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Data pubblicazione: 10 ottobre 2005

Delibera 05 ottobre 2005

Delibera/Provvedimento 210/05

Approvazione del piano di rilevazione della qualità della tensione sulla rete di trasmissione nazionale e obblighi di monitoraggio della qualità della tensione sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta tensione

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 05-10-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 4/04, (di seguito deliberazione n. 4/04) come successivamente rettificata e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: Testo integrato della qualita dei servizi elettrici);
  • la deliberazione dell'Autorita 30 dicembre 2004, n. 250/04, (di seguito: deliberazione n. 250/04) recante le direttive alla societa Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. (di seguito: Gestore della rete) per l'adozione del codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 aprile 2005, n. 79/05, recante la verifica del codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
  • la lettera 5 settembre 2005, prot. GRTN/P2005016206 (prot. Autorita n. 019701 del 7 settembre 2005), con la quale il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorita, per la verifica di competenza, il piano per la rilevazione della qualita della tensione sulla rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN);
  • il documento per la consultazione dell'Autorita 6 aprile 2005 "Iniziative per il monitoraggio della qualita della tensione sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica" (di seguito: documento per la consultaz ione 6 aprile 2005);
  • le osservazioni pervenute all'Autorita da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui al documento per la consultazione 6 aprile 2005.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 250/04, l'Autorita ha emanato direttive al Gestore della rete per l'adozione del Codice di rete, tra cui, all'articolo 31, comma 31.2, l'obbligo di rilevare a campione alcune grandezze di qualita della tensione attraverso apposite campagne di misurazione, il cui piano di realizzazione deve essere presentato all'Autorita;
  • il piano per la rilevazione della qualita della tensione sulla RTN trasmesso dal Gestore della rete all'Autorita non ha evidenziato la necessita di essere modificato o integrato.

Considerato inoltre che:

  • con il documento per la consultazione 6 aprile 2005 l'Autorita ha proposto di allineare gli obblighi di registrazione della qualita della tensione tra rete di distribuzione in alta tensione e RTN;
  • la proposta di cui al punto precedente e stata ampiamente condivisa dai soggetti consultati;
  • il progetto di monitoraggio della qualita della tensione sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica in media tensione si trova in una fase realizzativa avanzata.

Ritenuto che:

  • il piano per la rilevazione della qualita della tensione sulla RTN elaborato dal Gestore della rete debba essere approvato senza l'apporto di modifiche o integrazioni;
  • il Gestore della rete debba pubblicare sul proprio sito internet l'indicazione delle aree geografiche sottoposte al monitoraggio della qualita della tensione sulla RTN e fornire indicazioni per favorire la partecipazione degli utenti della rete a tale monitoraggio.

Ritenuto inoltre che:

  • sia opportuno dare seguito alle proposte di obblighi di monitoraggio della qualita della tensione sulle principali reti di distribuzione in alta tensione, limitatamente alle imprese distributrici proprietarie di reti di distribuzione in alta tensione di significative dimensioni, al fine di trarre il massimo beneficio dall'integrazione di tale monitoraggio con le campagne di rilevazione della qualita della tensione sulla RTN e con il progetto in corso di monitoraggio della qualita della tensione sulle reti di distribuzione in media tensione, nonche favorire la stipula dei contratti per la qualita tra le imprese distributrici e i clienti connessi alle reti di distribuzione in alta tensione

 

DELIBERA

 

  1. di approvare il piano per la rilevazione della qualita della tensione sulla rete di trasmissione nazionale trasmesso dalla societa Gestore della rete all'Autorita con lettera 5 settembre 2005, prot. GRTN/P2005016206 (prot. Autorita n. 019701 del 7 settembre 2005);
  2. di richiedere al Gestore della rete di pubblicare sul proprio sito internet, nel rispetto dei vincoli di sicurezza nazionale del sistema elettrico, l'indicazione delle aree geografiche sottoposte al monitoraggio della qualita della tensione nonche indicazioni per favorire la partecipazione degli utenti della rete alla rilevazione della qualita della tensione sulla RTN; sono fatti salvi gli obblighi di cui al comma 32.4 della deliberazione n. 250/04 in merito alla pubblicazione degli indici di qualita della tensione sul sito internet del Gestore della rete;
  3. di modificare il Testo integrato della qualita dei servizi elettrici aggiungendo all'articolo 36 i seguenti commi:
    "36.3 Ogni impresa distributrice proprietaria almeno di un tratto di linea in alta tensione e di venti trasformatori AT/MT, con almeno un cliente in alta tensione, ha l'obbligo di rilevare a campione le grandezze di qualita della tensione di cui all'articolo 31, comma 31.1, della deliberazione dell'Autorita 30 dicembre 2004, n. 250/04, sulla propria rete di distribuzione in alta tensione, in coordinamento con il Gestore della rete. A tal fine, le imprese suddette predispongono un piano che dovra essere comunicato al Gestore della rete e approvato dall'Autorita.
    36.4 I clienti finali e gli autoproduttori allacciati alle reti di distribuzione in alta tensione di cui al precedente comma hanno la facolta di partecipare al monitoraggio contribuendo ai costi di installazione e gestione degli apparecchi di registrazione, cosi come definiti dalle imprese distributrici. Le registrazioni ottenute con tali strumenti possono essere utilizzate ai fini di cui ai successivi articoli 37 e 38."
  4. di stabilire che entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, in seguito ad opportuno coordinamento con il Gestore della rete, le imprese distributrici di cui al punto precedente elaborino un piano per la realizzazione di un sistema di monitoraggio della qualita della tensione sulla propria rete di distribuzione in alta tensione, lo pubblichino sul proprio sito internet e lo trasmettano all'Autorita per l'approvazione;
  5. di disporre che il piano di cui al punto precedente, per essere approvato, debba almeno:
    1. utilizzare gli indicatori di qualita della tensione soggetti a monitoraggio e le modalita di reportistica degli stessi previsti dal Gestore della rete, ivi inclusa la pubblicazione degli indici di qualita della tensione sul sito internet di ogni impresa distributrice soggetta agli obblighi di cui al presente provvedimento;
    2. elencare i criteri di selezione dei punti della rete di distribuzione in alta tensione soggetti al monitoraggio della qualita della tensione, in coo rdinamento con il Gestore della rete e tenuto conto delle esigenze di sviluppo del progetto di monitoraggio della qualita della tensione sulle reti di distribuzione in media tensione;
    3. prevedere la partecipazione dei clienti in alta tensione al monitoraggio della qualita della tensione, anche ai fini della stipula dei contratti per la qualita di cui al Testo integrato della qualita dei servizi elettrici;
  6. di stabilire che, se l'Autorita non si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento di ciascun piano di cui ai punti precedenti, lo stesso si intende approvato;
  7. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita il Testo integrato della qualita dei servizi elettrici come risultante dalle integrazioni apportate con il presente provvedimento;
  8. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita affinche entri in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.