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Data pubblicazione: 10 ottobre 2003

Avvisi 10 ottobre 2003

Avviso delibera 75/03

Ottemperanza all'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 1 settembre 2003 n. 1493

Le clausole sottoelencate vengono pubblicate oggi, al fine di ottemperare alla ordinanza dell'1 settembre 2003, n. 1493 con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) ha disposto, nella pendenza del procedimento giurisdizionale promosso dalla società Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas), la provvisoria sospensione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 1 luglio 2003, n. 75/03, recante approvazione del codice di rete presentato dalla Snam Rete Gas, nella parte in cui non ha approvato alcune delle clausole previste nella proposta di tale codice.

L'Autorità peraltro non ha prestato acquiescenza alla ordinanza sopra citata e, con delibera 18 settembre 2003, n. 104/03, ha assunto la decisione di interporre appello al Consiglio di Stato.

Qualora l'ordinanza del Tar Lombardia sopra citata venga riformata dal Consiglio di Stato, ovvero il giudice amministrativo ritenga legittima la deliberazione dell'Autorità impugnata da Snam Rete Gas, l'operatore che eventualmente non abbia ottenuto l'accesso al servizio a seguito dell'applicazione della clausola evidenziata, avrà diritto ad essere rimesso nei termini nei limiti della richiesta originariamente presentata.

clausole da inserire nel Codice di rete:

Al capitolo 5, paragrafo 4.3), dopo l'ultimo capoverso, va inserito il seguente capoverso:

"Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi di capacità relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere."

Al capitolo 7, paragrafo 1), dopo l'ultimo capoverso (e prima del paragrafo 1.1)), va inserito il seguente capoverso:

"Non saranno riconosciute cessioni di capacità ad Utenti che non provvedano alla data della cessione, al pagamento dei corrispettivi di capacità relativi a contratti di trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere, ad eccezione del caso in cui l'Utente cedente assuma espressamente nei confronti del Trasportatore responsabilità solidale con il cessionario in relazione al pagamento dei corrispettivi per le capacità oggetto della cessione."

Al capitolo 7, paragrafo 2.1), dopo il settimo alinea, va inserito il seguente alinea:

"La validità del trasferimento di capacità all'Utente subentrante è sospensivamente condizionata al pagamento da parte del suddetto Utente dei corrispettivi di capacità relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti di trasporto in essere."

10 ottobre 2003


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