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Delibera 30 aprile 2001

Delibera/Provvedimento 98/01

Parere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas su uno schema di direttiva ministeriale per l'operatività della società Acquirente unico ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 aprile 2001,

Premesso che:

  • l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 (di seguito: decreto legislativo n.79/99) dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata Acquirente unico, con il compito di stipulare e gestire contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario;
  • l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.79/99 dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: il Ministro dell'industria), sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'Acquirente unico;
  • il Ministro dell'industria, con nota 27 marzo 2001 (prot. 208532), ricevuta dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) in data 28 marzo 2001 (prot. 5767), ha trasmesso uno schema di direttiva per l'operatività della società Acquirente unico, di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996;
  • il decreto legislativo n. 79/99;

Considerato che:

  • lo schema di direttiva per l'operatività della società Acquirente unico di cui in premessa definisce indirizzi adeguati al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 79/99;
  • gli indirizzi individuati nello schema di direttiva per l'operatività della società Acquirente unico non si pongono in conflitto con le esigenze di promozione della concorrenza nel settore dell'energia elettrica e di tutela degli interessi di utenti e consumatori;

Ritenuto che sia opportuno esprimere parere favorevole in merito allo schema di direttiva per l'operatività della società Acquirente unico di cui in premessa;

DELIBERA

Di esprimere parere favorevole sullo schema di direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'operatività della società Acquirente unico come trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 27 marzo 2001 (prot. n. 208532) e allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Di trasmettere la presente delibera al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Di dare mandato al Presidente per il seguito di competenza.