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Data pubblicazione: 24 febbraio 2005

Delibera 23 febbraio 2005

Delibera/Provvedimento 33/05

Misure di gradualità in ordine all'installazione e di misuratori atti alla rilevazione dell'energia elettrica prelevata per fasce orarie

L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23-02-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • deliberazione dell'Autorita 21 dicembre 2004, n. 227/04.

Visto il documento per la consultazione pubblicato in data 21 dicembre 2004 recante misure di gradualita in ordine all'installazione e di misuratori atti alla rilevazione dell'energia elettrica prelevata per fasce orarie (di seguito: documento per la consultazione 21 dicembre 2004) e le osservazioni al medesimo ricevute dai soggetti interessati.

Considerato che:

  • l'articolo 35, della deliberazione n. 5/04, nel definire i soggetti responsabili del servizio di misura con riferimento alle attivita di installazione e di manutenzione dei misuratori, nonche di rilevazione e di registrazione delle misure dell'energia elettrica, stabilisce che le imprese distributrici sono tenute all'installazione dei misuratori orari per i punti di prelievo corrispondenti ai clienti finali di cui all'articolo 36, comma 36.1, lettera a), vale a dire per i clienti del mercato libero connessi in altissima, alta e media tensione, entro i termini di cui all'articolo 41, comma 41.1 della medesima deliberazione;
  • a far data dall'1 luglio 2004, la dinamica di evoluzione del mercato libero, vale a dire l'ingresso nel mercato libero dei clienti idonei che, esercitando la relativa facolta, divengono a tutti gli effetti clienti del mercato libero, dipende unicamente dalle scelte in tal senso operate dai singoli clienti idonei finali;
  • le imprese distributrici, al fine di garantire il rispetto dei termini di cui al citato articolo 41, stanno installando misuratori orari anche nei punti di prelievo in media tensione corrispondenti a clienti ancora ricompresi nel mercato vincolato; e che, pertanto, le modalita operative necessarie all'attuazione delle disposizioni inerenti l'installazione dei misuratori, di cui all'articolo 41, comma 41.1, della deliberazione n. 5/04, determinano, per alcuni clienti ricompresi nel mercato vincolato, l'installazione in corso d'anno dei misuratori orari comunque atti alla rilevazione dell'energia elettrica prelevata per fascia oraria, cio comportando la variazione immediata delle condizioni economiche relative alla fornitura di energia elettrica applicate a detti clienti da parte delle imprese distributrici;
  • la modificazione di cui al precedente alinea avviene senza che il cliente finale vincolato possa prendere atto preventivamente, anche se solo per un periodo limitato di tempo, del proprio profilo multiorario posto alla base del nuovo regime di fatturazione multioraria, ovvero del proprio profilo orario;
  • nel documento per la consultazione 21 dicembre 2004, l'Autorita ha delineato interventi volti all'introduzione di misure di gradualita al fine di mitigare i predetti effetti prevedendo che, in caso di installazione di misuratore atto alla rilevazione dell'energia elettrica per fascia oraria in un punto di prelievo corrispondente ad un cliente del mercato vincolato in media tensione, l'impresa distributrice:
    1. applichi condizioni economiche relative alla fornitura di energia elettrica secondo la modalita monoraria, per i due mesi successivi al mese in cui l'insta llazione ha avuto luogo (di seguito: periodo di gradualita);
    2. fornisca, contestualmente, al cliente finale fatture pro-forma relative alla applicazione delle condizioni economiche secondo la modalita multioraria;
  • i soggetti interessati hanno espresso criticita in merito alle misure prospettate segnalando l'esigenza che:
  1. il periodo di gradualita possa interessare un arco temporale di durata superiore ai due mesi prospettati nel documento per la consultazione 21 dicembre 2004;
  2. siano rese disponibili, oltre che le misure dell'energia elettrica relative ai punti di prelievo interessati dalla sostituzione dei misuratori, tutte le informazioni relative all'onere di approvvigionamento dell'energia elettrica e dei relativi servizi in seguito alla sostituzione da parte dell'impresa distributrice del misuratore monorario con un misuratore atto alla rilevazione per fascia dell'energia elettrica prelevata;
  3. le imprese distributrici rendano disponibili ai propri clienti il piano di installazione dei misuratori atti alla rilevazione per fascia dell'energia elettrica prelevata definito dalle medesime imprese al fine del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 41 della deliberazione n. 5/04;
  • le imprese distributrici hanno rappresentato l'estrema difficolta di predisporre l'emissione di fatture pro-forma come prospettato nel documento per la consultazione 21 dicembre 2004.

Ritenuto che sia opportuno:

  • adottare le disposizioni di gradualita di cui al documento per la consultazione 21 dicembre 2004, stabilendo un periodo di gradualita pari a quattro mesi i cui effetti economici non potranno comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 2006;
  • stabilire che le imprese distributrici comunichino a ciascun cliente finale ricompreso nel proprio ambito di competenza, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il mese nel quale e prevista l'installazione del misuratore orario per il medesimo cliente nel rispetto delle condizioni di cui alla deliberazione n. 5/04

 

DELIBERA

 

  1. nel caso di installazione di misuratori rispondenti alla caratteristiche di cui all'articolo 36, comma 36.2, della deliberazione n. 5/04, in corrispondenza di punti di prelievo relativi a clienti del mercato vincolato in media tensione, le imprese distributrici:
    1. applicano, per i quattro mesi successivi al mese in cui la predetta installazione si riferisce, condizioni economiche relative alla fornitura di energia elettrica secondo la modalita monoraria. Gli effetti economici prodotti dall'applicazione di tale disposizione non potranno protrarsi oltre il 31 dicembre 2006;
    2. rendono disponibili, per il periodo di cui alla precedente lettera a), secondo modalita definite dalle medesime imprese, le misure dell'energia elettrica prelevata secondo le fasce orarie di cui alla deliberazione n. 5/04, l'articolazione delle fasce orarie e i corrispettivi unitari per fascia relativi all'onere di approvvigionamento dell'energia elettrica e dei servizi connessi secondo la modalita di fatturazione multioraria, nonche le condizioni economiche risultanti dall'applicazione di tale modalita di fatturazione;
  2. le imprese distributrici comunicano a ciascun cliente finale ricompreso nel proprio ambito di competenza, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il mese nel quale e prevista l'installazione del misuratore orario per il medesimo cliente nel rispetto delle condizioni di cui alla deliberazione n. 5/04;
  3. di pubblicare il presente provvedimento n el sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.