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Data pubblicazione: 08 luglio 2005

Delibera 13 aprile 2005

Delibera/Provvedimento 66/05

Determinazione a consuntivo, per il triennio 2002-2004, degli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti ai fini della rideterminazione di tali oneri per il triennio 2005/2007

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 aprile 2005

Visti:

  • l'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83;
  • l'articolo 2, comma 1, lettera c), e 9 del decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito: decreto interministeriale 26 gennaio 2000);
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 7 maggio 2001);
  • il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2003;
  • l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2003, n. 3267 (di seguito: ordinanza n. 3267/03);
  • l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3355 (di seguito: ordinanza n. 3355/04);
  • il decreto del Ministro delle attivita produttive 2 dicembre 2004 (di seguito: decreto ministeriale 2 dicembre 2004);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 15 luglio 2004, n. 118/04 (di seguito: deliberazione n. 118/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 23 aprile 2002, n. 71/02 (di s eguito: deliberazione n. 71/02).

Considerato che:

  • con deliberazione n. 71/02 l'Autorita ha rideterminato, per il triennio 2002-2004, gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attivita connesse e conseguenti , la cui copertura deve essere assicurata mediante l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/99;
  • con il punto 5 della deliberazione n. 71/02 veniva richiesto alla Societa gestione impianti nucleari Spa (di seguito: Sogin) e al Consorzio Smantellamento impianti del ciclo del combustibile nucleare (di seguito: consorzio SICN) di inviare all'Autorita, entro il 30 settembre di ogni anno, tra l'altro, rapporti dettagliati a consuntivo sullo stato di attuazione dei propri programmi primariamente strumentali all'adozione del provvedimento di aggiornamento annuale dell'onere riveniente dall'attuazione dei programmi triennali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, e comunque strumentali alla adozione del provvedimento di rideterminazione triennale ai fini della ponderazione di profili quali l'efficienza nella realizzazione dei programmi, con i conseguenti contenimenti o incrementi della spesa, cosi come eventuali eventi imprevisti e i conseguenti oneri esposti;
  • i rapporti dettagliati a consuntivo sullo stato di attuazione dei propri programmi non sono stati trasmessi dalla Sogin all'Autorita e i programmi pluriennali presentati entro il 30 settembre 2002 e 2003 dalla Sogin all'Autorita ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, non contenevano dati a consuntivo dell'esercizio corrente, ne le giustificazioni analitiche e dettagliate previste dalla deliberazione n. 71/02 quanto agli eventi imprevisti e alla relative conseguenze sul piano dell'incremento della spesa;
  • con la deliberazione n. 118/04, l'Autorita ha disposto l'avvalimento della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio) ai fini dello svolgimento di attivita istruttorie propedeutiche all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000; e che, in particolare l'articolo 1, comma 1, di detta deliberazione prevede che: "al fine di supportare l'Autorita nella rideterminazione degli oneri di cui dall'articolo 9, comma 2, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 e nelle relative attivita di verifica, l'Autorita si avvale della Cassa conguaglio in ordine allo svolgimento di attivita istruttorie che, attraverso l'apporto di risorse specialistiche aventi alta, comprovata e documentata esperienza nel settore del decommissioning nucleare, assicurino il rispetto del criterio di efficienza economica di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 e del criterio di separazione amministrativa e contabile per le attivita che non rientrano tra quelle di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto, come modificato dall'articolo 1, della legge n. 83/03";
  • con nota in data 30 settembre 2004, prot. n. 23804 (prot. Autorita n. 021565 dell'1 ottobre 2004), la Sogin ha presentato all'Autorita un programma pluriennale delle attivita di cui all'articolo 8 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 al fine di dare impulso alla procedura per l'adozione del provvedimento avente ad oggetto la rideterminazione degli oneri per il triennio 2005-2007;
  • con nota in data 15 ottobre 2004, prot. n. AO/R04/3766, del Presidente dell'Autorita, trasmessa alla Sogin e, per conoscenza, alla Direzione generale energia e risorse minerarie del Ministe ro delle attivita produttive e alla Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, veniva evidenziato, in via preliminare, con riferimento al programma di cui al precedente alinea, che:
    1. lo stato di avanzamento delle attivita svolte nel triennio 2002-2004 e i costi sostenuti, come ricavabili dalla documentazione trasmessa con la nota di cui al precedente alinea, indicano, da una parte, lo slittamento e il rallentamento delle principali attivita, sia di smantellamento che di chiusura del ciclo del combustibile, dall'altra la carenza di una conseguente e corrispondente riduzione di detti costi rispetto a quanto preventivato nel programma 2002-2004, oltre che l'aumento di taluni importi, compresi quelli di sede e del personale;
    2. la strategia delineata per il riprocessamento, in alternativa allo scenario di riferimento dello stoccaggio a secco, si pone al di fuori degli indirizzi posti con il decreto ministeriale 7 maggio 2001, e puo determinare un significativo aumento dei costi, con un ulteriore aggravio degli oneri generali di sistema e conseguenti possibili riverberi incrementali sui costi dell'energia elettrica e sull'andamento dell'inflazione;
  • il decreto ministeriale 2 dicembre 2004 ha previsto, a parziale modifica del decreto ministeriale 7 maggio 2001, nuovi indirizzi strategici ed operativi per la messa in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato esistente presso le centrali nucleari e i siti di stoccaggio nazionali, ivi compresa la possibilita di esportazione temporanea di detto combustibile ai fini del riprocessamento associata alla valutazione comparativa dei costi e dei tempi;
  • con nota in data 15 dicembre 2004, prot. n. AO/R04/4740, del Presidente dell'Autorita, inviata alla Sogin e al Ministro delle attivita produttive, e stata riscontrata, tra l 'altro, l'incompletezza del programma presentato in data 30 settembre 2004 e la sua inidoneita a dar impulso alla procedura per l'assunzione delle determinazioni di cui all'articolo 9 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000; e che tra le carenze riscontrate rientravano, nuovamente, la mancata trasmissione di dati a consuntivo relativi all'esercizio corrente, nonche la giustificazioni analitiche e dettagliate previste dalla deliberazione n. 71/02 quanto alle spese per eventi imprevisti;
  • con nota in data 27 dicembre 2004, prot. n. 32127 (prot. Autorita n. 029030 del 29 dicembre 2004), dell'amministratore delegato della Sogin, e stato presentato, in sostituzione di quello oggetto della nota in data 30 settembre 2004, un nuovo programma pluriennale ad impulso del procedimento per la rideterminazione degli oneri per il periodo 2005-2007 nel quale, a seguito del decreto ministeriale 2 dicembre 2004, viene adottata una nuova strategia di gestione del combustibile irraggiato basata sul riprocessamento e individuato un nuovo obiettivo temporale (di seguito: programma pluriennale 27 dicembre 2004);
  • con nota in data 21 gennaio 2005, prot. n. AO/R05/232, del Presidente dell'Autorita, inviata alla Sogin e al Ministro delle attivita produttive, si e evidenziato in via preliminare, alla luce di un primo sommario esame della documentazione di cui al precedente alinea, tra l'altro, che:
    1. il programma pluriennale 27 dicembre 2004 espone un allungamento del periodo di completamento delle attivita dal 2020 al 2024 e un incremento dei costi a vita intera per 409 milioni di euro;
    2. circa la completezza e l'idoneita del programma pluriennale 27 dicembre 2004 ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 9 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, si sarebbe proceduto ad una verifica, anche avvalendosi degli esperti nominati ai sensi del la deliberazione n. 118/04;
  • con nota in data 21 gennaio 2005, prot. n. VP/M05/222, il Direttore generale dell'Autorita ha richiesto alla Cassa conguaglio di svolgere, ai sensi della deliberazione n. 118/04, approfondimenti istruttori in particolare sui seguenti aspetti:
    1. in generale, l'analisi del programma pluriennale 27 dicembre 2004 al fine di stabilire se lo stesso e completo ed idoneo a dare impulso alla procedura per l'assunzione del provvedimento di rideterminazione di cui all'articolo 9 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000.
    2. in particolare, la verifica della coerenza del programma pluriennale 27 dicembre 2004 con i nuovi indirizzi strategici posti dal decreto ministeriale 2 dicembre 2004;
  • con nota in data 9 marzo 2004, prot. n. VP/M05/1000, del Direttore generale dell'Autorita, inviata alla Sogin e, per conoscenza, al Direttore generale della direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita produttive, al Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze e al Direttore generale della Cassa conguaglio, a fronte delle carenze riscontrate in ordine a tale profilo nella documentazione acclusa al programma pluriennale 27 dicembre 2004, e stato richiesto il completamento dei dati di costo a consuntivo relativi al triennio 2002-2004, con particolare riferimento all'esercizio 2004 per il quale era in corso di predisposizione il progetto di bilancio; e che, inoltre, con la medesima nota, e stato richiesto che detta analisi fosse estesa anche agli scostamenti tra avanzamenti fisici effettivi e avanzamenti programmati delle diverse attivita;
  • con nota in data 22 marzo 2005, prot. n. 7267 (prot. Autorita n. 006365 del 24 marzo 2005), la Sogin ha trasmesso all'Autorita e alla Cassa conguaglio, nonche, per conoscenza, al D irigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze, i dati ritenuti necessari per supportare l'analisi di cui al precedente alinea;
  • in data 24 marzo 2005 la Cassa conguaglio, tramite gli esperti nominati ai sensi della deliberazione n. 118/04, ha richiesto informazioni integrative di quelle, incomplete, di cui al precedente alinea; e che la Sogin ha ottemperato a tali richieste in momenti successivi sino all'ultimo invio operato con nota trasmessa, a mezzo di posta elettronica, in data 6 aprile 2005;
  • gli esperti designati dalla Cassa conguaglio hanno predisposto un rapporto preliminare trasmesso all'Autorita, a mezzo di posta elettronica, in data 5 aprile 2005 sulla base delle informazioni di cui al precedente alinea ricevute entro quella data;
  • con nota in data 6 aprile 2005, prot. n. VP/M05/1375, del Direttore generale dell'Autorita, inviata a Sogin, sono state rappresentate le prime risultanze delle analisi sopra richiamate quanto agli scostamenti dei costi sostenuti nel triennio 2002-2004 rispetto a quanto determinato ai sensi della deliberazione n. 71/02, convocando la medesima societa, per il giorno 7 aprile 2005, in audizione individuale avanti il Collegio al fine di consentire alla stessa l'apporto al procedimento di ogni chiarimento o informazione utile al fine di valutare in via definitiva i suddetti scostamenti;
  • nel corso dell'audizione la Sogin ha fornito, anche attraverso la presentazione di un documento, elementi di giustificazione degli scostamenti evidenziati nella nota dell'Autorita in data 6 aprile 2005 solo per una parte delle voci, mentre si e riservata di apportare successivamente ulteriori elementi in merito:
    1. all'incremento per 2,6 milioni di euro delle attivita commisurate all'avanzamento fisico per lo stoccaggio a secco;
    2. all'incremento per 3,5 milioni di euro d ei costi di sede centrale relativi al sottodimensionamento dei preventivi per la gestione del programma di smantellamento degli impianti
    3. all'incremento delle imposte, in particolare l'IRAP, per 2,7 milioni di euro;
  • gli ulteriori elementi forniti dalla Sogin con nota in data 11 aprile 2005, prot. Autorita n. 008371 dell'11 aprile 2005, nonche le valutazioni operate sugli stessi dagli esperti designati dalla Cassa conguaglio ai sensi della deliberazione n. 118/04 nel rapporto finale anticipato a mezzo di posta elettronica in data 13 aprile 2005, indicano quanto segue in ordine agli scostamenti economici e fisici tra preventivi e consuntivi relativi al triennio 2002-2004:
    1. a fronte di un importo riconosciuto dalla deliberazione n. 71/02 per il triennio 2002-2004 di 468,3 milioni di euro, di cui 362,1 a Sogin e 106,2 al Consorzio SICN, sono stati esposti costi a consuntivo per complessivi 409,5 milioni di euro, inclusi 10,1 milioni di euro imputabili alle attivita esecutive delle ordinanze n. 3267/03 e 3355/04, non previsti nei programmi 2001;
    2. i costi a consuntivo sono inferiori, rispetto all'importo rideterminato dall'Autorita per il triennio 2002-2004, di 58,8 milioni di euro, a valori correnti, corrispondenti a 85,7 milioni di euro a moneta 2004;
    3. le uniche attivita per le quali risulta operativa, in attuazione delle prescrizioni poste con la deliberazione n. 72/01, una procedura di monitoraggio dell'avanzamento fisico sono quelle relative alle centrali e al ciclo del combustibile; tali attivita, pari a circa un terzo del totale, hanno maturato un consistente ritardo, pari al 50,4% del programma, cio che comporta, tenendo conto dell'effettivo avanzamento rispetto ai valori a preventivo, un aumento dei costi pari a 20,7 milioni di euro, a moneta 2004;
    4. i costi di gestione delle centrali e della sede centrale, non commisurabili all'avanzamento, presentano, a moneta 2004, incrementi rispettivamente pari a 2,4 milioni di euro, rispetto ad un valore a preventivo di 93,9 milioni di euro, e pari a 7,5 milioni di euro, rispetto ad un valore a preventivo di 67,9 milioni di euro con una incidenza relativa dei costi di sede centrale sul totale delle attivita che aumenta dal 15,5% al 21,9%;
    5. i costi delle attivita relative agli impianti nucleari e al consorzio SICN, per le quali non e ancora operativa una procedura di monitoraggio dell'avanzamento fisico, presentano, pur a fronte di un aumento di 1,4 milioni di euro dei costi di direzione e supporto impianti rispetto ai 5,9 preventivati (con una incidenza relativa che aumenta dal 5,4% al 7,5%), una diminuzione complessiva pari a 11,3 milioni di euro, rispetto ad un valore a preventivo di 114,6 milioni di euro, a moneta 2004;
    6. le attivita relative all'emergenza, non previste nei programmi 2001, hanno consuntivato, per attivita relative alle centrali elettronucleari e agli impianti nucleari, costi pari a 10,2 milioni di euro, a moneta 2004;
  • la Sogin, nel corso dell'audizione del 7 aprile 2005, ha rappresentato l'esigenza di disporre delle valutazioni a consuntivo in relazione al triennio 2002-2004 entro il 14 aprile 2005 dal momento che in questo modo si determinerebbe la possibilita di tenerne conto in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2004, stanti i termini imposti dalla vigente disciplina in materia.

Ritenuto che sia necessario:

  • valutare gli scostamenti tra preventivi e consuntivi accertati rispetto agli importi determinati per il periodo 2002-2004 in applicazione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attivita previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000;
  • effettuare la valutazione di cui al precedente alinea tenendo conto, per le attivita commisurabili all'avanzamento, anche degli scostamenti tra avanzamenti fisici effettivi e programmati, nonche a valori costanti a moneta 2004;
  • riconoscere a consuntivo, in applicazione dei criteri sopra indicati:
    1. i maggiori costi per le attivita commisurate all'avanzamento del programma e relative alle centrali e al ciclo del combustibile, essendo riconducibili agli imprevisti nelle stime a preventivo nella fase iniziale del programma, alle incertezze su alcune soluzioni tecnologiche e gestionali, alle difficolta incontrate negli iter autorizzativi che, in particolare nel settore nucleare, condizionano in maniera rilevante lo sviluppo e le stesse modalita realizzative degli interventi;
    2. i maggiori costi per le attivita di gestione delle centrali, derivanti dalla necessita che si e posta di effettuare attivita per interventi conservativi, manutenzioni varie e di protezione fisica degli impianti, in anticipo rispetto ai programmi, per effetto indiretto della dichiarazione dello stato di emergenza;
    3. i costi di direzione e supporto impianti del ciclo del combustibile nucleare, in quanto gli incrementi sono giustificabili considerando la sottostima iniziale dell'incidenza relativa di dette attivita sul totale (5,4%) che, in presenza della particolare complessita degli impianti nucleari e delle esigenze di integrazione dei sistemi di gestione tra Sogin e il consorzio SICN, ha portato a sottovalutare i costi di struttura;
    4. i costi aggiuntivi relativi alle attivita, come sopra individuate, rese necessarie dalla dichiarazione dello stato di emergenza in quanto esecutive di disposizioni vincolanti per la tutela della sicurezza nel nuovo contesto internazionale;
    5. tra i costi della sede c entrale, le spese sostenute per il piano di comunicazione pari a 2,7 milioni di euro, ritenuto necessario per assicurare, a fronte dell'elevato impatto sociale e ambientale del programma, la opportuna trasparenza e condivisione di obiettivi;
  • riconoscere alla Sogin l'intero ammontare dei costi di sede centrale come determinati a preventivo nel programma 2002-2004, con una incidenza relativa sul totale gia significativa, in quanto funzionali al piano di attivita previsto dal programma, e di non riconoscere, in applicazione del richiamato criterio di efficienza economica, i maggiori costi per 4,8 milioni di euro, pari all'incremento dei costi di sede centrale per 7,5 milioni di euro al netto delle spese di cui al precedente alinea, lettera e); e cio a motivo del consistente rallentamento delle attivita e della rilevante incidenza, sia assoluta che relativa, dei costi di struttura sul totale delle attivita, dovuta, tra l'altro, a incrementi significativi di voci di costo quali, a titolo esemplificativo, quelle relative all'ufficio di Mosca, alle consulenze da terzi e alle prestazioni professionali

 

DELIBERA

 

  • di riconoscere i costi a consuntivo conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attivita connesse e conseguenti per il triennio 2002-2004, al fine dell'assunzione del provvedimento di rideterminazione dei medesimi oneri per il triennio 2005/2007, ad eccezione, nei limiti di quanto esposto in motivazione, della sola parte dei maggiori costi per la sede centrale della societa Sogin Spa per un importo complessivo pari a 4,8 milioni di euro;
  • di notificare il presente provvedimento alla societa Sogin spa, con sede in via Torino 6, Roma, tramite fax e plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  • di trasmettere il presente prov vedimento al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle attivita produttive e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.