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Delibera 23 gennaio 2006

Delibera/Provvedimento 15/06

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità del servizio di trasporto di gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c, g ed h, della legge 14 novembre 1995, n. 481

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23-01-2006

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Ministero delle Attivita Produttive 29 settembre 2005 (di seguito: decreto 29 settembre 2005);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/02;
  • la deliberazione dell'Autorita 1 luglio 2003, n. 75/03 (di seguito: deliberazione n. 75/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 12 dicembre 2003, n. 144/03 (di seguito: deliberazione n. 144/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 12 dicembre 2003, n. 145/03;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 luglio 2005, n. 166/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 4 agosto 2005, n. 179/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 19 settembre 2005, n. 190/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 settembre 2005, n. 204/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 12 dicembre 2005, n. 268/05;
  • il codice di trasporto di Snam Rete Gas SpA, app rovato dall'Autorita con la deliberazione n. 75/03 ed in particolare il capitolo 13 intitolato "Qualita del servizio";
  • il codice di trasporto di Edison T&S SpA, ridenominata dal 31 dicembre 2004 Societa Gasdotti Italia SpA, approvato dall'Autorita con la deliberazione n. 144/03 ed in particolare il capitolo 13 intitolato "Qualita del servizio".

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilita del settore del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera c, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita controlli che le condizioni e le modalita di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera g, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera h, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
  • il Ministro delle Attivita Produttive con il decreto 29 settembre 2005 ha previsto che le imprese di trasporto regionale garantiscano i livelli e gli standard qualitativi e di sicurezza del trasporto a tutela dei clie nti direttamente allacciati alle reti di trasporto;
  • nei codici di trasporto di Snam Rete Gas SpA e di Societa Gasdotti Italia SpA, approvati rispettivamente con le deliberazioni dell'Autorita n. 75/03 e n. 144/03, vengono regolati aspetti della qualita del servizio di trasporto peculiari di ciascuno dei due soggetti;
  • rimangono aspetti relativi alla qualita del servizio di trasporto, di carattere generale ed indipendenti dal soggetto che esercita l'attivita di trasporto del gas naturale, che richiedono una piu puntuale regolazione.

Ritenuto che:

  • sia opportuno avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualita del servizio di trasporto del gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere cg e h, della legge n. 481/95 con i quali regolare aspetti generali in tema di qualita del servizio di trasporto del gas naturale tra i quali almeno la sicurezza, la continuita e la qualita commerciale;
  • sia necessario prevedere che la ulteriore regolazione in tema di qualita del servizio di trasporto del gas naturale relativa ad aspetti peculiari del singolo soggetto che esercita l'attivita di trasporto venga demandata alle modifiche ed integrazioni dei codici di trasporto da approvarsi da parte dell'Autorita

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di qualita del servizio di trasporto del gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere cg e h, della legge n. 481/95 con i quali regolare aspetti generali in tema di qualita del servizio di trasporto del gas naturale, in coerenza con quanto gia definito in precedenti provvedimenti dell'Autorita.
  2. di attribuire al direttore della Direzione Consumatori e Qualita del Servizio dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas la responsabilita del procedimento.
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.