Seguici su:






Delibera 12 novembre 2003

Delibera/Provvedimento 130/03

Modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2000, n. 194/00, recante disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 novembre 2003;

Premesso che il combinato disposto degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, recante disciplina delle casse conguaglio prezzi (di seguito: decreto legislativo n. 98/48), e dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, prevede che l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) sia disciplinata con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti:

  • il decreto legislativo n. 98/48;
  • la legge n. 481/95;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2000, n. 194/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 257 del 3 novembre 2000, recante disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Cassa (di seguito: deliberazione n. 194/00);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito: Testo integrato);

Visto il documento "Proposta di delibera per le modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2000, n. 194/00, recante disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico" (PROT. AU/03/218);

Considerato che:

  • con nota prot. n. 968 del 17 luglio 2003 (prot. Autorità n. 21343 del 18 luglio 2003) (di seguito: nota 17 luglio 2003), la Cassa ha rappresentato all'Autorità l'opportunità di prevedere la possibilità per la medesima Cassa di avvalersi di personale comandato dalla Società gestione impianti nucleari Spa (di seguito: la Sogin);
  • la Sogin è stata costituita per svolgere le attività relative allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e alla chiusura del ciclo del combustibile, e le attività connesse e conseguenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
  • l'articolo 9, comma 5, della deliberazione n. 194/00, dispone che, al fine di assicurare lo svolgimento dei suoi compiti, la Cassa può utilizzare personale in posizione di comando, appartenente alla pubblica amministrazione, nonché personale proveniente dalle società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, Acquirente unico Spa e Gestore del mercato Spa;
  • la predetta disposizione persegue l'obiettivo di consentire il comando di personale da società di diritto speciale operative in settori rilevanti per il sistema di contribuzione amministrato dalla Cassa;
  • la Cassa gestisce, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del Testo integrato, il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, che viene utilizzato, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del Testo integrato, per il rimborso dei costi connessi sia alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e di chiusura del ciclo del combustibile nucleare, sia alle attività connesse che attengono a beni e rapporti giuridici conferiti alla Sogin al momento della sua costituzione, ovvero siano svolte dalla Sogin anche in consorzio con amministrazioni pubbliche o altre società;
  • la proposta formulata dalla Cassa con la nota 17 luglio 2003 è coerente con le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della deliberazione n. 194/00;

Ritenuto che sia opportuno consentire il distacco di personale dotato di particolari competenze tecniche appartenente alla Sogin presso la Cassa, per favorire un più efficace svolgimento dei compiti affidati alla medesima;

Su proposta del Presidente

DELIBERA

Di sottoporre al Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione della intesa necessaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, la modifica delle disposizioni in materia di organizzazione e di funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico:

- di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2000, n. 194/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 257 del 3 novembre 2000, prevedendo che l'articolo 9, comma 9.5 venga riformulato come segue:

"9.5 Oltre a quanto previsto al precedente comma 9.2, per quanto necessario al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti propri della Cassa, può essere utilizzato, in posizione di comando, personale appartenente alla pubblica amministrazione, nonché personale proveniente dalle società istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'articolo 4, comma 1, dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.


Documenti collegati