Delibera 30 gennaio 2004
Delibera/Provvedimento 7/04
Disposizioni transitorie e urgenti in materia di garanzia della fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato
Pubblicata su questo sito il 30 gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 41 del 19.2.04
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 gennaio 2004,
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e direttive alla medesima società (di seguito: il decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
Visti:
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 1 aprile 2003, n. 27/03, come modificata e integrata (di seguito: la deliberazione n. 27/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, (di seguito: la deliberazione n. 67/03);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2003, n. 111/03;
- l'Allegato A alla la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2003, n. 157/03;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 163/03, come modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004 n. 05/04;
Considerato che:
- con lettera in data 28 gennaio 2004, prot. GRTN/P2004001557, la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) e la società Gestore del mercato elettrico Spa hanno rappresentato all'Autorità che i risultati delle prove per l'avvio del mercato elettrico inducono a ritenere poco significative le indicazioni di prezzo e la funzionalità complessiva del mercato di aggiustamento e del mercato dei servizi di dispacciamento in quanto le offerte degli impianti sui mercati dell'energia, in particolare sul mercato del giorno prima, in molte ore, non sono risultate complessivamente sufficienti a coprire il fabbisogno stimato dal Gestore della rete; e che, per i predetti motivi, ritengono opportuno procrastinare il periodo di effettuazione delle prove per l'avvio del mercato elettrico, estendendo il periodo di vigenza dello STOVE e delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 27/03, tenendo conto delle esigenze derivanti dai meccanismi di regolazione delle relative partite economiche;
- il decreto ministeriale 19 dicembre 2003 stabilisce che la società Acquirente unico Spa assuma le proprie funzioni con decorrenza dall'1 gennaio 2004 e che contestualmente la società Enel Spa cessi di svolgere le sopra richiamate funzioni vicarie; e che tale previsione trova eccezione, sino all'1 febbraio 2004, nell'acquisto di energia elettrica nell'ambito del sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica di cui alla deliberazione n. 67/03 (di seguito: STOVE) e nelle conseguenti cessioni alle imprese distributrici, per le quali attività la società Acquirente unico Spa si avvale della società Enel Spa;
- con nota in data 30 gennaio 2004, la società Acquirente Unico Spa ha chiesto alla Società Enel Spa di continuare a svolgere per il mese di febbraio 2004 l'attività di cui all'art. 6.1 del decreto ministeriale 19 dicembre 2003, acquisendone l'assenso;
Ritenuto che sia opportuno:
- prorogare, fino alla data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico, il funzionamento del sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica avviato con la deliberazione n. 67/03;
- introdurre modificazioni nelle deliberazioni n. 27/03 e n. 67/03 in ragione di quanto indicato al precedente alinea, nonché al fine di rendere coerenti le disposizioni di cui alle predette deliberazioni con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 05/04;
DELIBERA
Di approvare il seguente provvedimento:
Articolo 1
Modificazioni all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 aprile 2003, n. 27/03
1.1 L'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 aprile 2003, n. 27/03, è modificato come segue:
- all'articolo 1, comma 1.1, le parole "18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente integrata e modificata " sono sostituite dalle parole "30 gennaio 2004, n. 05/04,";
- all'articolo 1, comma 1.1, alla definizione "banda di capacità di trasporto" le parole "per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.3, della deliberazione n. 301/01 ed ai sensi della deliberazione n. 190/02, ad eccezione delle bande per il transito di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 190/02 e delle bande di capacità di trasporto assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 6.2 di quest'ultima deliberazione" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2004, ai sensi delle deliberazioni n. 301/01, n. 190/02 e n. 157/03";
- all'articolo 1, comma 1.1, alla definizione "prezzo PGN ", le parole "dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'articolo 26 del Testo integrato" sono sostituite dalle parole "di cui all'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 05/04";
- all'articolo 1, comma 1.1, alla definizione "Testo integrato", le parole 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente integrata e modificata" sono sostituite dalle parole "30 gennaio 2004, n. 05/04";
- all'articolo 1, comma 1.1, sono aggiunte le seguenti definizioni:
- componente dis è la componente, espressa in centesimi di euro/kWh, applicata all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo ai fini della remunerazione del servizio di dispacciamento con l'esclusione dei costi sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse necessarie all'erogazione del medesimo servizio;
- fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 sono le fasce orarie definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento CIP n. 45/90;
- deliberazione n. 157/03 è la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2003, n. 157/03;
- deliberazione n. 05/04 è la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04.
- all'articolo 4, comma 4.1, le parole "lettera c)" sono sostituite dalle parole "lettere c) e d)" e il numero "13" è sostituito con il numero "17";
- all'articolo 4, comma 4.1, le parole "articolo 10, comma 10.3, della deliberazione n. 190/02" sono sostituite dalle parole "articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03";
- all'articolo 7, commi 7.1 e 7.3, è aggiunta la seguente lettera:
"d) il corrispettivo determinato applicando la componente dis, pari a 0,01 centesimi di euro/kWh, all'energia elettrica prelevata nel punto di prelievo." - all'articolo 7, comma 7.12, e all'articolo 9, comma 9.15, il numero "29" è sostituito dal numero "35", e il numero "30" è sostituito dal numero "36";
- all'articolo 7, comma 7.14, il numero "34" è sostituito dal numero "52", e il numero "42" è sostituito dal numero "61";
- all'articolo 9, comma 9.20, il numero "29" è sostituito dal numero "35";
Articolo 2
Modificazioni all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03
L'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, è modificato come segue:
- le parole "Enel Spa" sono sostituite dalle parole "Acquirente unico Spa";
- all'articolo 2, comma 2.3, le parole "fino all'assunzione da parte dell'Acquirente unico della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati" sono soppresse;
- all'articolo 3, comma 3.1, le parole "del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 e, comunque, non anteriormente all'1 febbraio 2004" sono sostituite dalle parole "del dispacciamento di merito economico";
- all'articolo 10, il comma 10.4.1 è soppresso;
- all'articolo 10, comma 10.5, le parole "27 del Testo integrato", sono sostituite dalle parole "5, comma 5.7, della deliberazione n. 05/04" e le parole "del comma 25.1 del Testo integrato" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 5, comma 5.1, della medesima deliberazione";
- all'articolo 10, comma 10.7, lettera a), le parole "27 del Testo integrato" sono sostituite dalle parole "5, comma 5.7, della deliberazione n. 05/04";
- all'articolo 10, comma 10.7, lettera b), le parole "del comma 25.1 del Testo integrato" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione n. 05/04";
- all'articolo 10, comma 10.12, le parole ",al termine di ciascun mese," sono soppresse e le parole "26 del Testo integrato" sono sostituite dalle parole "5, comma 5.2, della deliberazione n. 05/04";
- all'articolo 10, comma 10.14, le parole "all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'articolo 26 del Testo integrato" sono sostituite dalle parole "di cui all'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 05/04";
- all'articolo 13, comma 13.3, le parole "all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'articolo 26 del Testo integrato" sono sostituite dalle parole "di cui all'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 05/04";
- il Titolo IV, l'articolo 19 sono soppressi;
- le tabelle 1 e 3 allegate sono soppresse.
Articolo 3
Disposizioni transitorie e finali
3.1 Il Gestore della rete riformula il regolamento dello STOVE di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 67/03 sulla base delle modificazioni introdotte con il presente provvedimento.
3.2 La deliberazione n. 27/03 e la deliberazione n. 67/03, come risultanti dalle modificazioni introdotte con il presente provvedimento, si applicano a far data dall'1 febbraio 2004.
Di pubblicare l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 aprile 2003, n. 27/03 e l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, con le modificazioni introdotte dal presente provvedimento;
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.