Delibera 21 gennaio 2002
Delibera/Provvedimento 8/02
Modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas 21 dicembre 2001, n. 308/01 recante definizione di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
Pubblicata su questo sito il 21 gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 42 del 19 febbraio 2002
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 gennaio 2002,
Premesso che:
- in data 10 gennaio è stata pubblicata, mediante deposito in Segreteria, l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 10 gennaio 2002, n. 71/02 (di seguito: l'ordinanza), di parziale sospensione della esecuzione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 308/01, recante definizione di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: deliberazione n. 308/01);
- l'ordinanza ha disposto la sospensione dell'efficacia della deliberazione n. 308/01, nella parte in cui introduce un limite all'assegnazione di capacità produttiva nella misura del 20% del numero delle bande disponibili per ciascuna delle procedure concorsuali e del 15% del numero di bande complessivamente disponibili per tutte le procedure concorsuali;
- l'ordinanza di cui al precedente alinea è stata adottata sulla base delle seguenti motivazioni:
- il tenore di una delle disposizioni richiamate quale presupposto giuridico delle determinazioni assunte con la deliberazione n. 308/01, l'articolo 2, comma 12, lettera h, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), non consentirebbe la fissazione di limiti alla quantità di bande di capacità produttiva che possono essere assegnate in esito alle procedure concorsuali;
- la previsione di limiti all'assegnazione della capacità produttiva si tradurrebbe in una misura in sé contrastante con il meccanismo dell'asta al rialzo, e ciò in misura maggiore se si considera la previsione della facoltà di cessione delle bande di capacità produttive assegnate in esito alla singola procedura d'asta senza limiti sulle quantità;
- la quantificazione dei limiti non sarebbe sorretta da adeguata motivazione, né risulta preceduta da indagini istruttorie sulle effettive condizioni del mercato di riferimento;
Visti:
- la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
Visti:
- il provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 90 del 29 dicembre 1990;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2000, n. 223/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 296 del 20 dicembre 2000;
- la delibera 21 giugno 2001, n. 133/01 di avvio di istruttoria conoscitiva sullo sviluppo della concorrenza nell'offerta di energia elettrica ai fini della liberalizzazione del mercato e su alcune iniziative dell'Electricité de France in Italia (di seguito: delibera n. 133/01);
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 291 del 15 dicembre 2001 (di seguito: decreto ministeriale);
- la deliberazione dell'Autorità n. 308/01;
Considerato che:
- l'ordinanza è intervenuta con effetto sulla terza procedura d'asta per l'assegnazione di capacità produttiva ai clienti del mercato libero dell'energia elettrica che non sono disponibili a distacchi di carico;
- attraverso la sopra richiamata procedura d'asta deve essere allocata una quantità superiore al 50% della capacità produttiva disponibile per il mercato libero per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
- la mancata assegnazione dell'energia elettrica di cui allo stesso articolo 3, comma 12, in considerazione delle quantità coinvolte, determina un aggravamento delle condizioni di acquisto dell'energia elettrica per i clienti del mercato libero ed in particolare nel caso dei clienti che esercitino per la prima volta la facoltà connessa alla qualifica di cliente idoneo con decorrenza dall'1 gennaio 2002;
- la restante parte dell'energia elettrica di cui allo stesso articolo 3, comma 12, è stata assegnata in esito alle due procedure d'asta previste rispettivamente per i clienti del mercato libero disponibili a distacchi di carico con e senza preavviso; e che su dette transazioni i limiti previsti dall'articolo 4, comma 4.4, della deliberazione n. 308/01 non hanno determinato riduzioni delle quantità di capacità produttiva oggetto delle richieste presentate dai soggetti interessati all'assegnazione;
- il richiamo all'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, evidenzia il presupposto delle sole disposizioni di cui al titolo III della deliberazione n. 308/01 recanti la definizione di direttive agli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore elettrico, in ossequio ad un inquadramento già ritenuto corretto in precedenti decisioni dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;
- il disposto dell'articolo 4, comma 4.4, della deliberazione n. 308/01, recante la definizione di limiti all'assegnazione di capacità produttiva, è stato posto in attuazione del mandato, attribuito all'Autorità dall'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale, avente ad oggetto la disciplina, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, delle procedure concorsuali attraverso le quali il Gestore della rete cede l'energia elettrica di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché quella prodotta da parte delle imprese produttrici‑distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera B), del provvedimento Cip n. 6/92;
- la decisione, assunta con il decreto ministeriale, di assegnare l'energia di cui al precedente alinea al mercato libero mediante procedure concorsuali basate sui prezzi al rialzo è stata operata al fine di realizzare sia l'obiettivo del contenimento dell'onere, posto a carico degli utenti del servizio di trasporto dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 12, del decreto legislativo n. 79/99, per la copertura degli oneri del riconoscimento dei prezzi incentivati agli aventi diritto ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 sia l'obiettivo della promozione della concorrenza a fronte della concentrazione dell'offerta nel settore della generazione di energia elettrica;
- l'introduzione di limiti all'assegnazione di capacità produttiva consente di rendere la procedura d'asta compatibile con l'obiettivo della promozione della concorrenza perseguito con il decreto ministeriale garantendo che la detta assegnazione sia effettuata nei confronti di un numero minimo di soggetti coerente con l'esigenza di promozione della concorrenza;
- l'opportunità di introdurre correttivi, rispondenti all'esigenza indicata nel precedente alinea, al metodo di assegnazione dell'energia di cui all'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/99 adottato per l'anno 2001 è stata segnalata dall'Autorità, in rapporto alle risultanze dell'istruttoria conoscitiva avviata con la delibera n. 133/01, nel documento per la consultazione "Proposta per l'adozione di misure urgenti per la promozione dell'offerta di energia elettrica per il mercato libero per l'anno 2002" (si veda la parte II, punto 2.2), diffuso in data 7 agosto 2001;
- più in particolare, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva di cui al punto precedente, l'Autorità ha acquisito documentazione dalla quale risulta che, nel primo semestre del 2001, la società Enel Trade Spa ha acquistato circa il 50% dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 (circa 8,2 TWh, su un totale di 17 TWh); e che, tra gli altri soggetti, solo la società Edison energia Spa ha acquistato quantità corrispondenti ad una quota superiore al 10% delle medesima energia (circa 2,2 TWh, su un totale di 17 TWh); e che gli altri acquirenti hanno acquistato quantità corrispondenti ad una quota inferiore al 6%;
- la riduzione di una posizione dominante nel mercato della produzione di energia elettrica non si può realizzare se l'impresa dominante (che attualmente detiene di una quota complessiva della capacità di generazione nazionale attualmente di molto superiore al 50%) acquisisce quote rilevanti dell'energia elettrica oggetto delle procedure d'asta disciplinate con la deliberazione n. 308/01 che costituiscono per gli acquirenti la principale alternativa, assieme alle importazioni peraltro razionate, rispetto all'approvvigionamento dalla medesima impresa dominante;
- sulla base dei dati di cui ai precedenti alinea, il limite all'assegnazione di capacità produttiva di cui all'articolo 4, comma 4.4, della deliberazione n. 308/01, è stato quantificato in modo da ottenere un livello minimo di concorrenza nel mercato di riferimento;
- queste considerazioni, sviluppate in vari documenti dell'Autorità tra cui la Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta presentata il 4 luglio 2001 e la Memoria per l'audizione dell'8 novembre 2001 davanti alla X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, conducono a determinare in non oltre il 20% la quota massima assegnabile a ciascun richiedente;
- all'analogo risultato del 20% si giunge mediante analisi più complesse nelle quali, anziché misurare la quota del maggior operatore, si utilizzi un indicatore complessivo del grado di concentrazione del mercato di riferimento in questione, che tenga conto dell'intera distribuzione delle quote detenute di tutti gli operatori, quale l'indice detto di Hirschman - Herfindahl;
Ritenuto che:
- sia necessario garantire condizioni di certezza e operatività in ordine alla circolazione nel mercato libero dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
- l'esigenza di cui al precedente alinea non sia compatibile con i tempi richiesti per lo svolgimento dell'iter giurisdizionale per il riesame dell'ordinanza e la valutazione nel merito del ricorso in relazione al quale è stata presentata la domanda incidentale di sospensione cautelare della deliberazione n. 308/01 accolta con la detta ordinanza;
- per le finalità indicate nei precedenti alinea si renda necessaria e urgente la modificazione della deliberazione n. 308/01 in attuazione dei criteri sinteticamente declinati dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nell'ordinanza;
- sia pertanto necessario applicare un limite all'assegnazione a ciascun soggetto richiedente, a tal fine considerando anche gli acquisti compiuti dai soggetti a questo legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 gennaio 1990, n. 287, della capacità produttiva in rapporto al mercato di riferimento, costituito dalle procedure di assegnazione complessivamente considerate, nonché dalle eventuali successive cessioni della capacità produttiva assegnata;
- il limite di cui al precedente alinea debba essere quantificato, tenendo conto delle risultanze istruttorie sopra richiamate, nella misura del 20%;
- quanto sopra renda necessaria la reiterazione della sola procedura d'asta sospesa a seguito dell'adozione dell'ordinanza;
DELIBERA
Di modificare la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2001, n. 308/01, recante definizione di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, mediante sostituzione dell'articolo 4, comma 4.4, della medesima deliberazione, con un comma formulato nel modo seguente:
"4.4 Nessun soggetto in esito alla procedura concorsuale, nonché alle cessioni di cui al successivo articolo 7, può detenere un numero di bande disponibili superiore al 20% del numero complessivo delle bande disponibili. Ai fini della valutazione del rispetto delle disposizioni di cui al presente comma viene considerata come unica posizione quella risultante dagli acquisti operati da un soggetto e dai soggetti a questo legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287."
Di disporre che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa riformuli l'avviso per l'assegnazione della capacità produttiva disponibile nell'anno 2002 dagli impianti di generazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2001, limitatamente alla procedura d'asta riguardante l'assegnazione ai clienti del mercato libero dell'energia elettrica non disponibili a distacchi di carico, in conformità alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2001, n. 308/01, come modificata secondo il disposto di cui al punto precedente;
Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.