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Delibera 27 marzo 2004

Delibera/Provvedimento 47/04

Verifica dello schema di regole per il dispacciamento di merito economico e approvazione delle medesime ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 27 marzo 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 marzo 2004,

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;

Visti:

  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 125/02;
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • lo schema di regole per il dispacciamento di merito economico (di seguito: lo schema di regole) trasmesso all'Autorità dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), con lettera in data 10 marzo 2004, prot. AD/P2004000039 (prot. Autorità n. 006562 dell'11 marzo 2004) come integrato dal documento recante "Schema di contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per punti di immissione ai sensi della delibera n. 168/03" (di seguito: il contratto-tipo) trasmesso all'Autorità dal Gestore della rete con lettera in data 17 marzo 2004, prot. n. AD/P2004000046 (prot. Autorità n. 007078 del 18 marzo 2004) e dai documenti trasmessi con lettera in data 26 marzo 2004, prot. n. AD/P2004000055 (prot. Autorità n. 007868 in pari data) recanti le procedure per l'approvvigionamento e l'attivazione delle risorse per il servizio di dispacciamento, nonché le modalità di comunicazione dei dati per la verifica della sicurezza e delle dichiarazioni di  disponibilità delle unità di produzione;

Considerato che:

  • lo schema di regole riporta determinazioni unicamente in merito alla fase di prima attuazione del dispacciamento di merito economico (nel seguito: fase di prima attuazione);
  • nonostante le diverse sezioni costituenti lo schema di regole non siano omogenee in termini di descrizione delle procedure, degli strumenti utilizzati, delle funzioni svolte e dei diritti ed obblighi derivanti dall'applicazione delle regole; e che, per alcune delle predette sezioni, lo schema di regole si limita ad indicare elementi generali che consentono unicamente una valutazione di massima dei criteri e delle modalità adottate dal Gestore della rete nell'esercizio del dispacciamento;
  • lo schema di regole contiene disposizioni cha appaiono in contrasto con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 168/03, ovvero previsioni generiche che devono essere, rispettivamente, meglio precisate o chiarite urgentemente prima della adozione delle regole per il dispacciamento da parte del Gestore della rete, in merito a:
    1. l'inclusione del contratto-tipo nello schema di regole come parte integrante e sostanziale del medesimo schema;
    2. la previsione di unità virtuali non conformi ai criteri di cui alla deliberazione n. 168/03;
    3. i criteri che il Gestore del mercato elettrico deve adottare qualora debba procedere all'accettazione parziale di un'offerta relativa a programmi di immissione o di prelievo di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
    4. la fissazione dei termini della fase di prima attuazione del dispacciamento di merito economico;
    5. le modalità di modifica dei dati tecnici delle unità di produzione all'interno del registro delle unità di produzione;
    6. l'intervento del Gestore della rete nel mercato del giorno prima, di cui alla sezione 7.8 dello schema di regole;
    7. la predisposizione del registro degli operatori di mercato;
    8. l'identificazione delle condizioni di emergenza;
    9. la regolazione degli sbilanciamenti dell'unità idroelettriche di produzione e di pompaggio;
    10. l'inclusione di norme tecniche nel contratto-tipo coincidenti a sezioni dello schema di regole.
  • lo schema di regole contiene previsioni non completamente rispondenti ai principi di cui alla deliberazione n. 168/03 che possono essere chiarite o rettificate anche in seguito all'avvio della fase di prima attuazione in quanto non pregiudicano gravemente l'impianto delle condizioni poste alla base della deliberazione n. 168/03;
  • lo schema di regole contiene errori materiali che necessitano di essere corretti urgentemente prima dell'adozione delle regole per il dispacciamento da parte del Gestore della rete;

Ritenuto che sia opportuno:

  • approvare le regole per il dispacciamento risultanti dallo schema di regole, a condizione che il Gestore della rete:
    1. prima dell'adozione delle regole per il dispacciamento di merito economico ai sensi dell'articolo 7, comma 7.3, della deliberazione n. 168/03, modifichi le determinazioni contenute nello schema di regole in contrasto con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 168/03, nonché il contratto-tipo, aderendo alle osservazioni vincolanti indicate nella Parte I del documento "Osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas allo schema di regole per il dispacciamento ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03" allegato al presente provvedimento (Allegato A) di cui forma parte integrante e sostanziale (di seguito: le osservazioni) ed apporti le correzioni degli errori materiali indicati nella Parte III delle medesime osservazioni;
    2. in seguito all'adozione delle regole per il dispacciamento di merito economico ai sensi dell'articolo 7, comma 7.3, della deliberazione n. 168/03, proceda, entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in operatività del dispacciamento di merito economico, alla revisione di dette regole aderendo alle raccomandazioni indicate nella Parte II delle osservazioni;
  • limitare il periodo di vigore delle regole per il dispacciamento alla sola fase di prima attuazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004;
  • stabilire, ai sensi dell'articolo 7, della deliberazione n. 168/03, che entro il 30 settembre 2004 il Gestore della rete trasmetta all'Autorità un nuovo schema di regole per il dispacciamento di merito economico dopo aver eseguito i processi di consultazione di cui al medesimo articolo, a valere dall'1 gennaio 2005, coerente con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 168/03 e che recepisca quanto indicato nella Parte II nelle osservazioni, ai fini della sua approvazione e dell'entrata in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2005;

DELIBERA

Di approvare le regole per il dispacciamento di merito economico come risultanti dallo schema di regole per il dispacciamento di merito economico (di seguito: lo schema di regole) trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), con lettera in data 10 marzo 2004, prot. AD/P2004000039 (prot. Autorità n. 006562 dell'11 marzo 2004) come integrato dal documento recante "Schema di contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per punti di immissione ai sensi della delibera n. 168/03" (di seguito: il contratto-tipo) trasmesso all'Autorità dal Gestore della rete con lettera in data 17 marzo 2004, prot. n. AD/P2004000046 (prot. Autorità n. 007078 del 18 marzo 2004), e dai documenti trasmessi con lettera in data 26 marzo 2004, prot. n. AD/P2004000055 (prot. Autorità n. 007868 in pari data) a condizione che il Gestore della rete:

  1. prima dell'adozione delle regole per il dispacciamento di merito economico ai sensi dell'articolo 7, comma 7.3, della deliberazione n. 168/03, modifichi le determinazioni contenute nello schema di regole in contrasto con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 168/03, nonché il contratto-tipo, aderendo alle osservazioni indicate nella Parte I del documento "Osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas allo schema di regole per il dispacciamento ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03" allegato al presente provvedimento (Allegato A) di cui forma parte integrante e sostanziale (di seguito: le osservazioni) ed apporti le correzioni degli errori materiali indicati nella Parte III delle medesime osservazioni;
  2. in seguito all'adozione delle regole per il dispacciamento di merito economico ai sensi dell'articolo 7, comma 7.3, della deliberazione n. 168/03, proceda, entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in operatività del dispacciamento di merito economico, alla revisione di dette regole in aderenza alle raccomandazioni indicate nella Parte II delle osservazioni.

Di stabilire che la vigenza delle regole per il dispacciamento di merito economico risultanti dallo schema di regole come modificato ai sensi del precedente punto sia limitata alla fase di prima attuazione del dispacciamento di merito economico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004;

Di stabilire che il Gestore della rete, entro il 30 settembre 2004, trasmetta all'Autorità per l'approvazione un nuovo schema di regole per il dispacciamento di merito economico, a valere dall'1 gennaio 2005, coerente con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 168/03 e che recepisca quanto indicato nelle osservazioni;

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive e al Gestore della rete.

 


Allegati: