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Data pubblicazione: 17 febbraio 2005

Delibera 16 febbraio 2005

Delibera/Provvedimento 23/05

Eliminazione di clausole dei codici di rete delle società Snam Rete Gas Spa e Società Gasdotti Italia Spa, in ottemperanza alle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 22 giugno 2004, n. 2643/04 e 18 gennaio 2005, n. 116/05

L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16-02-2005

Visti:

  • legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la delibera 1 luglio 2003, n. 75/03 (di seguito: delibera n. 75/03) di approvazione del codice di rete predisposto dalla societa Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas);
  • la delibera 14 dicembre 2003, n. 144/03 (di seguito: delibera n. 144/03) di approvazione del codice di rete predisposto dalla societa Edison T&S, cui e successivamente subentrata la societa Societa Gasdotti Italia Spa (di seguito: Societa Gasdotti Italia);
  • le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 22 giugno 2004, n. 2643/04 (di seguito: sentenza n. 2643/04) e 18 gennaio 2005, n. 116/05 (di seguito: sentenza n. 116/05).

Considerato che:

  • con le sentenze n. 2643/04 e n. 116/05, il Tar Lombardia, accogliendo in parte i ricorsi promossi dalla societa Eni Spa, rispettivamente avverso la delibera n. 75/03 e la delibera n. 144/03, ha annullato i predetti provvedimenti nella parte in cui approvavano le disposizioni contenute nei rispettivi codici di rete che prevedono che:
    1. l'utente del servizio di trasporto che subentra (cosiddetto "utente subentrante") a un altro utente (cosiddetto "utente uscente") direttamente o indirettamente nella fornitura di un cliente finale, qualora richieda una capacita di trasporto in qua ntita superiore rispetto a quella conferita all'utente uscente, sia tenuto a corrispondere all'impresa di trasporto, per la differenza tra dette quantita (cosiddetta "capacita addizionale"), la relativa tariffa solo a far data dal momento del subentro e non, invece, dal momento di effettiva disponibilita della capacita;
    2. il medesimo utente subentrante qualora richieda, anche in data successiva al subentro, ulteriore capacita, sia tenuto a corrispondere all'impresa di trasporto, per tale capacita addizionale, la relativa tariffa a far data dal momento del subentro e non, invece, dal momento di effettiva disponibilita della capacita;
  • in conseguenza di quanto sopra, il Tar Lombardia ha disposto l'annullamento delle clausole contenute nel capitolo 7, paragrafo 2.1, settimo capoverso, paragrafo 2.2.1 ottavo capoverso, e paragrafo 2.2.2 settimo capoverso, del codice di rete della Snam Rete Gas, nonche della clausola contenuta nel capitolo 7, paragrafo 2.2.2.1, terzo capoverso, del codice di rete della Societa Gasdotti Italia;
  • peraltro, il Tar Lombardia, nell'individuare le specifiche clausole del codice di rete della Snam Rete Gas, da sopprimere in attuazione dei principi richiamati alle precedenti lettere a) e b), ha omesso di indicarne alcune;
  • la Snam Rete Gas, con nota in data 14 dicembre 2004 (prot. Autorita n. 27849), in seguito ad espressa richiesta dell'Autorita in data 29 novembre 2004 (prot. CDM/M04/4582), ha comunicato l'elenco delle clausole del codice di rete che dovrebbero essere soppresse in attuazione dei principi formulati dal Tar Lombardia nelle predette sentenze.

Ritenuto che:

sia necessario, al fine di ottemperare alle sentenze n. 2643/04 e n. 116/05, sopprimere le clausole contenute nei codici di rete Snam Rete Gas e Societa Gasdotti Italia, incompatibili con i principi formulati in tal i sentenze

 

DELIBERA

 

  1. di eliminare le seguenti clausole contenute nel codice di rete della societa Snam Rete Gas Spa, approvato dall'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) con delibera 1 luglio 2003, n. 75/03:
    1. capitolo 5, paragrafo 5.2.4), quarto capoverso: "In deroga a quanto sopra, qualora la richiesta provenga da un Utente non presente presso il medesimo Punto di Riconsegna dal momento del conferimento e subentrato nel corso dell'Anno Termico a mezzo di trasferimento di capacita, la relativa tariffa di trasporto e dovuta a partire dalla data di subentro";
    2. capitolo 7, paragrafo 2.1): "Eventuali richieste di capacita avanzate nei mesi successivi a quello del trasferimento saranno considerate come richieste di capacita ad Anno Termico avviato, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 5 del capitolo "Conferimento di capacita di trasporto";
    3. capitolo 7, paragrafo 2.2.1), quinto capoverso: "L'Utente subentrante sara tenuto a corrispondere al trasportatore la tariffa relativa alla capacita addizionale rispetto a quella conferita all'Utente uscente a partire dal mese di subentro";
    4. capitolo 7, paragrafo 2.2.1), ottavo capoverso: "Nel caso in cui l'Utente subentrante richieda, presso il medesimo Punto di Riconsegna, capacita disponibile di trasporto successivamente al trasferimento, sara tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa a partire dal momento del subentro presso il Punto in oggetto";
    5. capitolo 7, paragrafo 2.2.2): "L'Utente subentrante sara tenuto a versare al Trasportatore il corrispettivo per la capacita addizionale rispetto a quella conferita all'Utente uscente a partire dal mese di subentro";
  2. di eliminare la seguente clausola contenuta nel capitolo 7, paragrafo 2.2.2.1, terzo capoverso, del codice di rete della societa Societa Gasdotti Italia Spa, approvato dall'Autorita con delibera 14 dicembre 2004, n. 114/03: "Inoltre, gli Utenti subentranti sono tenuti al pagamento del corrispettivo di capacita a partire dalla data del trasferimento, in deroga ai termini del sopra citato sottoparagrafo";
  3. di modificare i codici di rete pubblicati nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), nei termini di cui ai precedenti punti;
  4. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
  5. di notificare il presente provvedimento alla societa Snam Rete Gas Spa, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonche alla societa Societa Gasdotti Italia Spa, con sede legale in Via del Lauro n. 7, 20121 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.