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Data pubblicazione: 23 marzo 2005

Delibera 22 marzo 2005

Delibera/Provvedimento 47/05

Modificazioni e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 33/05

L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22-03-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 21 dicembre 2004, n. 227/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 23 febbraio 2005, n. 33/05 (di seguito: deliberazione n 33/05).

Considerato che:

  • il punto 2 della deliberazione n. 33/05 stabilisce che le imprese distributrici comunichino a ciascun cliente finale connesso in media tensione ricompreso nel proprio ambito di competenza, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento, il mese nel quale e prevista l'installazione del misuratore orario per il medesimo cliente;
  • la societa Enel Distribuzione Spa, con lettera in data 14 marzo 2005, prot. n. DDP2005003003 e Federenergia, con lettera in data 18 marzo 2005, prot. n. 913/GZ-MS, hanno rappresentato l'impossibilita a rendere disponibile, entro il termine stabilito al predetto punto 2, il piano di installazione, su base mensile a tutto il 2006, dei misuratori orari;
  • la comunicazione, da parte delle imprese distributrici ai clienti finali, del mese nel quale e prevista l'installazione del misuratore orario costituisce un elemento informativo essenziale ai fini della valutazione dell'onere di approvvigionamento dell'energia ele ttrica e dei servizi connessi.

Ritenuto opportuno:

  • che le condizioni di cui al punto 2 della deliberazione n. 33/05 siano rispettate almeno per i clienti finali per i quali l'installazione del misuratore orario e prevista nell'anno 2005, fatte salve le sostituzioni di apparecchiature di misura in seguito ad eventi imprevedibili, vale a dire la sostituzione in caso di guasti o malfunzionamenti ovvero per il passaggio del cliente finale dal mercato vincolato al mercato libero;
  • che ai clienti finali per i quali l'installazione del misuratore orario non e prevista nell'anno 2005 sia data comunicazione, comunque, entro il termine di cui al punto 2 della deliberazione n. 33/05, che tale installazione avverra nell'anno 2006;
  • nei soli casi di cui al precedente alinea, il termine di cui al predetto punto 2 sia prorogato al 30 settembre 2005

 

DELIBERA

 

  1. il punto 2 della deliberazione n. 33/05 e sostituito dal seguente punto:
    "2. Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le imprese distributrici comunicano:
    a) a ciascun cliente finale ricompreso nel proprio ambito di competenza per cui e prevista l'installazione del misuratore orario nell'anno 2005, il mese nel quale e prevista detta installazione per il medesimo cliente nel rispetto delle condizioni di cui alla deliberazione n. 5/04, fatte salve le sostituzioni di apparecchiature di misura in seguito ad eventi imprevedibili quali la sostituzione in caso di guasti o malfunzionamenti ovvero per il passaggio del cliente finale dal mercato vincolato al mercato libero;
    b) a ciascun cliente finale ricompreso nel proprio ambito di competenza per cui l'installazione del misuratore orario non e prevista nell'anno 2005, che tale installazione avverra nell'anno 2006.
    Nei casi di cui alla precedente lettera b), le imprese distributrici comunicano, entro il 30 settembre 2005, il mese nel quale e prevista l'installazione, nell'anno 2006, del misuratore orario per ciascun cliente finale nel rispetto delle condizioni di cui alla deliberazione n. 5/04, fatte salve le sostituzioni di apparecchiature di misura in seguito ad eventi imprevedibili quali la sostituzione in caso di guasti o malfunzionamenti ovvero per il passaggio del cliente finale dal mercato vincolato al mercato libero.";
  2. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

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