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Data pubblicazione: 01 marzo 2006

Delibera 28 febbraio 2006

Delibera/Provvedimento 43/06

Avvio di procedimento per la definizione di modalità applicative delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per le cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui all'articolo 4, numero 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai fini della regolazione di alcuni servizi di pubblica utilità del settore elettrico

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28-02-2006

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, in particolare, l'articolo 3, comma 1 e l'articolo 26 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (di seguito: legge n. 1643/62);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (legge n. 239/04);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorita 16 ottobre 2003, n. 118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 23 febbraio 2005, n. 34/05.

Considerato che:

  • ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, le cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica, di cui all'articolo 4, numero 8 della legge n. 1643/62 (di seguito: cooperative), svolgono il servizio di distribuzione limitatamente alla quota di utenti diversi dai propri soci;
  • il Testo integrato include disposizioni applicabili alle imprese che erogano i servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica;
  • l'Autorita ha riscontrato l'opportunita di affinare le modalita applicative delle richiamate disposizioni, in primo luogo con riferimento:
    1. alla verifica del vincolo V1 e all'applicazione delle disposizioni in materia di perequazione generale, nel caso di cooperative che operino quali imprese distributrici nei confronti di utenti non soci connessi alle proprie reti;
    2. all'applicazione delle disposizioni in materia di servizio di vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, di cui al Testo integrato;
    3. all'applicazione delle disposizioni in materia di load-profiling, di cui alla deliberazione n. 118/03;
    4. all'applicazione delle disposizioni in materia di servizio di dispacciamento, di cui alla deliberazione n. 168/03.

Ritenuto che:

  • sia opportuno avviare un procedimento per la definizione di modalita applicative delle disposizioni dell'Autorita per le cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai fini della regolazione di alcuni servizi di pubblica utilita del settore elettrico ed in primo luogo in relazione:
    • alle disposizioni previste dal Testo integrato;
    • alle disposizioni previste dalla deliberazione n. 118/03;
    • alle disposizioni previste dalla deliberazione n. 168/03;
  • nelle more della conclusione del procedimento, sia opportuno sospendere i termini relativi agli adempimenti previsti in capo alle cooperative nella loro veste di imprese distributrici, in particolare con riferimento alla perequazione generale ed alla verifica del vincolo V1

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la definizione di modalita applicative delle disposizioni dell'Autorita per le cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui all'articolo 4, numero 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai fini della regolazione di alcuni servizi di pubblica utilita del settore elettrico;
  2. convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  3. rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione;
  4. di conferire mandato, per azione d'intesa, al Direttore della Direzione Energia Elettrica dell'Autorita ed al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorita, di dar corso agli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attivita preparatoria delle decisioni conclusive, ivi inclusa, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, l'istituzione di gruppi di lavoro informali, per favorire la piu ampia partecipazione dei soggetti regolati al procedimento;
  5. di sospendere, fino a successivo provvedimento dell'Autorita, i termini relativi agli adempimenti previsti in capo alle cooperative di cui all'articolo 4, numero 8 della legge n. 1643/62, nella loro veste di imprese distributrici, in particolare con riferimento alla perequazione generale, di cui alla Parte III, Sezione 1, Titolo 1, del Testo integrato ed alla verifica del vincolo V1, di cui all'articolo 9 del medesimo Testo integrato;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).

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