Seguici su:






Delibera 05 agosto 2004

Delibera/Provvedimento 142/04

Proroga del termine di cui al punto 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2003, n. 119/03 in materia di accesso al servizio di trasporto di gas naturale al punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di Gnl sito a Panigaglia (La Spezia)

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 6 agosto 2004, ai sensi dell' articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
GU n. 220 del 18.9.04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 agosto 2004

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ;
  • l'articolo 9, l'articolo 15, comma 4 e l'articolo 21, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la delibera dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03 e l'allegato codice di rete della società Snam Rete Gas (di seguito: Snam Rete Gas);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2003, n. 119/03 (di seguito: deliberazione n. 119/03);
  • il documento per la consultazione 14 luglio 2004, recante "Garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione" (di seguito: documento per la consultazione 14 luglio 2004).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 119/03, l'Autorità, in deroga alla previsione dell'articolo 9 della deliberazione n. 137/02, ai sensi della quale il conferimento delle capacità di trasporto ai punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con terminali di Gnl è effettuato su base annuale dall'impresa di trasporto, ha previsto che, fino al 30 settembre 2004, le allocazioni di capacità di trasporto nel punto di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di Gnl sito a Panigaglia fossero effettuate dalla società Gnl Italia Spa che gestisce tale terminale, sulla base di appositi accordi con la Snam Rete Gas;
  • il provvedimento di cui al precedente alinea è funzionale a consentire l'ottimizzazione della gestione del predetto terminale, ottimizzazione altrimenti impedita dalle previsioni contenute nel capitolo 5, paragrafo 7) e nel capitolo 7, paragrafo 1), del codice di rete della Snam Rete Gas; e che tali previsioni sono state giustificate da vincoli di gestione amministrativa della medesima Snam Rete Gas;
  • con lettera in data 21 luglio 2004 (prot. Autorità n. 16765) e lettera in data 3 agosto 2004 (prot. Autorità n. 17578), a seguito di esplicita richiesta da parte degli uffici dell'Autorità, la Snam Rete Gas ha dichiarato che ad oggi persistono i vincoli di gestione amministrativa della medesima società che hanno giustificato l'adozione della deliberazione n. 119/03.

Ritenuto che sia opportuno prorogare, per l'anno termico 2004-2005, l'efficacia delle disposizioni previste dalla deliberazione n. 119/03

DELIBERA

di prorogare fino al 30 settembre 2005 le disposizioni previste dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2003, n. 119/03, in materia di accesso al servizio di trasporto di gas naturale al punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di Gnl sito a Panigaglia (La Spezia);

di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.