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Delibera 26 giugno 2002

Delibera/Provvedimento 120/02

Valutazione delle proposte della società Snam Rete Gas spa per lo svolgimento del servizio di trasporto del gas, ai sensi dell'articolo 12 della delibera dell'Autorità

Pubblicata su questo sito il 3 luglio 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 2002,

Premesso che:

  • l'articolo 12, comma 12.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01), prevede che le imprese di trasporto del gas naturale presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, proposte relative ai ricavi di riferimento, proposte tariffarie, proposta relativa al corrispettivo integrativo di trasporto, e ai punti di entrata e di uscita della rete nazionale dei gasdotti, rappresentazione cartografica delle infrastrutture utilizzate per l'attività di trasporto, requisiti di iniezione ed erogazione, con indicazione di volumi di gas da stoccaggio e costi del servizio di modulazione ai fini del bilanciamento del sistema; tali proposte sono formulate sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 10 della deliberazione n. 120/01 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3 e 4 della medesima deliberazione;
  • l'articolo 12, comma 12.5, della citata deliberazione n. 120/01 dispone che dette proposte sono approvate qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro 90 (novanta) giorni dal loro ricevimento;
  • la società Snam Rete Gas Spa (di seguito: la Snam Rete Gas) ha presentato, in data 28 marzo 2002 (prot. Autorità n. 006783 del 28 marzo 2002), e successivamente integrato, con nota in data 5 aprile 2002 (prot. Autorità n. 007933 del 5 aprile 2002) all'Autorità le proposte di cui sopra (di seguito: le proposte);

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il Trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito: il Trattato)
  • la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 98/30/CE);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Regione Siciliana, Parte prima, 27 marzo 2002, n. 14 (di seguito: legge regionale n. 2/02), che all'articolo 6 istituisce un tributo ambientale sui gasdotti;

Viste:

  • la deliberazione n. 120/01;
  • la delibera dell'Autorità 23 maggio 2002, n. 96/02, recante segnalazione al Governo concernente disposizioni della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 (di seguito: delibera n. 96/02);
  • la delibera dell'Autorità 20 giugno 2002, n. 113/02, recante segnalazione al Parlamento concernente disposizioni della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 (di seguito: delibera n. 113/02);
  • la delibera dell'Autorità 20 giugno 2002, n. 112/02, recante nota alla Commissione europea in merito ad alcune disposizioni della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 (di seguito: delibera n. 112/02);
  • la lettera della Snam Rete Gas, datata 31 maggio 2002 (prot. Autorità n. 11889 del 3 giugno 2002);
  • i pareri pro veritate, allegati alla predetta nota di Snam Rete Gas, che illustrano le ragioni del ritenuto contrasto del tributo ambientale istituito dalla legge regionale n. 2/02 con disposizioni direttamente vincolanti del Trattato;
  • la lettera in data 26 giugno 2002 (prot. Autorità n. 013559 del 27 giugno 2002), con cui la Snam Rete Gas ha inoltrato, a seguito dei rilievi dell'Autorità, nuove proposte;
  • il fax inviato dalla Snam Rete Gas in data 27 giugno 2002 (prot. Autorità n. 13556 del 27 giugno 2002), copia dell'istanza, datata 7 giugno 2002, presentata dalla medesima Snam Rete Gas alla Regione Sicilia per il rimborso del tributo istituito dalla citata legge regionale siciliana n. 2/02 e pagato con riferimento alla rata di maggio 2002;

Visto il documento "Proposta di delibera per la valutazione delle proposte della società Snam rete Gas Spa per lo svolgimento del servizio di trasporto del gas, ai sensi dell'articolo 12 della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 23 maggio 2001, n. 120/01, per l'anno termico 2002-2003" (PROT.AU/02/173);

Considerato che:

  • in data 24 giugno 2002, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla Snam Rete Gas (prot. Autorità CDM/M02/2332/rc) richieste di chiarimenti relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento e dei corrispettivi unitari facenti parte della tariffa;
  • con la lettera datata 26 giugno 2002 (prot. Autorità n. 013559 del 27 giugno 2002), la Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità gli approfondimenti richiesti, nonché integrazioni e nuove proposte relative ai corrispettivi, in sostituzione di quelle trasmesse con la nota del 5 aprile 2002 (prot. Autorità n. 007933 del 5 aprile 2002); dette nuove proposte risultano coerenti con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 120/01;
  • le proposte di cui al precedente alinea includono, inoltre, sotto forma del parametro Y, previsto dall'articolo 11 della deliberazione n. 120/01, l'ammontare del tributo ambientale di cui all'articolo 6 della legge regionale n.2/02;
  • il tributo ambientale istituito dalla citata disposizione della legge regionale siciliana è qualificato dalle seguenti caratteristiche:
    1. "soggetti passivi dell'imposizione sono i proprietari dei gasdotti classificabili di prima specie" ai sensi del predetto decreto ministeriale, ricadenti nel territorio regionale, "che effettuano almeno una delle seguenti attività: trasporto, distribuzione, vendita, acquisto";
    2. il presupposto dell'imposizione è costituito dalla presenza, sul territorio regionale, di gasdotti classificabili di prima specie ai sensi del decreto ministeriale 24 novembre 1984, che costituiscono la continuazione delle condotte transmediterranee e che proseguono fuori del territorio regionale, costituendo la dorsale di trasporto del gas nell'intero territorio nazionale ed oltre;
    3. il tributo è istituito "allo scopo di finanziare investimenti finalizzati a ridurre e prevenire il potenziale danno ambientale derivante dalle condotte installate sul territorio della Regione siciliana"; il gettito del tributo "è destinato a finanziare iniziative volte alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente con particolare riguardo alle aree interessate dalla presenza delle condotte";
    4. "la base imponibile è costituita dal volume dei gasdotti, misurato in metri cubi";
    5. il tributo è determinato annualmente con legge regionale; per l'anno 2002, il tributo è determinato nella misura di 153 euro per metro cubo di gasdotto;

Considerato che:

  • il gas importato dall'Algeria, che transita nell'infrastruttura in questione, è immesso, tramite l'Italia, in un mercato che è europeo in forza della direttiva 98/30/CE; esso inoltre è destinato non necessariamente a clienti italiani;
  • pur dando per rispettato l'obbligo dell'immediata comunicazione della legge istitutiva del tributo regionale Commissione europea, non risulta essere stato rispettato il canone procedurale dell'attesa di un periodo congruo di valutazione da parte della Commissione medesima, nel quadro del principio di leale collaborazione con quest'ultima;
  • come evidenziato nelle segnalazioni dell'Autorità al Governo e al Parlamento, nonché nella nota dell'Autorità alla Commissione europea, adottate rispettivamente con le delibere n. 96/02, n. 113/02 e n. 112/02, il tributo, al di là della sua configurazione formale, determina l'effetto sostanziale di un ostacolo alla libera circolazione, in ragione del fatto che comporta l'induzione di una variabile esogena nella formazione del prezzo della merce e quindi un ostacolo alla sua circolazione;

Ritenuto che:

  • le proposte formulate dalla Snam Rete Gas, come modificate e integrate nella versione ultima trasmessa all'Autorità, siano coerenti con la normativa di riferimento e con la deliberazione n. 120/01 della medesima Autorità, salva la verifica dell'ammissibilità del costo risalente al tributo ambientale istituito dall'articolo 6 della legge regionale n. 2/02;
  • ai fini di detta verifica, sia necessario accertare se l'imposizione del tributo sia, agli effetti regolatori, produttiva di effetti ed in proposito assume rilievo la compatibilità comunitaria con le disposizioni direttamente vincolanti del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle altre disposizioni derivate di diritto comunitario, atteso che è obbligatoria per l'amministrazione (Corte di giustizia delle comunità europee 22 giugno 1989, n. 103/88), oltre che per il giudice (id., 22 ottobre 1998, n. 10/97) la disapplicazione delle leggi interne che confliggano con disposizioni comunitarie di diretta applicazione;
  • il tributo regionale, pur definito tributo ambientale, al di là della qualificazione legislativa, abbia lo stesso effetto di un tributo sul gas trasportato e particolarmente sull'importazione del gas dall'Algeria, in quanto:
    1. grava solo sulle condotte che trasportano gas e non altre risorse, ancorché la materia trasportata non abbia incidenza ambientale né la legge regionale n.2/02 identifichi nella materia trasportata la ragione dell'intervento di tutela ambientale;
    2. grava su condotte di prima specie, cioè sui metanodotti che costituiscono la continuazione delle condotte transmediterranee e che proseguono fuori del territorio regionale, costituendo la dorsale di distribuzione del gas nell'intero territorio nazionale ed oltre, area che, per la sua ampiezza non può non avere rilevanza per il mercato unico della Comunità europea;
    3. in concreto, per effetto dei richiami soggettivi e oggettivi del tributo stesso, grava esclusivamente sul metanodotto in cui transita il gas importato dall'Algeria;
    4. è commisurato ai metri cubi di gasdotto e quindi alla portata dello stesso, elemento che, per le stesse ragioni di cui alla lettera a) che precede, è poco significativo in termini ambientali;
    5. le aree interessate dalle condotte sono prese in considerazione solo in via di eventuale preferenza rispetto ad altre quanto alla destinazione del gettito e quindi non v'è un diretto collegamento tra l'infrastruttura e l'intervento di tutela ambientale;

Ritenuto, con riferimento alla direttiva 98/30/CE, che:

  • la legge regionale n.2/02 contrasta con la norma, di diretta applicazione, di cui all'articolo 3 della citata direttiva, che ammette al paragrafo 2 la possibilità per gli Stati membri di prevedere obblighi di servizio pubblico, tra i quali è espressamente contemplata la protezione dell'ambiente, ma al contempo limita detta possibilità alla condizione che gli obblighi stessi siano "chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili" e con l'onere della loro preventiva comunicazione alla Commissione;
  • nella specie non risultino rispettati detti obblighi, atteso che il tributo ambientale:
    1. introduce una discriminazione tra le infrastrutture a seconda della merce che trasportano e del luogo di importazione senza che la discriminazione stessa sia effettivamente giustificata con esigenze ambientali;
    2. commisura il gettito ad un dato, la quantità di gas trasportato, che non ha incidenza sull'ambiente;
    3. individua l'ammontare del gettito senza la dimostrazione dell'effettivo pregiudizio ambientale specificamente riferibile a dette infrastrutture e in violazione del generale principio di proporzionalità;
  • in particolare la legge regionale n.2/02 neppure prevede un raccordo con gli obblighi di prevenzione del danno ambientale comuni a tutte le opere della stessa natura (in particolare concernenti il rispetto dei vincoli ambientali e la valutazione di impatto ambientale);

Ritenuto, con riferimento al Trattato istitutivo della Comunità europea, che:

  • il tributo previsto dalla legge regionale n.2/02 contrasti con gli articoli 23, 26 e 28 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che rispettivamente vietano agli Stati membri l'imposizione di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente, sia nei rapporti tra Stati membri sia, dopo l'istituzione della Tariffa doganale comune, con i paesi terzi, nonché l'adozione di ostacoli all'importazione, con disposizioni che sono di diretta applicazione perché incondizionate e di contenuto preciso e immediatamente precettivo (Corte di giustizia delle Comunità europee 1 luglio 1969, nn. 2 e 3; id, 11 dicembre 1973, n. 120/73);
  • in particolare, dopo l'istituzione della Tariffa doganale comune, contrasti con l'articolo 23 del Trattato la previsione di dazi doganali o tasse di effetto equivalente (Corte di giustizia, 22 aprile 1999, n. 109/98; id., 7 novembre 1996, n. 126/94) e che il gas, come l'energia (Corte di giustizia, 23 ottobre 1997, n. 158/94), costituisce merce;

Ritenuto che:

  • Snam Rete Gas ha pagato la prima rata del tributo previsto dalla legge regionale n.2/02, relativa al mese di maggio 2002 ed ammontante a euro 10.766.873,93, chiedendo successivamente il rimborso;
  • quanto alla definitività del costo, la Snam Rete Gas ha pagato, essa ha altresì chiesto la restituzione della rata di maggio 2002, con motivazioni di particolare consistenza per le ragioni sopra esposte, dimostrando, così di volere reagire all'imposizione del tributo regionale, che risulta, conseguentemente, soggetto a contestazione e incerto nella sua definitiva sopportazione da parte della predetta società;
  • pertanto non si debba tener conto del costo rappresentato dal tributo regionale nell'esercizio del potere di approvazione delle proposte formulate dalla Snam Rete Gas e che debba, di conseguenza essere richiesta alla stessa società la riformulazione delle proposte, depurandole da detto costo;

Ritenuto, peraltro, che:

  • deve essere presa in considerazione la complessiva situazione della Snam Rete Gas, in ragione della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti dalla Regione Sicilia, per un verso, e della sottoposizione all'attività regolatoria dell'Autorità, per altro verso;
  • deve, a tale fine, essere esplicitamente dichiarato che la richiesta di espunzione dalle proposte della Snam Rete Gas del costo conseguente al tributo ambientale della Regione Sicilia, è dovuta esclusivamente alla disapplicazione della disposizione regionale che istituisce detto tributo, non essendovi altre ragioni per negare l'approvazione, con la conseguenza che, ove fosse successivamente e definitivamente accertata la debenza del tributo regionale, ne deriverebbe la considerazione in tariffa del costo, con effetto dalla data della presente deliberazione;
  • essendo il presente diniego di approvazione adottato salvo l'accertamento definitivo della debenza del tributo regionale, deve essere riconosciuta alla Snam Rete Gas la possibilità di inserire nei contratti con i propri clienti clausole volte a salvaguardarne la posizione, garantendo una rapida definizione di conguagli a suo favore, ove venisse definitivamente modificata l'opzione tariffaria nei sensi di cui al precedente alinea;

Su proposta del Direttore generale, cui sono allegate le proposte trasmesse dalla società Snam Rete Gas Spa con le citate note del 28 marzo 2002, 5 aprile 2002 e 26 giugno 2002;

DELIBERA

  1. di non approvare, allo stato, le proposte presentate ai sensi dell'articolo 12 della deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01 dalla società Snam Rete Gas Spa (di seguito: la Snam Rete Gas) con lettera in data 26 giugno 2002 (prot. Autorità n. 013559 del 27 giugno 2002) salvo l'esito dell'accertamento definitivo dell'effettiva debenza da parte della stessa Snam Rete Gas del tributo regionale di cui all'articolo 6 della legge della Regione siciliana 26 marzo 2002, n. 2;
  2. di invitare la Snam Rete Gas a presentare entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di notificazione della deliberazione dell'Autorità, nuove proposte definite senza considerare gli effetti dell'articolo 6 della legge della Regione siciliana 26 marzo 2002, n. 2, salvo l'esito dell'accertamento definitivo di cui al punto 1;
  3. di autorizzare Snam Rete Gas ad inserire nei contratti con i propri clienti clausole volte a garantire una rapida definizione di conguagli a suo favore, ove nell'accertamento definitivo di cui al punto 1 il tributo risulti effettivamente dovuto;
  4. di notificare alla Snam Rete Gas, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  5. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
  6. di dare mandato al Presidente e al Direttore generale per le azioni a seguire.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.