Delibera 13 dicembre 2004
Delibera/Provvedimento 213/04
Determinazione degli obiettivi specifici per l'anno 2005 di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai Decreti ministeriali 20 luglio 2004 e disposizioni per la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 dei medesimi decreti
pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 16 dicembre 2004
GU n. 1 del 3.1.05
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 13 dicembre 2004
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale gas);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239.
Visti:
- la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
- la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
- la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 233/02 (di seguito: deliberazione n. 233/02);
- la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03);
- la deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- la deliberazione 14 luglio 2004, n. 167/04 (di seguito: deliberazione n. 167/04);
- la deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04 (di seguito: deliberazione n. 200/04).
Considerato che:
- l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili a carico dei distributori di gas naturale nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 4, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che, fino all'emanazione dei decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui al secondo capoverso del medesimo articolo, sono soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti rispettivamente i distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale che fornivano non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001;
- l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore, è determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso;
- l'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale si intende la somma dell'energia elettrica trasportata ai clienti finali, a tutti i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti;
- l'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per energia elettrica distribuita da un distributore si intende l'energia elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore, avente diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo;
- l'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla sua rete, e da esso autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ;
Considerato altresì che:
- l'articolo 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorità in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- con deliberazione n. 233/02 l'Autorità ha richiesto ai distributori di energia elettrica e di gas naturale che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di autocertificare il numero di clienti finali serviti al 31 dicembre 2001 e il quantitativo di energia elettrica e di gas naturale distribuito annualmente a partire dall'anno 2000;
- a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della deliberazione n. 233/02 l'Autorità ha identificato i distributori di energia elettrica e di gas naturale che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 e dispone delle autodichiarazioni relative al gas naturale distribuito nell'anno 2003 dai distributori che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001;
- con deliberazione n. 167/04 l'Autorità ha richiesto ai distributori di energia elettrica che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di trasmettere annualmente all'Autorità stessa, a partire dall'anno 2004, l'autocertificazione della quantità di energia elettrica distribuita nell'anno precedente, come definita dal decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004; ha chiesto al Gestore della rete di trasmissione nazionale di trasmettere annualmente all'Autorità stessa, a partire dall'anno 2004, i dati consuntivi relativi al quantitativo di energia elettrica complessivamente distribuito sul territorio nazionale nell'anno precedente, come definito dallo stesso decreto ministeriale elettrico; ha chiesto alle imprese di trasporto del gas naturale che hanno impianti di distribuzione interconnessi con le proprie reti di trasmettere all'Autorità stessa, a partire dall'anno 2004, i dati relativi alla quantità di gas naturale transitata presso i punti di interconnessione nell'anno precedente t;
- a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della deliberazione n. 167/04 l'Autorità dispone dei dati relativi all'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2003, dei dati relativi al gas naturale complessivamente distribuito sul territorio nazionale nell'anno 2003, e dei dati relativi all'energia elettrica distribuita nell'anno 2003 dai distributori che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001;
- l'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 103/03 stabilisce che la dimensione commerciale dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 è pari a 1 tep e che ai fini dell'emissione dei titoli di efficienza energetica, i risparmi di energia verificati e certificati ai sensi dell'articolo 16, comma 16.1 della medesima deliberazione vengono arrotondati a 1 tep con criterio commerciale;
Considerato infine che:
- l'articolo 11, commi 2 e 4, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che l'Autorità verifichi annualmente il conseguimento da parte dei distributori degli obiettivi specifici annuali a ciascuno di essi assegnati ai sensi dei medesimi decreti e commini sanzioni in caso di inadempienza a tali obiettivi;
- l'articolo 13, comma 6, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che il 50% delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo è destinato, previo parere favorevole del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente, alla copertura dei costi di un programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali, eseguite dalle imprese di distribuzione nel periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005 e che la ripartizione delle risorse tra le imprese di distribuzione tiene conto dell'obiettivo di ciascuna di esse, di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto;
- l'articolo 13, comma 8, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che l'Autorità adotti gli opportuni provvedimenti affinché la Cassa conguaglio per il settore elettrico possa provvedere alla esecuzione delle attività ad essa assegnate dal medesimo articolo.
Ritenuto di:
- determinare la quota degli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, che deve essere conseguita dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti stessi;
- impartire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico le disposizioni affinché si possa dare attuazione a quanto previsto all'articolo 13 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.
DELIBERA
1. Di approvare il seguente provvedimento:
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e alla deliberazione n. 167/04.
Articolo 2
Comunicazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale complessivamente distribuite sul territorio nazionale nell'anno 2003
2.1 Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei singoli distributori soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 nell'anno 2005, la quantità di energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2003 è determinata pari a 257.090,40 GWh.
2.2 Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei singoli distributori soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 nell'anno 2005, la quantità di gas naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2003 è determinata pari a 1.301.950.439,00 GJ.
Articolo 3
Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica e di gas naturale nell'anno 2005
3.1 Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 in quanto aventi al 31 dicembre 2001 un numero di clienti forniti non inferiore a 100.000 sono di seguito determinati, arrotondati all'unità con criterio commerciale:
tonnellate equivalenti di petrolio (tep) | |
AC.E.GA.S S.p.a, Trieste | 297 |
Azienda Energetica S.p.a., Bolzano | 340 |
AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a, Milano | 2827 |
AEM Torino Distribuzione S.p.a., Torino | 1263 |
AMPS S.p.a., Parma | 336 |
ASM Brescia S.p.a., Brescia | 461 |
ACEA Distribuzione S.p.a, Roma | 3897 |
Deval S.p.a., Aosta | 225 |
Enel Distribuzione S.p.a., Roma | 87849 |
Meta S.p.a, Modena | 359 |
3.2 Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 in quanto aventi al 31 dicembre 2001 un numero di clienti forniti non inferiore a 100.000 sono di seguito determinati, arrotondati all'unità con criterio commerciale:
tonnellate equivalenti di petrolio (tep) | |
AC.E.GA.S. S.p.a., Trieste | 483 |
AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.a, Milano | 3391 |
AGAC S.p.a., Reggio Emilia | 1639 |
A.G.E.S. S.p.a., Pisa | 847 |
AGSM Rete Gas S.r.l., Verona | 659 |
A.M.Gas S.p.a., Bari | 273 |
AMG Energia S.p.a., Palermo | 210 |
AMGA, Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.a., Genova | 1181 |
AMPS S.p.a., Parma | 1098 |
A.P.S., Azienda Padova Servizi S.p.a., Padova | 875 |
ASCO Piave S.p.a., Pieve di Soligo (Treviso) | 2266 |
ASM Brescia S.p.a., Brescia | 1022 |
Azienda Energia e Servizi S.p.a, Torino | 2018 |
Camuzzi Gazometri S.p.a., Milano | 5124 |
Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a., Napoli | 1445 |
Consiag Reti S.r.l., Prato | 1005 |
Enel Distribuzione Gas S.p.a., Milano | 3201 |
FiorentinaGas S.p.a., Firenze | 1717 |
HERA S.p.a. Bologna | 4915 |
Italcogim Reti S.p.a., Milano | 1960 |
Italgas S.p.a., Torino | 20215 |
META Rete Gas S.r.l., Modena | 1071 |
SGR Reti S.p.a., Rimini | 904 |
Siciliana Gas S.p.a, Palermo | 538 |
3.3 Nel caso di trasformazioni, fusioni o scissioni societarie trova applicazione la disciplina del Codice Civile.
Articolo 4
Disposizioni per Cassa conguaglio per il settore elettrico
4.1 Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la Cassa conguaglio per il settore elettrico trasmette all'Autorità, i dati relativi alla risorse finanziarie di competenza, sino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, del Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica di cui all'articolo 65, comma 1, della deliberazione n. 5/04.
2. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito internet.
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla Conferenza unificata e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per le determinazioni di propria competenza.