Seguici su:






Delibera 18 aprile 2002

Delibera/Provvedimento 63/02

Determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione spettante a imprese elettriche minori non trasferite all'Enel

Pubblicata su questo sito il 23 aprile 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 116 del 20 maggio 2002

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 aprile 2002,

Premesso che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) tra i compiti trasferiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), sulle basi di bilanci certificati;

Visti:

  • la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  • la legge n. 10/91;
  • la legge n. 481/95;
  • i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.347, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie speciale, n. 90 del 5 dicembre 1944, e 23 aprile 1946, n.363, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.124 del 29 maggio 1946 e loro successive modifiche e integrazioni;
  • il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n.283, e 15 settembre 1947, n. 896, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.217 del 22 settembre 1947 e loro successive modifiche e integrazioni;
  • il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n.98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.56 del 6 marzo 1948, recante norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  • il provvedimento CIP 13 gennaio 1987, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987, con il quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico è stata investita della responsabilità dell'istruttoria relativa alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 171 del 23 luglio 1996;
  • i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 3 del 4 gennaio 1997, e 12 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 31 del 7 febbraio 1997, recanti la determinazione delle aliquote definitive per l'anno 1991 nonché l'importo spettante a titolo di acconto, salvo conguaglio per l'anno 1992 e seguenti;

Viste:

  • la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97 recante disposizioni generali in materia di svolgimento di procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità (di seguito delibera n. 61/97);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 1998, n. 48/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 131 dell'8 giugno 1998, recante determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: deliberazione n. 48/98);
  • le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione II, 15 luglio 1999, n. 588, 589 e 590, depositate in data febbraio 2000;
  • la delibera dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 132/00, recante disposizioni alla Cassa conguaglio in materia di istruttorie per la determinazione delle aliquote per gli anni 1991 e seguenti, ai fini della corresponsione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori (di seguito: delibera n. 132/00);
  • la delibera dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 recante disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di aggiornamento bimestrale dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel Spa;
  • la nota dell'Autorità del 27 febbraio 2001, (prot. Autorità n. PB/M01/368/md), con cui gli uffici della medesima Autorità hanno comunicato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico che le istruttorie di cui alla delibera n. 132/00 richiedevano di essere approfondite ed integrate da parte della medesima Cassa conguaglio (di seguito: nota dell'Autorità 27 febbraio 2001);

Viste:

  • le comunicazioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio) all'Autorità 12 giugno 1997 (prot. n. 384), 24 novembre 1997 (prot. n. RIS 699), 18 febbraio 1998 (prot. n. RIS 90) e del 27 febbraio 1998 (prot. n. RIS 122);
  • la comunicazione della Cassa conguaglio all'Autorità 13 dicembre 2000 (prot. n. 2041, prot. Autorità n. 016356 del 15 dicembre 2000) (di seguito: comunicazione della Cassa conguaglio 13 dicembre 2000);
  • la comunicazione della Cassa conguaglio all'Autorità 5 dicembre 2001, (prot. n. 2031) (di seguito: comunicazione della Cassa conguaglio 5 dicembre 2001);
  • la comunicazione della Cassa conguaglio all'Autorità 4 febbraio 2002, (prot. n. 0104) (di seguito: comunicazione della Cassa conguaglio 4 febbraio 2002);
  • la comunicazione della Cassa conguaglio all'Autorità 15 marzo 2002 (prot. n. 383);

Considerato che:

  • la deliberazione n. 48/98 è stata annullata con le sopra richiamate sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione II, 15 luglio 1999, n. 588, 589 e 590, tutte depositate in data 5 febbraio 2000, con la motivazione che nella determinazione della misura dell'integrazione tariffaria da riconoscere alle imprese ricorrenti si sarebbe dovuto assicurare non solo il ripianamento delle perdite di bilancio derivanti dalla produzione di energia elettrica a costi obiettivamente svantaggiati, "ma anche la componente di utile di impresa, nella misura e sulla scorta dei criteri che restano rimessi alla valutazione e alla elaborazione tecnica dell'organo competente";
  • con comunicazione della Cassa conguaglio 13 dicembre 2000 la medesima Cassa conguaglio ha trasmesso all'Autorità le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti alle imprese elettriche minori per gli anni dal 1991 al 1997, effettuate tenendo conto di quanto previsto dalla delibera n. 132/00;
  • con la comunicazione della Cassa conguaglio del 5 dicembre 2001, sono state trasmesse all'Autorità le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti a sei imprese elettriche minori per gli anni dal 1991 al 1998, ed in particolare:
    • SIE Isola del Giglio;
    • SEP Isola di Ponza;
    • Impresa industrie elettriche Germano;
    • SEL Lipari;
    • SEA Isola di Favignana;
    • ICEL Isola di Levanzo;
  • con la comunicazione della Cassa conguaglio 4 febbraio 2002, sono state trasmesse all'Autorità le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti a due imprese elettriche minori per gli anni dal 1991 al 1998, ed in particolare:
    • SNIE Nola;
    • SIPPIC Capri;
  • dall'analisi della documentazione trasmessa dalla Cassa conguaglio con le predette comunicazioni 5 dicembre 2001 e 4 febbraio 2002 è emersa la necessità di procedere ad alcuni approfondimenti istruttori;
  • con la comunicazione della Cassa conguaglio 15 marzo 2002, sono stati trasmessi all'Autorità gli approfondimenti istruttori richiesti;

Ritenuto opportuno che:

  • l'Autorità determini le aliquote definitive di integrazione relativamente agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel per le quali si dispone della necessaria documentazione;
  • la determinazione delle nuove aliquote di integrazione provvisoria si applichi con decorrenza dall'1 gennaio 1999;

Ritenuto altresì opportuno rinviare la determinazione delle nuove aliquote di integrazione provvisoria per l'impresa elettrica SEA Favignana ad ulteriori approfondimenti istruttori da compiersi da parte della Cassa conguaglio.

DELIBERA

  1. Di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per ciascuna delle imprese sotto elencate, per ogni kWh venduto, come rappresentato nella allegata tabella 1;
  2. Di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico per l'anno 1999 e seguenti, corrisponda alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel di cui alla tabella 1, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata;
  3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

 

Tabella 1 - Aliquote dell' integrazione spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel per gli anni 1991-1998 (importi in centesimi di euro kWh)

 

IMPRESA ANNI
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
ICEL Levanzo 51,73 63,62 62,79 64,89 67,34 71,70 89,33 88,18
Ind. Germano Tremiti 29,27 30,14 32,44 30,35 32,43 33,95 37,47 36,56
SEL Lipari 9,90 10,03 9,45 8,05 9,17 11,84 10,78 9,30
SEP Ponza 19,05 20,95 20,45 19,17 19,37 20,26 20,16 19,14
SIE Giglio 25,10 24,18 24,11 25,01 25,95 26,71 29,90 26,08
SIPPIC Capri 18,29 18,75 19,83 17,72 16,85 18,08 16,70 17,03
SNIE Nola 13,97 10,33 12,76 9,26 9,61 13,10 11,32 11,38