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Data pubblicazione: 20 giugno 2006

Delibera 19 giugno 2006

Delibera/Provvedimento 115/06

Avvio di istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società Sippic Spa per inosservanza delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 200/99, 28 dicembre 1999, n. 201/99, 16 marzo 2000, n. 55/00, 30 gennaio 2004, n. 4/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 giugno 2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 30 luglio 1986, n. 42, come successivamente modificato e integrato;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200/99 (di seguito: deliberazione n. 200/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 201/99, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 201/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2000, n. 55/00 (di seguito: deliberazione n. 55/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: deliberazione n. 4/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2005, n. 236/05 (di seguito: deliberazione n. 236/05).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 201/99 e, con effetto dall'1 febbraio 2004, con la deliberazione n. 4/04, l'Autorità ha definito la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica; e che, in particolare:
    • il comma 27.2, lettera h), della deliberazione n. 201/99 stabilisce l'obbligo dell'esercente i predetti servizi di registrare, per ogni richiesta di prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualità, ivi compresa la preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici di cui all'articolo 4 della medesima deliberazione, la data di esecuzione della prestazione; e che analogo obbligo è previsto dal comma 70.2, lettera h), della deliberazione n. 4/04, anche con riferimento alla preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete di bassa tensione di cui all'articolo 47 del medesimo provvedimento;
    • l'esecuzione della preventivazione di cui al precedente alinea consiste nella "messa a disposizione” dei documenti relativi alla stessa, la quale avviene, ai sensi dell'articolo 1, lettera hh), della deliberazione n. 201/99, e del comma 44.1, lettera hh), della deliberazione n. 4/04, al momento dell'invio dei documenti, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, ovvero al momento della comunicazione dell'avvenuta predisposizione dei medesimi documenti, risultante dal sistema informativo dell'esercente;
    • il comma 4.2, lettere a), e) ed f), della deliberazione n. 201/99 individua alcune informazioni e documenti che l'esercente deve fornire in sede di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici; e che tale previsione è replicata dal comma 47.3, lettere a), e) ed f), della deliberazione n. 4/04 in ordine alla preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete in bassa tensione, in forza della quale l'esercente è tenuto:
      1. ad indicare nel preventivo le "differenti componenti di costo”; la deliberazione n. 201/99 circoscrive tale obbligo alle sole ipotesi in cui il corrispettivo debba essere determinato in modo analitico e non forfetario;
      2. ad indicare nel preventivo il tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché l'entità dell'indennizzo automatico previsto, qualora tale prestazione sia soggetta ad un livello specifico di qualità;
      3. a presentare al cliente lo schema del contratto di fornitura che debba eventualmente essere sottoscritto dal medesimo;
    • il comma 30.2 della deliberazione n. 201/99 e il comma 73.2 della deliberazione n. 4/04 prescrivono che entro il 30 giugno di ogni anno l'esercente, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, dia informazione ad ogni cliente servito dei livelli specifici e generali di qualità, nonché degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici;
    • il comma 72.2 della deliberazione n. 4/04 impone all'esercente l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno: (a) il numero totale delle richieste di prestazioni da parte dei clienti, tra le quali la preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete di media tensione; (b) il numero totale delle richieste di prestazioni per le quali l'esercente non abbia rispettato il livello specifico o generale di qualità, con indicazione delle cause tra quelle previste nel comma 66.1 della deliberazione n. 4/04; (c) il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni;
  • con la deliberazione n. 200/99, l'Autorità ha stabilito condizioni contrattuali di fornitura a garanzia dei clienti del mercato vincolato elettrico, prevedendo, in particolare, al comma 4.2, che la fatturazione dei consumi avvenga con periodicità almeno mensile per le tipologie di clienti elencate alle lettere a) e b) del medesimo comma;
  • con la deliberazione n. 55/00, l'Autorità ha definito una disciplina in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità dei clienti del mercato vincolato, prevedendo, in particolare:
    • al comma 4.1, che nella bolletta figuri, tra l'altro, la data delle ultime due letture o autoletture del gruppo di misura;
    • al comma 6.1, le tipologie di corrispettivo che l'esercente ha l'obbligo di indicare separatamente in bolletta;
    • al comma 6.2, che nella bolletta, almeno una volta all'anno, sia riportata l'indicazione dell'elenco delle componenti A e UC, con le relative denominazioni e i corrispettivi fatturati al cliente per il periodo di riferimento, disaggregati per singole componenti;
    • al comma 6.4, che, qualora le opzioni tariffarie prevedano una differenziazione del prezzo del kWh per scaglioni di consumo, ogni bolletta di conguaglio evidenzi la distribuzione dei consumi del cliente per scaglioni di consumo ed i relativi prezzi;
    • al comma 8.1, che nella bolletta sia data separata indicazione, rispetto alla tariffa, delle singole imposte e delle relative aliquote applicate in base alle disposizioni fiscali vigenti;
    • al comma 16.1, che nella bolletta siano indicati uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio guasti, a cui i clienti possano rivolgersi in qualsiasi momento;
    • al comma 18.1, che nella bolletta siano riportati eventuali aggiornamenti delle componenti delle opzioni tariffarie;
    • al comma 13.2, che nella bolletta sia riportato il termine intercorrente tra la scadenza indicata per il pagamento e la possibile interruzione della fornitura al cliente moroso;
    • agli articoli 14 e 15, l'insieme delle informazioni che l'esercente è tenuto a fornire, in sede di predisposizione della bolletta, ai clienti morosi in relazione a bollette precedenti;
  • segnalazioni e reclami pervenuti agli Uffici dell'Autorità da parte di clienti della società Sippic Spa (di seguito: Sippic) hanno rappresentato violazioni delle deliberazioni sopra richiamate; e che, al fine di accertarne la sussistenza, l'Autorità, con deliberazione n. 236/05, ha disposto un'ispezione, eseguita nei giorni 15, 16 e 17 dicembre 2005, presso la sede della società;
  • Sippic ha successivamente integrato, secondo quanto richiesto in sede di ispezione, le informazioni fornite, inviando agli Uffici dell'Autorità le comunicazioni del 10 gennaio 2006 (prot. Autorità n. 1006) e del 2 febbraio 2006 (prot. Autorità n. 2839);
  • dalla documentazione e dalle informazioni acquisite sia nel corso della suddetta ispezione, sia successivamente alla stessa, è emerso che Sippic:
    • in contrasto con quanto previsto dal comma 27.2, lettera h), della deliberazione n. 201/99 e dal comma 70.2, lettera h), della deliberazione n. 201/99, ha, durante gli anni 2003 e 2004, reiteratamente omesso di registrare la data di messa a disposizione del preventivo per tutte le richieste pervenute oralmente, tramite sportello o telefono, dai clienti allacciati in bassa tensione;
    • in sede di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici formulati nell'anno 2003, nonché per l'esecuzione di lavori sulla rete in bassa tensione formulati nel 2004, contrariamente a quanto rispettivamente previsto dal comma 4.2, lettere a), e) e f), della deliberazione n. 201/99 e dal comma 47.3, lettere a), e) e f), della deliberazione n. 4/04:
      1. pur riportando le differenti componenti di costo, ha tuttavia omesso di identificare nominativamente quelle previste dalla disciplina in materia di contributi di allacciamento;
      2. anche con riferimento alle prestazioni soggette a livello specifico di qualità, ha omesso di indicare il tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché l'entità dell'indennizzo automatico dovuto al cliente in caso di mancato rispetto di tale livello;
      3. ha omesso di presentare al cliente lo schema del contratto di fornitura;
    • durante gli anni 2003 e 2004, ha omesso di fornire al cliente le informazioni previste rispettivamente al comma 30.2 della deliberazione n. 201/99 ed al comma 73.2 della deliberazione n. 4/04, come sopra richiamate;
    • ha omesso, per tutti i preventivi di lavori sulla rete in media tensione formulati nel corso dell'anno 2004 (pari a 7), di comunicare all'Autorità le informazioni ivi prescritte;
    • invece di emettere fatture con cadenza mensile, come prescritto dal comma 4.2 della deliberazione n. 200/99, durante gli anni 2003 e 2004 ha emesso ed inoltrando a clienti con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW, con cadenza bimestrale (alla fine di ogni mese pari), due fatture con data diversa di pochi giorni;
    • durante gli anni 2000 – 2004, e fino a tutto il secondo bimestre 2005, in contrasto con quanto previsto dalle previsioni della deliberazione n. 55/00 sopra richiamate, ha:
      1. omesso di indicare in bolletta la data delle ultime due letture o autoletture del gruppo di misura, come previsto invece dal comma 4.1;
      2. fornito ai clienti le informazioni relative ai corrispettivi prescritti al comma 6.1, inserendole in un modulo che veniva consegnato ai clienti soltanto al momento del pagamento presso gli sportelli della società, omettendo in tal modo di riportare dette informazioni nell'avviso di pagamento recapitato ai clienti;
      3. omesso di riportare nella bolletta l'elenco delle componenti A e UC e le pertinenti informazioni prescritte dal comma 6.2;
      4. indicato le informazioni prescritte ai sensi del comma 6.4 e del comma 8.1 nel solo modulo richiamato alla precedente lettera (b), senza riportarle nell'avviso di pagamento recapitato ai clienti;
      5. omesso di indicare in bolletta il termine intercorrente tra la scadenza per il pagamento e la possibile interruzione della fornitura al cliente moroso (comma 13.2);
      6. omesso di segnalare nella bolletta le informazioni previste dagli articoli 14 e 15 per le ipotesi di morosità pregressa;
      7. omesso di indicare nella bolletta i recapiti telefonici prescritti dal comma 16.1, relativi al servizio guasti;
      8. omesso di riportare nella bolletta gli eventuali aggiornamenti delle componenti delle opzioni tariffarie (comma 18.1);
    • a partire dal terzo bimestre 2005, ha reiterato le condotte descritte al precedente alinea, limitatamente a quelle riportate alle precedenti lettere (e) e (g).

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti di Sippic, di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Sippic, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, in relazione a ciascuna delle infrazioni sopra analiticamente riportate;
  2. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto del comma 12.1, lettera d), della deliberazione n. 182/04 e del punto 18 della deliberazione n. 183/04, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. di fissare in 150 (centocinquanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione della presente deliberazione;
  4. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. di stabilire che i soggetti possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5 del dPR n. 244/01, con facoltà di accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01 contestualmente alla produzione dei documenti e delle memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, durante lo svolgimento dell'audizione medesima;
  7. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione della presente deliberazione per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01 e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  8. di notificare il presente provvedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento a Sippic, con sede legale in via Rossini 22, 20128, Napoli;
  9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).