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Delibera 22 ottobre 2003

Delibera/Provvedimento 119/03

Disposizioni transitorie in materia di accesso al servizio di trasporto di gas naturale al punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di Gnl sito a Panigaglia (La Spezia)

Pubblicata su questo sito il 23 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. n. 255 del 3-11-03

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 ottobre 2003;

Premesso che:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determini "le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti";
  • l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede che l'Autorità fissi i "criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità del trasporto e del dispacciamento" e che definisca "gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento e che detengono terminali" di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl); e che entro tre mesi dal provvedimento con il quale l'Autorità fissa detti criteri, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione "adottano il proprio codice di rete, che è trasmesso all'Autorità che ne verifica la conformità con i suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità, il codice di rete si intende conforme";
  • l'Autorità ha definito i criteri e gli obblighi di cui al precedente alinea, in materia di trasporto di gas naturale, con la deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 190, del 14 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 137/02); e che con delibera 1 luglio 2003, n. 75/03, (di seguito: delibera n. 75/03) l'Autorità ha approvato il codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas);

Visti:

  • la legge n. 481/95;
  • il decreto legislativo n. 164/00;

Viste

  • la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01);
  • la deliberazione dell'Autorità n. 137/02;
  • la delibera n. 75/03;

Considerato che:

  • in base all'articolo 9 della deliberazione n. 137/02, come attuato dalla disciplina contenuta nel capitolo 5, paragrafi 3.6) e 4.1), del codice di rete della Snam Rete Gas, il conferimento della capacità di trasporto ai punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con terminali di rigassificazione di Gnl (di seguito: terminali di Gnl) è effettuato su base annuale dall'impresa di trasporto; e che ad oggi in Italia è in esercizio un solo terminale di Gnl, sito a Panigaglia (La Spezia), interconnesso con la rete nazionale di gasdotti, e gestito dalla società Gnl Italia Spa (di seguito: Gnl Italia), società il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla Snam Rete Gas;
  • l'articolo 15, comma 15.4, della deliberazione n. 137/02 prevede che l'impresa di trasporto renda disponibile, in corso d'anno termico, la capacità di trasporto non utilizzata dall'utente del servizio di trasporto continuo sulla base del suo programma giornaliero, o settimanale con dettaglio giornaliero; e che l'articolo 21, comma 21.1, della medesima deliberazione impone all'impresa di trasporto di consentire la cessione di capacità tra gli utenti;
  • le disposizioni di cui al precedente alinea, trovano attuazione rispettivamente nel capitolo 5, paragrafo 7), e capitolo 7), paragrafo 1), del codice di rete della Snam Rete Gas, i quali prevedono allocazioni di capacità in corso d'anno termico per periodi mensili decorrenti dal primo giorno di calendario;
  • al fine di ottimizzare la gestione del terminale da essa gestito, la Gnl Italia oltre ad offrire il servizio di rigassificazione continuo su base annuale previsto dall'articolo 14, comma 14.15, della deliberazione n. 120/01, offre un servizio di rigassificazione di tipo spot, prevedendo l'allocazione, in corso d'anno termico, della capacità di rigassificazione non utilizzata dall'utente del servizio di rigassificazione continuo sulla base del suo programma mensile;
  • alcuni operatori hanno segnalato difficoltà ad ottenere l'accesso al servizio di trasporto nel punto di entrata interconnesso con il terminale di Gnl sito a Panigaglia con tempi e volumi adeguati alle modalità di erogazione del servizio di rigassificazione di tipo spot offerto da Gnl Italia, manifestando l'urgenza che siano previsti strumenti idonei a superare tali difficoltà;
  • con lettere rispettivamente in data 20 giugno 2003 (prot. Autorità n. 19435 del 20 giugno 2003) e in data 28 luglio 2003 (prot. Autorità n. 22166 del 30 luglio 2003) la Snam Rete Gas ha evidenziato che l'applicazione della disciplina contenuta nel codice di rete sopra richiamata impedisce un efficiente accesso al servizio di rigassificazione di tipo spot;
  • da quanto affermato dalla Snam Rete Gas nelle lettere di cui al precedente alinea emerge che un'allocazione di capacità di trasporto in corso d'anno secondo le modalità di cui al capitolo 5, paragrafo 7), ed al capitolo 7, paragrafo 1), del codice di rete della società Snam rete Gas non garantisce un efficiente utilizzo del terminale di Gnl, essendo a tal fine necessario che Gnl Italia:
    1. determini il profilo temporale di rigassificazione del Gnl consegnato e possa immettere nella rete di trasporto interconnessa quantità di gas naturale fino alla massima capacità di rigassificazione, sulla base dei soli vincoli tecnici del terminale;
    2. riconsegni il gas ottenuto con il processo di rigassificazione all'utente nell'arco di un periodo di trenta giorni successivo alla discarica, periodo non necessariamente coincidente con il mese di calendario;
  • le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non sono soddisfatte dalle cadenze temporali previste per le allocazioni di capacità di trasporto di cui al capitolo 5, paragrafo 7), ed al capitolo 7, paragrafo 1), del codice di rete della Snam Rete Gas, cadenze temporali imposte dai vincoli di gestione amministrativa della medesima società;
  • fino al permanere dei vincoli di cui al precedente alinea, l'ottimizzazione della gestione del terminale di Gnl può essere assicurata solamente qualora l'allocazione della capacità di trasporto nel punto di entrata interconnesso col terminale di Gnl sia effettuata direttamente dalla Gnl Italia, con la conseguenza che l'utente al quale venga allocata la capacità di trasporto in detto punto di entrata stipuli:
    1. un contratto di trasporto con la medesima Gnl Italia, limitatamente all'immissione in rete di gas ottenuto col processo di rigassificazione;
    2. un corrispondente contratto di trasporto con la Snam Rete Gas, per quanto riguarda gli altri aspetti del servizio di trasporto;

Ritenuto che sia necessario fino alla rimozione dei sopra menzionati vincoli di gestione amministrativa:

  • definire misure transitorie per garantire un efficiente utilizzo del terminale di Gnl sito a Panigaglia e favorire l'accesso al sistema mediante l'erogazione di un servizio di rigassificazione di tipo spot; e che a tal fine sia necessario subordinare l'immissione di gas nella rete nazionale di gasdotti, durante il normale esercizio, alle esigenze del terminale stesso per consentirne il massimo utilizzo;
  • prevedere per le finalità di cui al precedente alinea, una specifica deroga all'assetto normativo in materia di allocazione di capacità di trasporto, definito dall'articolo 9 della deliberazione n. 137/02, autorizzando la Gnl Italia ad effettuare le allocazioni della capacità di trasporto nel punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di rigassificazione sito a Panigaglia, sulla base di accordi stipulati con la Snam Rete Gas;
  • limitare all'anno termico 2003-2004 l'efficacia della deroga di cui al precedente alinea;

DELIBERA

  1. Di prevedere che, fino al 30 settembre 2004, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, le allocazioni di capacità di trasporto nel punto di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto, sito a Panigaglia (La Spezia), siano effettuate dalla società Gnl Italia Spa, sulla base di appositi accordi con la società Snam Rete Gas Spa;
  2. Di prevedere che gli accordi di cui al precedente numero 1 siano trasmessi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 7 (sette) giorni dalla loro conclusione;
  3. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il presente provvedimento, affinché entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.