, e in particolare l'allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: Testo integrato della qualità);
  • la relazione tecnica alla deliberazione n. 4/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2005, n. 250/05, (di seguito deliberazione n. 250/05) in materia di determinazione dei recuperi di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2004;
  • il documento per la consultazione dell'Autorità 11 aprile 2006 "Rilevazione dei clienti alimentati in bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico” (di seguito: documento per la consultazione 11 aprile 2006);
  • le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui al documento per la consultazione 11 aprile 2006.

Considerato che:

  • con il Testo integrato della qualità l'Autorità:
    • ha introdotto l'obbligo per le imprese distributrici con più di 5.000 clienti alimentati in bassa tensione (di seguito: clienti BT) di dotarsi di sistemi per la rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione del servizio elettrico;
    • tale obbligo è stato introdotto in quanto è funzionale alla successiva introduzione di standard individuali di continuità e indennizzi automatici anche per i clienti BT, attualmente esclusi dalla regolazione individuale delle interruzioni prevista solo per i clienti alimentati in media e alta tensione;
    • per tenere conto della complessità di realizzazione di sistemi di rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione del servizio elettrico l'Autorità ha introdotto l'obbligo con un particolare anticipo sul termine per l'adeguamento delle imprese distributrici, fissato al 31 dicembre 2007 dall'articolo 14, comma 14.3, del Testo integrato per la qualità;
  • con deliberazione n. 250/05, l'Autorità ha accertato, a seguito di verifiche ispettive, che una impresa distributrice (Ae-Ew Bolzano) è già attualmente in grado di rilevare il numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione in qualsiasi condizione di rete, disponendo di un sistema automatico di aggiornamento quotidiano del numero effettivo di clienti BT in servizio; tale impresa è stata pertanto ammessa a beneficiare del meccanismo di aumento della franchigia per le penalità previsto per incentivare già nel corrente periodo di regolazione la registrazione del numero reale di clienti BT interrotti;
  • a seguito delle risultanze delle suddette verifiche ispettive e di sollecitazioni di chiarimenti da parte delle imprese distributrici e di loro associazioni circa l'attuazione del comma 14.3 del Testo integrato della qualità, gli Uffici dell'Autorità nel mese di dicembre 2005 hanno avviato una richiesta di informazioni presso le imprese distributrici con più di 5.000 clienti BT con lo scopo di acquisire informazioni relative al grado di conoscenza e informatizzazione della rete di bassa tensione (di seguito: rete BT), alle modalità di esercizio della rete BT e alla metodologia che tali imprese intendono utilizzare per il calcolo dei clienti BT interrotti in attuazione del comma 14.3 del Testo integrato della qualità;
  • le informazioni pervenute sono state esaminate dagli Uffici dell'Autorità e sono state utilizzate quale base di partenza per la formulazione delle proposte contenute nel documento per la consultazione 11 aprile 2006 in materia di:
    • identificazione e adozione di regimi operativi, convenzionalmente identificati dalle lettere A, B e C e caratterizzati da una progressiva migliore approssimazione e da differenti tempi e modalità di aggiornamento dei sistemi di rappresentazione della rete BT;
    • scelta di ogni impresa distributrice del regime operativo da adottare e dichiarazione all'Autorità di tale scelta;
    • utilizzo della metodologia utilizzata per il calcolo dei clienti BT interrotti, in relazione al regime operativo prescelto, anche per il calcolo degli indicatori di continuità del servizio, in modo particolare per i casi di guasto monofase su linee BT protette da organi di interruzione unipolari;
    • gradualità di attuazione e tempi per l'entrata in vigore dei nuovi obblighi di registrazione in funzione delle dimensioni delle imprese distributrici e del regime operativo prescelto;
    • per le imprese che adotteranno il regime operativo C tramite l'ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici, adozione di un regime transitorio per la parte di utenza BT non ancora coperta da telegestione;
    • estensione dei nuovi obblighi di registrazione alle imprese con meno di 5.000 clienti BT;
    • tempi per la comunicazione all'Autorità del regime operativo prescelto da parte delle imprese distributrici e casi di proroga;
    • ulteriori proposte iniziali, da meglio precisare a seguito della consultazione, in materia di penalizzazioni in caso di mancata attuazione dei nuovi obblighi di registrazione in attuazione del comma 14.3 del Testo integrato della qualità e di incentivazione del regime operativo C, sotto forma di erogazione una tantum di contributi al costo di integrazione del sistema di telegestione ai fini dell'identificazione dei clienti coinvolti nelle interruzioni;
    • tempi per l'introduzione di standard di continuità individuali e indennizzi automatici per i clienti BT, sia in relazione al numero massimo annuo di interruzioni per singolo cliente BT sia in relazione alla durata massima di interruzione per singolo cliente.

Considerate:

  • le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati, concernenti in particolare l'opportunità di:
    • utilizzare metodologie differenti per il calcolo del numero dei clienti interrotti e il calcolo degli indicatori di continuità del servizio relativi alla durata di interruzione per cliente, in particolare per i casi di guasto monofase e bifase su linee BT protette da interruttori unipolari;
    • non avviare un regime transitorio per le imprese distributrici che adotteranno il regime operativo C per la parte di utenza BT non coperta da telegestione;
    • prevedere tempi più lunghi per le imprese distributrici per la comunicazione all'Autorità circa il regime operativo prescelto, subordinando tale comunicazione alle forme di incentivazione che l'Autorità introdurrà;
  • ulteriori osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati, concernenti in particolare l'opportunità di:
    • non prevedere penalizzazioni per il mancato avvio da parte delle imprese distributrici delle attività necessarie per l'adempimento ai nuovi obblighi di registrazione in attuazione del comma 14.3 del Testo integrato della qualità;
    • introdurre forme di incentivazione anche del regime operativo B;
    • prevedere l'erogazione di una tantum per l'adozione dei regimi operativi B e C, anche qualora tali adozioni abbiano luogo nel corso di periodi di regolazione successivi al terzo;
    • differire al terzo periodo di regolazione l'introduzione di standard sul numero massimo annuo di interruzioni per singolo cliente BT e sulla durata massima di interruzione per singolo cliente BT.

Ritenuto che:

  • sia necessario confermare il rilievo della disposizione di cui all'articolo 14, comma 14.3 del Testo integrato della qualità, che è funzionale all'introduzione di standard individuali di qualità e indennizzi automatici anche per i clienti BT, come peraltro indicato nel documento per la consultazione 11 aprile 2006 nel quale viene delineata la tempistica di utilizzo dei dati di continuità per singolo cliente BT a tali fini (cap. 7 del documento citato);
  • in relazione al rilievo dell'obiettivo complessivo sopra indicato, in termini sia di protezione dei clienti con eccessivo numero di interruzioni sia di miglioramento complessivo della qualità del servizio, sia opportuno procedere immediatamente alla modifica e integrazione dell'articolo 14 del Testo integrato della qualità, al fine di rendere disponibili alle imprese distributrici gli elementi necessari ad attuare nei tempi previsti gli obblighi di registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni attraverso uno dei possibili regimi operativi descritti, di cui il regime A è da considerare come quello minimo per l'intero terzo periodo di regolazione, ferma restando la possibilità per le imprese di adottare regimi operativi con requisiti funzionali non inferiori a quelli del regime operativo A;
  • sia opportuno confermare, anche alla luce delle osservazioni pervenute, i seguenti orientamenti contenuti nelle proposte formulate nel documento per la consultazione 11 aprile 2006, concernenti in particolare:
    • l'identificazione e l'adozione di regimi operativi caratterizzati da una progressiva migliore approssimazione e da differenti tempi e modalità di aggiornamento dei sistemi di rappresentazione della rete BT;
    • la possibilità che le imprese distributrici adottino regimi operativi non codificati dall'Autorità, purchè caratterizzati da errori di approssimazione ridotti e decrescenti nel tempo e da tempi e modalità di aggiornamento dei sistemi di rappresentazione della rete BT non peggiori di quelli identificati per il regime operativo A;
    • l'introduzione di forme di gradualità di attuazione e di tempi di entrata in vigore dei nuovi obblighi di registrazione in funzione delle dimensioni delle imprese distributrici e del regime operativo prescelto;
    • l'estensione dei nuovi obblighi di registrazione alle imprese con meno di 5.000 clienti BT con adeguata gradualità;
    • i casi di proroga per le imprese distributrici con più di 100.000 clienti BT che adotteranno fin da subito il regime operativo B o C senza ausilio della telegestione e per quelle che hanno in corso fusioni o acquisizioni rilevanti;
  • sia opportuno dare seguito ad alcune osservazioni avanzate dai soggetti interessati, prevedendo che per il terzo periodo di regolazione sarà concesso tenere conto, in proporzione al numero di fasi interessate, del minor numero di clienti coinvolti in caso di guasto monofase o bifase su linee BT protette da interruttori unipolari ai fini del calcolo dell'indicatore di continuità del servizio relativo alla durata media di interruzione per cliente;
  • sia opportuno, in considerazione delle osservazioni pervenute circa il rischio di dilazionamento dei piani di installazione dei misuratori telegestiti per via della proposta di adozione, da parte delle imprese che adotteranno il regime operativo C con telegestione, di un regime transitorio per la parte di utenza BT non coperta da telegestione, formulare una disposizione che minimizzi il rischio segnalato ma nello stesso tempo garantisca la possibilità di applicare dall'inizio del terzo periodo di regolazione almeno standard di qualità sul tempo massimo di ripristino dell'alimentazione e relativi indennizzi automatici a clienti BT che subiscono interruzioni prolungate oltre tali standard, per la determinazione dei quali è in corso un processo di consultazione.

Ritenuto inoltre che:

  • sia opportuno confermare l'introduzione di forme di penalizzazione per il mancato avvio da parte delle imprese distributrici delle attività necessarie per l'adempimento ai nuovi obblighi di registrazione, rinviando alla consultazione relativa alla regolazione della qualità dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione gli orientamenti finali dell'Autorità su tale materia anche alla luce della concreta attuazione delle norme disposte dal presente provvedimento;
  • sia opportuno limitare le possibili forme di incentivazione al solo regime operativo C realizzato attraverso l'ausilio dei sistemi di telegestione dei misuratori elettronici in bassa tensione, dal momento che solo il regime operativo C, rispetto al regime operativo B, valorizza l'utilizzo di organi di protezione delle linee BT di tipo unipolare e rispetto al regime operativo C realizzato tramite i sistemi informativi consente la massima precisione nella registrazione dell'istante di inizio delle interruzioni, agevolando in tal modo anche la conduzione delle verifiche ispettive;
  • sia opportuno pertanto approfondire ulteriormente la struttura e l'ammontare delle possibili incentivazioni al regime operativo C nell'ambito della prossima consultazione sulle proposte dell'Autorità per la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione di bassa tensione, fermo restando che tale possibilità potrà essere limitata al solo terzo periodo di regolazione;
  • sia pertanto necessario prevedere che la comunicazione all'Autorità per l'adozione dei soli regimi operativi B e C potrà essere effettuata successivamente, in modo che le imprese distributrici possano operare le proprie scelte anche in base alle forme di incentivazione che l'Autorità potrà introdurre a seguito delle suddette consultazioni

DELIBERA

  1. di sostituire l'articolo 14 del Testo integrato della qualità con il disposto normativo di cui all'Allegato Ache forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il Testo integrato della qualità come risultante dalle integrazioni apportate con il presente provvedimento;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità affinché entri in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Allegati:

Altri documenti: