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Delibera 27 dicembre 2002

Delibera/Provvedimento 233/02

Determinazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite sul territorio nazionale nell'anno 2000 e autocertificazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite dalle imprese ai fini di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001

Pubblicata su questo sito il 28 gennaio 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 30 del 6 febbraio 2003

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2002,

Premesso che:

  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117 del 22 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117 del 22 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale gas 24 aprile 2001) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 4, comma 1, dei decreti ministeriali di cui ai commi precedenti (di seguito: decreti ministeriali 24 aprile 2001) stabilisce che, fino all'emanazione dei decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui al secondo capoverso del medesimo articolo, sono soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti rispettivamente i distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale che fornivano non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001;
  • il decreto ministeriale gas 24 aprile 2001;

Viste le delibere 11 luglio 2001, n. 156/01 e n. 157/01 con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha disposto l'avvio di due procedimenti ai fini della formazione dei provvedimenti di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001;

Considerato che:

  • l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore (di seguito: obiettivo specifico) è determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità, entrambe conteggiate nell'anno precedente;
  • l'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale gas 24 aprile 2001 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo, la quota degli obiettivi quantitativi nazionali di cui al comma 1 del medesimo articolo che deve essere conseguita dalla singola impresa di distribuzione è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dall'impresa ai clienti finali connessi alla propria rete, e da essa autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità, entrambe conteggiate nell'anno precedente ed espresse in GJ;
  • l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001 stabilisce che agli effetti del medesimo decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale gas 24 aprile 2001 stabilisce che agli effetti del medesimo decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Considerato che:

  • l'Autorità dispone di rilevazioni sulla quantità di energia elettrica distribuita in alta tensione nell'anno 2000 effettuate nell'ambito della rilevazione dati sul settore elettrico compiuta nell'anno 2002 (prot. Autorità n. PB/M02/2362/ca del 26 giugno 2002), integrata dalle rilevazioni effettuate con richiesta dati alla società ASM Brescia (prot. Autorità n. RM/M02/3660 dell'11 novembre 2002);
  • l'Autorità dispone di rilevazioni sulle quantità di gas naturale distribuite al consumo finale nell'anno 2000 e 2001 effettuate in base a dati contenuti nei Rapporti Annuali e in base a dichiarazioni rese dagli operatori (prot. Autorità n. BP/M02/1392 del 4 aprile 2002);

Considerato che:

  • con lettera in data 16 aprile 2002 (prot. n. PR/M02/1577) l'Autorità ha richiesto alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: la società GRTN) i dati annuali più recenti relativi alla quantità di energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale, suddivisi per livello di tensione del prelievo;
  • con lettera in data 8 ottobre 2002, prot. AD/P/2002000208, (prot. Autorità n. 021133 del 10 ottobre 2002), la società GRTN ha provveduto ad inviare i dati relativi ai consumi di energia elettrica registrati sul territorio nazionale nell'anno 2000, dichiarando altresì che la medesima società GRTN non dispone di rilevazioni dei consumi suddivise per livello di tensione del prelievo;

Considerato che:

  • i tempi necessari per la raccolta dei dati a consuntivo sulle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite annualmente sul territorio nazionale dai singoli distributori non consentono la determinazione preventiva degli obiettivi specifici annuali posti a carico dei medesimi distributori ai sensi dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 per l'anno immediatamente successivo a quello cui i dati fanno riferiscono;
  • ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale gas 24 aprile 2001, qualora il distributore non consegua la quota di sua competenza dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), dei rispettivi decreti ministeriali il distributore può effettuare la compensazione entro il successivo biennio, senza incorrere nelle sanzioni di cui all'articolo 11 dei medesimi decreti ministeriali;

Ritenuto che sia necessario fissare le grandezze di riferimento per la determinazione degli obiettivi specifici annuali a carico dei singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale ai sensi dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 con modalità tali da consentire la determinazione di tali obiettivi specifici;

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117 del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117 del 22 maggio 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" e inoltre le seguenti:

  1. Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  2. distributore è la persona fisica o giuridica che effettua le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, ovvero in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua le operazioni di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali, in affidamento dagli enti locali;
  3. obiettivi quantitativi nazionali sono gli obiettivi annuali di efficienza energetica negli usi finali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001 e gli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale gas 24 aprile 2001;
  4. obiettivo specifico è la quota degli obiettivi quantitativi nazionali di cui alla lettera c) che deve essere conseguita rispettivamente dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale;
  5. quantità di energia elettrica distribuita è la quantità di energia elettrica distribuita dall'esercente su reti a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali;
  6. quantità di gas naturale distribuito è la quantità di gas naturale distribuito dagli esercenti attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti, al netto degli usi termoelettrici;
Articolo 2
Campo di applicazione

2.1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, sono soggetti alle disposizioni della presente deliberazione i distributori di energia elettrica e di gas naturale che servivano più di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001.

Articolo 3
Obiettivi specifici a carico dei singoli esercenti

3.1 Fatto salvo quanto previsto al comma seguente, gli obiettivi specifici posti a carico dei singoli distributori in ogni anno (di seguito: anno t) a partire dall'anno 2002 sono determinati con delibera dell'Autorità sulla base del rapporto tra le quantità distribuite dai singoli esercenti ai clienti finali connessi alla propria rete e da essi autocertificate, e le quantità complessivamente distribuite sul territorio nazionale determinate dall'Autorità con precedente delibera, entrambe conteggiate nell'anno t-2.

3.2 L'Autorità, nella determinazione dell'obiettivo specifico posto a carico di ogni distributore nell'anno successivo (t+1), verifica lo scostamento tra l'obiettivo specifico per l'anno t a carico del singolo distributore ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 3, comma 4, rispettivamente del decreto ministeriale elettrico e del decreto ministeriale gas 24 aprile 2001 e l'obiettivo specifico annuale a carico del medesimo distributore risultante dalle determinazioni di cui al comma precedente. Il valore di tale scostamento è sommato, se positivo, all'obiettivo specifico posto a carico del singolo distributore nell'anno successivo (t+1), o detratto, se negativo, dallo stesso obiettivo specifico.

Articolo 4
Quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite sul territorio nazionale nell'anno 2000

4.1 Ai fini di quanto previsto al precedente articolo, la quantità di energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2000 è fissata pari a 204 TWh.

4.2 Ai fini di quanto previsto al precedente articolo, la quantità di gas naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2000 è fissata pari a 1,16 miliardi GJ.

Articolo 5
Autocertificazione delle quantità distribuite negli anni successivi all'anno 2001

5.1 Ai fini di quanto previsto all'articolo 3, entro il 30 aprile di ogni anno a partire dall'anno 2003 i soggetti di cui all'articolo 2 trasmettono all'Autorità un'autocertificazione della quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuita nell'anno precedente ai clienti finali connessi alla propria rete, utilizzando il quadro 3 delle tabelle 1 e 2 allegate, compilati secondo le indicazioni riportate nelle note alle tabelle stesse.

Articolo 6
Disposizioni transitorie: autocertificazione del numero di clienti finali allacciati alla proprie reti al 31 dicembre 2001 e autocertificazione delle quantità distribuite negli anni 2000 e 2001

6.1 Ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del provvedimento i soggetti di cui medesimo articolo trasmettono all'Autorità un'autocertificazione del numero di clienti finali allacciati alle proprie reti al 31 dicembre 2001 utilizzando il quadro 2 delle tabelle 1 e 2 allegate.

6.2 Ai fini di quanto previsto all'articolo 3, entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, i soggetti di cui all'articolo 2 trasmettono all'Autorità un'autocertificazione della quantità di energia elettrica e della quantità di gas naturale distribuita ai clienti finali connessi alla propria rete nell'anno 2000 e nell'anno 2001, utilizzando il quadro 3 delle tabelle 1 e 2 allegate.

Articolo 7
Disposizioni finali

7.1 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore alla data della pubblicazione nel sito internet dell'Autorità.

 


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