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Delibera 23 gennaio 2003

Delibera/Provvedimento 4/03

Definizione di misure urgenti in tema di recesso dai contratti di fornitura annuali, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici e di assegnazione al mercato vincolato dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

Pubblicata su questo sito il 24 gennaio 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 gennaio 2003,

Premesso che:

  • con deliberazione 21 novembre 2002, n. 190/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 2 del 3 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 190/02), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha definito modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003;
  • con deliberazione 12 dicembre 2002, n. 204/02, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (di seguito: deliberazione n. 204/02), l'Autorità ha definito le procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2003 dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), in ottemperanza alle disposizioni del decreto del Ministro delle attività produttive 22 novembre 2002, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, recante "Modalità per la vendita sul mercato per l' anno 2003, dell' energia elettrica di cui all' articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa" (di seguito: decreto 22 novembre 2002);

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lettera d);
  • il decreto legislativo n. 79/99;
  • il decreto 22 novembre 2002;

Visti:

  • la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 188 del 22 agosto 1999 (di seguito: deliberazione n. 91/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 263 del 9 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 158/99);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, e sue successive modificazioni (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 317/01);
  • le deliberazioni n. 190/02 e n. 204/02;

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 158/99 prevede che nei contratti di cui all'articolo 1 della medesima deliberazione viene riconosciuta al cliente finale la facoltà di recesso unilaterale, con onere di preavviso non superiore ad un mese, qualora lo stesso abbia acquisito la qualifica di cliente idoneo ai sensi della deliberazione n. 91/99 (di seguito: la facoltà di recesso);
  • l'articolo 9 dell'allegato A alla deliberazione n. 190/02 stabilisce modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base mensile o settimanale e su base giornaliera per l'importazione di energia elettrica (di seguito: importazione di breve termine) a clienti che siano idonei alla data di presentazione della richiesta;
  • l'articolo 2, comma 4, del decreto 22 novembre 2002 stabilisce che alle procedure concorsuali di cui alla deliberazione n. 204/02 possono partecipare i clienti idonei;
  • l'utilizzo di bande di capacità di importazione di breve termine assegnate a clienti idonei parti di contratti di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 158/99 nel periodo compreso tra la decorrenza dei diritti al predetto utilizzo e la data di perfezionamento del recesso dai predetti contratti comporta, per i medesimi clienti, il pagamento, oltre che degli importi derivanti dai contratti di fornitura di energia elettrica transfrontaliera, anche degli importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato di cui alla parte II, titolo 3, sezione 1, del Testo integrato;
  • nel caso in cui vengano assegnate bande di capacità produttiva ai sensi della deliberazione n. 204/02 a clienti idonei compresi nel mercato vincolato, i medesimi clienti, nel periodo che va dalla data di decorrenza dei diritti di cui all'articolo 5 dell'allegato A alla stessa deliberazione e fino alla data di perfezionamento del recesso dai contratti di vendita di energia elettrica nel mercato vincolato, sarebbero tenuti a corrispondere, contestualmente, gli importi derivanti dagli obblighi di cui all'articolo 5 dell'allegato A alla deliberazione n. 204/02 e gli importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato di cui alla parte II, titolo 3, sezione 1 del Testo integrato;
  • l'articolo 2, comma 5, del decreto 22 novembre 2002 stabilisce che, fino alla data di assunzione della funzione di garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato da parte della società Acquirente unico Spa, l'energia elettrica non collocata in esito alle procedure concorsuali di cui al medesimo articolo venga destinata al mercato vincolato, secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità;

Ritenuto che sia necessario:

  • modificare, per l'anno 2003, in analogia a quanto disposto per l'anno 2002 con la direttiva in materia di facoltà di recesso dai contratti di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 9, comma 9.2, dell'allegato A alla deliberazione n. 317/01, il termine di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso dai contratti di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 158/99 per i clienti finali, parti dei predetti contratti e assegnatari di bande di capacità di importazione di breve termine ovvero di bande di capacità produttiva;
  • definire modalità e condizioni per la destinazione ai clienti del mercato vincolato dell'energia elettrica corrispondente a bande di capacità produttiva assegnate a clienti finali parti di contratti di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 158/99 fino alla data in cui i medesimi clienti esercitino la facoltà di recesso da detti contratti;

DELIBERA

Articolo 1
Misure urgenti in materia di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica per i clienti del mercato vincolato
1.1 Il termine di cui all'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 ottobre 1999, n. 158/99, è ridotto a 5 (cinque) giorni nel caso di contratti che interessino:
  1. punti di prelievo nella disponibilità di un cliente finale idoneo assegnatario di bande di capacità di importazione ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 novembre 2002, n. 190/02;
  2. punti di prelievo nella disponibilità di un cliente finale idoneo assegnatario di bande di capacità produttiva assegnata ai sensi dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2002, n. 204/02.
1.2 L'assegnazione di bande di capacità produttiva ai sensi dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2002, n. 204/02, produce effetti a partire dalla data di perfezionamento del recesso dai contratti di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 ottobre 1999, n. 158/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 263 del 9 novembre 1999, esercitato da assegnatari che alla data di assegnazione erano parti dei predetti contratti.
Articolo 2
Disposizioni transitorie e finali
2.1 La società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa destina transitoriamente al mercato vincolato, alle medesime condizioni di cui all'articolo 4, comma 4.10, dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2002, n. 204/02, l'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva assegnata a clienti finali parti dei contratti di cui all'articolo 1 della soprarichiamata deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 ottobre 1999, n. 158/99, fino alla data di cui al precedente comma 1.2.
2.2 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data di pubblicazione.

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