Data pubblicazione: 08 giugno 2006
Delibera 06 giugno 2006
Delibera/Provvedimento 109/06
Avvio di procedimento per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato rese in materia di aggiornamento del vincolo sui ricavi di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e 30 settembre 2004, n. 173/04, nonché per la modifica delle medesime deliberazioni
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 6 giugno 2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 6 maggio 2004, n. 69/04;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2004, n. 104/04 (di seguito: deliberazione n. 104/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62/05 (di seguito: deliberazione n. 62/05);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 122/05 (di seguito: deliberazione n. 122/05);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2005, n. 128/05 (di seguito: deliberazione n. 128/05);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2005, n. 206/05 (di seguito: deliberazione n. 206/05);
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05, 657/05, 658/05, 659/05, 660/05, 661/05, 662/05, 663/05, 664/05, 665/05, 666/05, 667/05, 668/05, 669/05, 670/05, 671/05, 672/05, 673/05, 674/05, 675/05, 676/05, 677/05, 678/05, 679/05, 680/05, 681/05, 682/05, 683/05, 684/05, 685/05, 686/05, 687/05, 688/05, 689/05, 741/05, 742/05, 743/05, 744/05, 745/05, 825/05, 826/05, 827/05, 828/05, 829/05, 830/05, 13 aprile 2005, n. 823/05 (di seguito: sentenza n. 823/05) e 12 luglio 2005, n. 3403/05 (di seguito: sentenza n. 3403/05);
- le decisioni del Consiglio di Stato 16 marzo 2006, n. 1398/06, 1399/06, 1400/06, 1401/06, 1402/06, 1403/06, 1404/06, 1405/06, 1406/06, 1407/06, 1408/06, 1409/06, 1410/06, 1411/06, 1413/06, 1414/06, 1415/06, 1416/06, 11 aprile 2006, n. 2003/06, 2005/06, 2007/06, 2008/06, 20 aprile 2006, n. 2201/06, 2202/06, 2203/06, 2204/06, 2205/06, 2206/06, 2207/06, 2208/06, 2209/06, 2210/06, 2211/06, 2212/06, 2213/06, 2214/06, 2215/06, 2216/06, 2217/06, 2218/06.
Considerato che:
- con le sentenze sopra richiamate, rese sui ricorsi promossi avverso la deliberazione n. 170/04, il Tar Lombardia ha annullato parzialmente tale provvedimento, in particolare l'articolo 7, commi 7.1 e 7.2, e l'articolo 8, nella parte in cui definiscono criteri che:
- non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per il secondo periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto degli investimenti che sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
- prevedono, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi, una percentuale di recupero di produttività costante per l'intera durata del periodo regolatorio;
- l'Autorità, con deliberazione n. 62/05 ha avviato un procedimento per l'ottemperanza alla statuizione di cui alla precedente lettera (a), concluso con l'adozione della deliberazione n. 122/05; e che l'Autorità ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso le statuizioni di cui alla precedente lettera (b), le quali esplicano i propri effetti sui procedimenti di determinazione del vincolo sui ricavi a far data dall'anno termico 2005-2006, come anche confermato dallo stesso Tar Lombardia con sentenza n. 3403/05;
- con riferimento all'anno termico 2005-2006, con deliberazione n. 206/05 l'Autorità ha disposto che, sino a successivo provvedimento dell'Autorità e salvo conguaglio, devono applicarsi le tariffe di distribuzione di gas naturale approvate nonché determinate dall'Autorità per l'anno termico 2004-2005;
- con le decisioni sopra richiamate, rese sugli appelli dell'Autorità avverso le statuizioni di cui alla precedente lettera (b), il Consiglio di Stato ha confermato le pronunce del Tar Lombardia, precisando che:
- pur essendo "anche logico e ragionevole che l'Autorità determini la base di partenza del recupero di produttività in misura corrispondente a quella utilizzata nel precedente periodo di regolazione, a condizione però che tale recupero sia poi decrescente”;
- quanto statuito al precedente alinea risulta coerente con la disciplina tariffaria definita dall'Autorità per il settore dell'energia elettrica, in forza della quale il recupero di produttività è costante per l'intero periodo di regolazione, in quanto tale recupero è stato determinato in una misura inferiore a quella utilizzata nel precedente periodo;
- quanto sopra comporta l'affermazione di un principio di diritto in forza del quale la previsione di un recupero di produttività costante nel tempo non risulta di per sé illegittima, fintanto che si attesta su valori inferiori rispetto a quelli previsti per il periodo di regolazione precedente.
Considerato che:
- con la sentenza n. 823/05, il Tar Lombardia, ha parzialmente annullato gli articoli 8 e 11 della deliberazione n. 173/04 nella parte in cui prevedono, per le tariffe di distribuzione e di vendita di gas diversi dal gas naturale, un recupero di produttività pari al 3% e costante per tutto il periodo regolatorio; e che l'Autorità ha presentato appello avverso tale pronuncia sul presupposto che la stessa avesse ad oggetto due distinti profili della deliberazione in parola, in particolare:
- da un lato, la previsione, per il primo anno termico del secondo periodo di regolazione, di un valore del recupero di produttività pari a quello previsto per il primo periodo;
- dall'altro lato, la previsione del predetto valore in misura costante per l'intero periodo;
- inoltre, poiché la disciplina di determinazione e aggiornamento del vincolo sui ricavi di cui all'articolo 8, commi 8.1, 8.2 e 8.5, della deliberazione n. 173/04, si fonda sui medesimi principi adottati, per l'attività di distribuzione di gas naturale, ai fini della disciplina di cui all'articolo 7, commi 7.1 e 7.2, e all'articolo 8 della deliberazione n. 170/04, il procedimento avviato dall'Autorità con la sopra richiamata deliberazione n. 62/05 ha riguardato anche la conseguente modifica della deliberazione n. 173/04; e che tale procedimento si è concluso con l'adozione della deliberazione n. 128/05;
- l'Autorità con la deliberazione n. 206/05 ha previsto, relativamente ai servizi di distribuzione e fornitura di gas diversi dal gas naturale, l'applicazione per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, salvo successivo conguaglio, dei corrispettivi indicati nelle proposte approvate nonché quelli determinati dall'Autorità per l'anno termico 2004-2005;
- con la decisione n. 1416/06, il Consiglio di Stato ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto l'appello dell'Autorità, e in particolare:
- ha precisato che i due profili considerati dall'appello dell'Autorità non possono essere valutati disgiuntamente tra loro;
- ha ritenuto illegittima la previsione di un tasso di recupero di produttività costante per l'intero periodo di regolazione;
- quanto sopra statuito costituisce applicazione dei principi generali formulati dal medesimo giudice nelle decisioni rese sugli appelli relativi alla deliberazione n. 170/04, riportati agli ultimi punti del precedente considerato, ciò che fa salva la legittimità della previsione del valore iniziale del recupero di produttività.
Considerato che:
- sono pervenute segnalazioni da parte di esercenti il servizio di distribuzione del gas che evidenziano l'esigenza di modificare la disciplina tariffaria vigente relativamente alle località di nuova realizzazione, al fine di tenere in adeguata considerazione le specificità connesse al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno;
Ritenuto che:
- sia necessario, al fine di dare esecuzione alle sopra richiamate decisioni del Consiglio di Stato, avviare un procedimento per la modifica dei valori del tasso di recupero di produttività, di cui alla deliberazione n. 170/04 e alla deliberazione n. 173/04, da applicare negli anni termici successivi al primo;
- il predetto avvio di procedimento renda incongruo il termine del 30 giugno, fissato per la presentazione per l'anno termico 2006-2007 delle proposte tariffarie, dall'articolo 5 della deliberazione n. 170/04 e dall'articolo 12 della deliberazione n. 173/04; e che sia conseguentemente necessario differire il suddetto termine a data da stabilirsi in esito al medesimo procedimento, prevedendo nel frattempo l'invio dei dati relativi ai nuovi investimenti realizzati nell'esercizio 2005, di cui all'articolo 5.3.1 della deliberazione n. 170/04 e all'articolo 12.4.1 della deliberazione n. 173/04, al fine di assicurare una tempestiva verifica delle proposte tariffarie per l'anno termico 2006-2007, che verranno successivamente presentate;
- sia altresì opportuno, che il suddetto procedimento sia avviato anche al fine di modificare la disciplina tariffaria di cui alla deliberazione n. 170/04 e alla deliberazione n. 173/04, relativa al periodo di avviamento e al primo anno successivo al completamento del medesimo periodo
DELIBERA
- di avviare un procedimento per l'adozione di un provvedimento di modifica della deliberazione n. 170/04 e della deliberazione n. 173/04, relativo:
- al tasso di recupero di produttività per gli anni termici successivi al primo, in esecuzione alle decisioni del Consiglio di Stato richiamate in motivazione;
- alla disciplina tariffaria prevista per il periodo di avviamento e per il primo anno successivo al completamento del medesimo periodo;
- di attribuire al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità la responsabilità del procedimento;
- di stabilire che il predetto procedimento sia concluso entro il 15 settembre 2006;
- di prevedere che, per l'anno termico 2006-2007, il termine per la presentazione delle proposte tariffarie fissato, dall'articolo 5 della deliberazione n. 170/04 e dall'articolo 12 della deliberazione n. 173/04, al 30 giugno di ogni anno, sia differito a data da stabilirsi in esito al presente procedimento;
- di prevedere che le imprese di distribuzione trasmettano i dati relativi ai nuovi investimenti realizzati nell'esercizio 2005, di cui all'articolo 5.3.1 della deliberazione n. 170/04 e all'articolo 12.4.1 della deliberazione n. 173/04, perentoriamente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di prevedere che la mancata trasmissione dei dati di cui al punto 5 nei termini previsti comporti l'adozione da parte dell'Autorità della procedura di cui all'articolo 5.5 della deliberazione n. 170/04 e all'articolo 12.7 della deliberazione n. 173/04;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;