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Delibera 12 giugno 2003

Delibera/Provvedimento 63/03

Determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione spettante a imprese elettriche minori non trasferite all'Enel.

Pubblicata su questo sito il 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 155 del 7-7-2003

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 giugno 2003,

Premesso che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) tra i compiti trasferiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), sulla base di bilanci certificati;

Visti:

  • la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  • la legge n. 10/91;
  • la legge n. 481/95;
  • i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.347, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie speciale, n. 90 del 5 dicembre 1944, e 23 aprile 1946, n.363, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.124 del 29 maggio 1946 e loro successive modifiche e integrazioni;
  • il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n.283, e 15 settembre 1947, n. 896, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.217 del 22 settembre 1947 e loro successive modifiche e integrazioni;
  • il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n.98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.56 del 6 marzo 1948 recante norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987 con il quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) è stata investita della responsabilità dell'istruttoria relativa alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 171 del 23 luglio 1996;
  • i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 3 del 4 gennaio 1997, e 12 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 31 del 7 febbraio 1997, recanti la determinazione delle aliquote definitive per l'anno 1991 nonché  l'importo spettante a titolo di acconto, salvo conguaglio per l'anno 1992 e seguenti;

Viste:

  • la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97 recante disposizioni generali in materia di svolgimento di procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità (di seguito delibera n. 61/97);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 1998, n. 48/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 131 dell'8 giugno 1998, recante determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: deliberazione n. 48/98);
  • le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione II, 15 luglio 1999, n. 588, 589 e 590, depositate in data febbraio 2000;
  • la delibera dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: delibera n. 132/00);
  • la delibera dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00, recante disposizioni alla Cassa in materia di aggiornamento bimestrale dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02, recante determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione spettante a imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 116 del 20 maggio 2002 (di seguito: deliberazione n. 63/02);
  • la nota dell'Autorità in data 26 aprile 2002, prot. PB/M02/1675/md (di seguito: nota 26 aprile 2002);

Viste:

  • la comunicazione della Cassa in data 13 dicembre 2000, prot. n. 2041 (prot. Autorità n. 16356 del 15 dicembre 2000) (di seguito: comunicazione 13 dicembre 2000);
  • la comunicazione della Cassa in data 22 marzo 2002, prot. n. 432 (di seguito: comunicazione 22 marzo 2002);
  • la comunicazione della Cassa in data 15 aprile 2003, prot. n. 497 (di seguito: comunicazione 15 aprile 2003);

Considerato che:

  • la deliberazione n. 48/98 è stata annullata con le sopra richiamate sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione II, 15 luglio 1999, n. 588, n. 589 e n. 590, tutte depositate in data 5 febbraio 2000, con la motivazione che nella determinazione della misura dell'integrazione tariffaria da riconoscere alle imprese ricorrenti si sarebbe dovuto assicurare non solo il ripianamento delle perdite di bilancio derivanti dalla produzione di energia elettrica a costi più elevati, "ma anche la componente di utile di impresa, nella misura e sulla scorta dei criteri che restano rimessi alla valutazione e alla elaborazione tecnica dell'organo competente";
  • con la deliberazione n. 132/00, l'Autorità ha impartito disposizioni alla Cassa in materia di istruttorie per la determinazione delle aliquote per gli anni 1991 e seguenti, ai fini della corresponsione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
  • con la comunicazione 13 dicembre 2000, la Cassa ha trasmesso all'Autorità le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti alle imprese elettriche minori per gli anni dal 1991 al 1997, svolte secondo quanto previsto dalla delibera n. 132/00;
  • con la deliberazione n. 63/02, l'Autorità ha definito le aliquote definitive di integrazione relativamente agli anni dal 1991 al 1998 di sette imprese elettriche minori, rinviando la determinazione delle aliquote di integrazione per l'impresa elettrica SEA - Favignana ad ulteriori approfondimenti istruttori da compiere da parte della Cassa;
  • con la comunicazione 22 marzo 2002, la Cassa ha trasmesso all'Autorità le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti a cinque imprese elettriche minori per gli anni dal 1991 al 1998, ed in particolare:
    1. SELIS - Lampedusa;
    2. SELIS - Linosa;
    3. SELIS - Marettimo;
    4. SEM - Musellaro;
    5. SMEDE - Pantelleria;
  • con la nota 26 aprile 2002, l'Autorità ha comunicato alla Cassa che le istruttorie relative alle imprese elettriche SEA - Favignana, SMEDE - Pantelleria, SELIS - Lampedusa, SELIS - Linosa e SELIS - Marettimo necessitavano di approfondimenti, dovendosi:
    1. rideterminare la base sulla quale calcolare la remunerazione del patrimonio netto, escludendo dal computo le variazioni del patrimonio netto che siano riconducibili a operazioni finanziarie di carattere straordinario, che non abbiano comportato apporti di mezzi ulteriori rispetto a quelli disponibili prima dell'operazione stessa;
    2. verificare la congruità dei costi addebitati all'impresa beneficiaria delle integrazioni da altre imprese facenti capo alla stessa proprietà;
  • con la comunicazione 15 aprile 2003, la Cassa ha trasmesso all'Autorità le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti a cinque imprese elettriche minori per gli anni dal 1991 al 1998, segnatamente:
    1. SEA - Favignana;
    2. SELIS - Lampedusa;
    3. SELIS - Linosa;
    4. SELIS - Marettimo;
    5. SMEDE - Pantelleria;

Ritenuto opportuno che l'Autorità:

  • determini in via definitiva le aliquote di integrazione relativamente agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel per le quali si dispone della necessaria documentazione;
  • determini che le aliquote relative all'anno 1998 si applichino come nuove aliquote di integrazione provvisoria con decorrenza dall'1 gennaio 1999;

DELIBERA

  1. Di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per ogni kWh venduto per ciascuna delle imprese, come rappresentate nella tabella 1;
  2. Di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico per l'anno 1999 e seguenti, corrisponda alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata;
  3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

 

Tabella 1 - Aliquote dell' integrazione spettante ad imprese elettriche minori per gli anni 1991-1998 (importi in centesimi di euro per kWh)

Impresa Anni
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
SEA Favignana 40,68 44,40 41,45 41,07 42,67 42,17 40,21 39,61
SELIS Lampedusa 19,28 22,50 18,26 15,20 16,23 18,34 18,74 17,39
SELIS Linosa 42,13 35,00 31,99 31,71 34,18 39,02 44,00 40,79
SELIS Marettimo 54,27 51,18 46,11 42,02 42,20 46,87 46,55 42,16
SEM Musellaro 16,99 22,60 20,09 15,53 17,41 23,28 18,89 26,17
SMEDE Pantelleria 18,22 18,94 16,28 9,89 12,97 14,05 13,78 14,79
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